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Articolo 2733 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Confessione giudiziale

Dispositivo dell'art. 2733 Codice Civile

È giudiziale la confessione resa in giudizio.

Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili(1).

In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice [1309, 2728, 3](2).

Note

(1) La disposizione, ribadendo il principio di esperienza secondo cui chi ammette un fatto a sé sfavorevole e favorevole ad altri dice il vero, stabilisce che la prova confessoria è prova legale, cioè vincola non soltanto la parte dichiarante, a cui non consente alcuna prova avversa, ma soprattutto il giudice. Egli infatti deve sempre subordinare ad essa il proprio convincimento, mentre l'unica occasione in cui valuta con una libera discrezionalità riguarda l'ipotesi di diritti indisponibili da parte del dichiarante.
(2) Nella circostanza di litisconsorzio necessario (v. 102 c.p.c.), il giudizio deve concludersi con una decisione unica rispetto a tutte le parti della controversia, perciò la disposizione in commento stabilisce che possa conservare efficacia probatoria piena, quale prova legale, la confessione espressa da tutti i litisconsorti; altrimenti, se resa soltanto da alcuni, sarà discrezionalmente valutata dal giudice.

Ratio Legis

La norma si occupa della confessione resa in giudizio, al fine di dichiararne la piena efficacia probatoria.

Spiegazione dell'art. 2733 Codice Civile

Caratteri della confessione giudiziale. Atti che possono contenerla e giudici davanti ai quali può essere chiesta

La confessione, come è detto all'art. 2730, può essere giudiziale o ,stragiudiziale. L'articolo in esame regola gli effetti di quella giudiziale.

Innanzi tutto, è necessario che essa sia fatta dalla parte in senso processuale, cioè dal soggetto dell'azione, mentre la parte in senso so­stanziale, cioè il soggetto della pretesa, può rendere soltanto confes­sione stragiudiziale. E può essere resa soltanto dalla parte, non dal di­fensore, il quale può fare unicamente delle ammissioni (cfr. art. 2730).

In secondo luogo, essa va fatta in giudizio, cioè in un atto che abbia riferimento al giudizio, anche se cronologicamente anteriore o posteriore ad esso. Ad es., una confessione giudiziale può essere conte­nuta nel mandato ad litem (art. 83, Io comma, cod. proc. civ. 194.0) o nell'atto di notificazione della sentenza finale. Ma il maggior numero di confessioni si rinviene negli atti di citazione (art. 163) nei verbali (art. 180) nei ricorsi (art. 638 etc. coda proc. civ. 1940).

Secondo l'art. 228 cod. proc. civ. 1940 la confessione giudiziale è spontanea o provocata. È spontanea se contenuta in un atto firmato dalla parte personalmente ; è provocata se ha luogo mediante interro­gatorio formale (articoli 230, 231, 232). L'interrogatorio non formale non può contenere confessione nè spontanea nè provocata : esso é sol­tanto un mezzo di chiarimento del contenuto della lite.

Il giudizio, che imprime il suo carattere alla confessione giudiziale, si svolge di solito davanti all'autorità giudiziaria ordinaria In sede contenziosa. Dubbi invece possono sorgere in riferimento ai seguenti casi : a) Giudizio arbitrale. Secondo l'art. 825, 30 comma, cod. proc. civ. 1940, il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza : ciò significa che esso, per sé stesso, non è tale, e che pertanto il processo arbitrale non ha carattere giurisdizionale. Tuttavia la sua affinità col procedimento ordinario è tanta che, dovendo metter capo alla materia logica di una sentenza, reputo sia da considerarsi possibile in esso una confessione giudiziale ; b) Giudizio innanzi alle giurisdizioni speciali ; per analoghe ragioni ritengo l'opinione affermativa ; c) c. d giurisdizione volontaria. Si tenga anzitutto presente che l'espressione giurisdizione volontaria è scomparsa nel nuovo codice di procedura se ne parla soltanto nell'art. 8o1, in riferimento agli atti di giudici stranieri.

Per quanto riguarda il diritto interno, l'art. 739 fa la doppia ipo­tesi che il decreto sia dato in confronto di una o di più parti, e fa decor­rere i termini per i reclami nel primo caso dalla pronuncia (rectius, pub­blicazione) nel secondo dalla notificazione. Esaminando questa dispo­sizione nel citato Commento si è ritenuto che in sostanza parte qui equivalga ad interessato e non comprenda quei terzi nei cui rapporti debba avere esecuzione il decreto, non senza notare la scarsa ponderazione con la quale sembra formulato il detto articolo. Comunque, pare doversi ammettere anche in questo procedimento la confessione giudiziale d) Giudizio penale. Il concetto della unità della giurisdizione e la possibilità che il giudice penale giudichi anche di un rapporto civile connesso alla pretesa punitiva induce ad ammettere la possibilità di una confessione anche in sede penale. Il giudice, nell'apprezzarla, potrà tener conto del c. d. animus defendendi in contrapposto all'animus confitendi.


