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Articolo 2737 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Capacità delle parti

Dispositivo dell'art. 2737 Codice Civile

Per deferire [233 c.p.c.] o riferire(1) [234 c.p.c.] il giuramento si richiedono le condizioni indicate dall'articolo 2731(2).

Note

(1) Quando una parte deferisce il giuramento all'altra, questa si trova dinnanzi a tre possibili alternativi comportamenti: può prestare il giuramento, obbligando il giudice (in virtù del successivo art. 2738); può rifiutarsi di giurare (ricusando il giuramento), vincolando il giudice a fare fede alla dichiarazione avversaria; può, infine, decidere di riferire, deferendo a sua volta il giuramento alla controparte, la quale potrà poi prestare giuramento o ricusare.
(2) Il deferimento o l'eventuale riferimento del giuramento può essere posto in essere soltanto dalla parte personalmente, con l'unica eccezione della possibilità del procuratore dotato di un mandato (v. 1703) speciale.

Ratio Legis

La norma in commento richiede per il giuramento la medesima capacità di disporre del diritto che risulta indicata per la prova testimoniale (v. 2731), rispetto alla quale il giuramento ha anche lo stesso valore di prova legale, vincolando quindi il giudice alle risultanze probatorie. Sempre alla stregua della confessione, il giuramento ha poi natura di mera dichiarazione di scienza, producendo tuttavia, in modo indiretto, determinati effetti assimilabili a quelli negoziali (v. 228 c.p.c.).

Spiegazione dell'art. 2737 Codice Civile

Rinvio
Cfr. le osservazioni di cui all’ art. 2731 del c.c., e per ciò che si riferisce al riferimento del giuramento, gli articoli seguenti e soprattutto l’ art. 2739 del c.c., comma 2.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2737 Codice Civile

Cass. civ. n. 15570/2015

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo (nel regime cd. intermedio di cui al d.lgs. n. 5 del 2006), il fallito, per quanto destinatario della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non assume la qualità di parte del giudizio e non può, quindi, rendere interrogatorio formale sui fatti oggetto della domanda, né gli è deferibile il giuramento suppletorio o decisorio.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore, in quanto terzo rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso, non può essere sollecitato alla confessione su interrogatorio formale con riferimento a vicende solutorie attinenti all'obbligazione dedotta in giudizio, né gli è deferibile il giuramento decisorio.

Cass. civ. n. 2939/2001

Dal complesso della vigente normativa previdenziale non è ricavabile un principio generale di indisponibilità dei diritti alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, vero essendo, invece, che l'esistenza di un principio siffatto può affermarsi solamente per il fondamentale diritto al trattamento pensionistico minimo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la cui «indisponibilità» trova giuridico fondamento nella tutela degli interessi costituzionalmente protetti (v. art. 38 della Costituzione) che ne sono alla base. (Fattispecie relativa al deferimento considerato ammissibile dalla S.C. di giuramento suppletorio in una ipotesi in cui il diritto in contestazione era quello alla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura).

Cass. civ. n. 4847/2000

Il giuramento decisorio può essere deferito dal procuratore della parte solo se sia munito di mandato speciale; tale potere non è compreso nella facoltà — conferita nella procura rilasciata a margine dell'atto di citazione — di deferire «i giuramenti di rito», essendo tale attribuzione priva di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere ad oggetto del mezzo.

Cass. civ. n. 3508/1991

In materia di previdenza dei lavoratori agricoli, il carattere pubblicistico del rapporto previdenziale. correlato all'iscrizione di questi ultimi negli appositi elenchi nominativi, e l'indisponibilità del diritto a pensione (nella specie, di invalidità) non vietano che possano costituire oggetto di giuramento — in particolare, suppletorio — i fatti materiali che rappresentano il sostrato e la premessa per l'affermazione o la negazione del diritto alla posizione previdenziale, come, ad esempio, il fatto dell'assunzione o dell'associazione di persone per l'esecuzione di una determinata attività, con precisazione delle concrete modalità di espletamento del relativo rapporto.

Cass. civ. n. 6601/1982

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2737 e 2731 c.c., il giuramento decisorio può essere deferito (sia pure con i limiti di efficacia di cui agli artt. 2731 e 1398 c.c.) a colui che rappresenta la parte del processo, non già a colui che si assume essere stato rappresentante nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio, quando la parte che si sostiene essere stata mandante in tale rapporto neghi di aver conferito mandato con rappresentanza, in quanto il primo (qualunque sia il motivo della sua chiamata nella causa in cui il rapporto stesso è stato dedotto) non può in alcun modo impegnare quest'ultimo mediante la prestazione del giuramento. In siffatta ipotesi, incombendo al terzo contraente l'onere di provare l'avvenuto conferimento di poteri di rappresentanza dalla parte suindicata alla persona con la quale ha contrattato, il giuramento decisorio è ammissibile ed efficace solo se deferito al preteso mandante.

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