Giudizi contumaciali

La confessione è fatta al giudice, non all'(altra) parte ; conse­guentemente può aver luogo anche nei giudizi contumaciali, a danno della parte presente.


Effetti della confessione

La confessione giudiziale forma piena prova contro colui che l'ha fatta ; essa, cioè, dispensa da ogni altra prova (cfr. art. 2728, i0 comma) 14a legge aggiunge che ciò si verifica a condizione che si tratti di diritti disponibili. E da dubitare se questa norma sia qui rettamente collocata, giacché se ne dedurrebbe che la confessione stragiudiziale possa riferirsi a diritti non disponibili, il che sembra -assurdo, dato che essa è circondata da minori garanzie.


Litisconsorzio facoltativo e necessario

Assai interessante è la norma di cui al secondo cpv. commentato.

Anzitutto da essa, per argomento a contrario, si deduce che nel litisconsorzio facoltativo, quello cioè che, a norma dell'art. 103 cod. proc. civ. 1940 si verifica quando più cause, connesse per titolo oggetto o questioni che potrebbero essere decise in processi distinti, vengono invece decise in un unico processo, ciascuna confessione va presa isolatamente.

Quando invece si tratta di litisconsorzio necessario, cioè di quei casi in cui (art. 102 c.p.c. 1940) la decisione non può essere che unica nei confronti delle parti, altrimenti inutiliter datur, può avvenire che alcuno soltanto dei litisconsorzi confessi (cfr. per il giuramento, art. 2738, alt comma) in tal caso, la confessione è liberamente apprezzata dal giudice: il che significa che il giudice può anche ritenerla non rispon­dente a verità, ma sempre tanto nei rapporti del confitente che degli altri, non potendosi nella data ipotesi scindere la decisione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2733 Codice Civile

Cass. civ. n. 10687/2023

Nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto.

Cass. civ. n. 5945/2023

Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.

Cass. civ. n. 3118/2022

La confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio.

Cass. civ. n. 20255/2019

Le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all'interno del giudizio civile medesimo.

Cass. civ. n. 8451/2019

In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto ostativo alla valutazione delle dichiarazioni confessorie riportate nel C.I.D. l'accertamento, avente priorità logica rispetto ad essa, dell'incompatibilità tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e la mancanza di qualsivoglia danno a carico del conducente antagonista e la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole). (Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 20/11/2015).

Cass. civ. n. 2482/2019

La confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia motivata.

Cass. civ. n. 19554/2016

La confessione giudiziale costituisce una dichiarazione di scienza, il cui elemento essenziale è l'affermazione inequivoca in ordine ad un fatto storico dubbio, resa la quale gli effetti che ne derivano sono stabiliti dalla legge, sicché è irrilevante l'indagine sullo stato soggettivo del confitente o sul fine da lui perseguito nel renderla. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la sentenza di appello che aveva escluso che l'ammissione dell'assenza dal luogo di lavoro negli orari contestati, compiuta da un medico ospedaliero in sede disciplinare, costituisse accettazione del licenziamento per giusta causa).

Cass. civ. n. 6192/2014

Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall'art. 229 cod. proc. civ., purché sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse. Ne consegue che non ha efficacia confessoria la mera sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all'atto recante la dichiarazione, in quanto la procura è elemento giuridicamente distinto dal contenuto espositivo dell'atto cui accede, pur potendo tale dichiarazione "contra se" fornire elementi indiziari di giudizio.

Cass. civ. n. 15464/2013

Le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all'interno del giudizio civile medesimo.

Cass. civ. n. 7015/2012

Le dichiarazioni rese in giudizio dal difensore, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione, ma possono essere utilizzate dal giudice come elementi indiziari, valutabili agli effetti dell'art. 2729 c.c. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva riconosciuto il possesso sulla base delle ammissioni del difensore del convenuto per usucapione, in quanto corroborate da altri elementi inferenziali desunti dalla condotta proprietaria dell'attore).

Cass. civ. n. 17239/2010

Le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 c.p.c., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite; ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e che la mancata considerazione delle sue risultanze, da parte del giudice, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Cass. civ. n. 13212/2006

In tema di prova civile, la confessione giudiziale o stragiudiziale richiede una esplicita dichiarazione della parte o del suo rappresentante in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli o favorevoli all'altra parte, e, pur potendo desumersi da un comportamento o da fatti concludenti, non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario; infatti, la dichiarazione intanto pub essere qualificata come confessione in quanto consti di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte e di un elemento oggettivo, che è configurabile quando, dall'ammissione non controversa di un fatto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e un vantaggio corrispondente per il destinatario della dichiarazione. (Nella specie, è stato escluso che - con riferimento alla pattuizione del compenso in misura corrispondente ai minimi previsti dalla tariffa forense - potesse qualificarsi come confessione stragiudiziale la comunicazione con cui il legale aveva manifestato al cliente la volontà di pretendere la liquidazione degli onorari nella misura dovuta e non più nei minimi tariffari, ai quali in precedenza aveva dichiarato di limitare la pretesa).

Cass. civ. n. 26686/2005

Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta — così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c. — siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato.

Cass. civ. n. 4744/2005

Le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l'atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente, atteso che la confessione giudiziale spontanea può essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporre del diritto controverso e quindi non dal difensore, a meno che questi sia munito d'apposito mandato in tal senso, che si aggiunga alla procura alle liti.

Cass. civ. n. 18655/2003

La confessione giudiziale costituisce una dichiarazione di scienza, il cui elemento essenziale è una affermazione inequivoca in ordine ad un fatto storico dubbio, resa la quale gli effetti che ne derivano sono stabiliti dalla legge; ne consegue che è irrilevante l'indagine sull'intento perseguito dall'autore di essa nel renderla, in quanto non spiega alcuna rilevanza né che l'autore della confessione abbia voluto scientemente costituire una prova, né il fine per il quale ha pronunciato la dichiarazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la dichiarazione resa da una parte in ordine al fatto che sul fondo oggetto della controversia i componenti di un nucleo familiare svolgessero attività continuativa e coordinata, volta alla normale conduzione del fondo).

Cass. civ. n. 2469/2003

Per potersi qualificare alla stregua di una confessione stragiudiziale, l'affermazione contenuta in uno scritto difensivo depositato in un giudizio tra terzi deve essere direttamente imputabile alla parte, e non solo al suo difensore, giacché questi non ha la disponibilità del diritto cui la pretesa confessione si riferisce.

Cass. civ. n. 607/2003

Le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale costituiscono confessione giudiziale se, sotto il profilo soggettivo, ricorre l'animus confitendi, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere un fatto a sé sfavorevole e vantaggioso per l'altra parte, indipendentemente dalla consapevolezza delle conseguenze che possono derivarne, dovendo altresì la certezza in ordine al verificarsi di detto fatto ricavarsi esclusivamente da siffatte dichiarazioni, senza necessità di un qualsiasi ulteriore conforto probatorio.

Cass. civ. n. 11946/2002

Le missive preprocessuali e le affermazioni contenute negli atti processuali provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio, ma hanno carattere indiziario, e come tali possono essere legittimamente utilizzate e liberamente valutate dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento; di esse non può essere aprioristicamente omesso l'esame in quanto il giudice ha comunque l'obbligo di valutare in concreto la rilevanza degli elementi indiziari acquisiti al giudizio ed è tenuto a dare conto in motivazione sia quando li ritenga sufficienti per fondarvi la propria decisione; sia, all'opposto, quando non li ritenga determinanti.

Cass. civ. n. 4727/2001

Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritte unicamente dal procuratore ad litem, pur non avendo valore confessorio, costituiscono elementi indiziari che possono liberamente essere valutati dal giudice per la formazione del suo convincimento. Quando invece esse rechino anche la sottoscrizione della parte, in calce o a margine dell'atto, ben può ad esse essere attribuito, dal giudice, valore confessorio, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto anch'essa la titolarità.

Cass. civ. n. 2574/1994

La confessione giudiziale ha piena efficacia di prova legale solo quando, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità e di incontrovertibilità, vincolante per il giudice. Quando, invece, vengono dichiarati altri fatti e circostanze idonei ad infirmare, modificare od estinguere l'efficacia dell'evento confessato, la confessione resa in giudizio è apprezzata liberamente dal giudice.

Cass. civ. n. 4337/1993

La confessione, resa nel giudizio penale, non costituisce fonte di prova neppure nel processo civile. Essa può tuttavia essere utilizzata dal giudice come elemento di riscontro di altri elementi se non oppugnata da contrarie e più attendibili risultanze.

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relative all'articolo 2733 Codice Civile

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Diego chiede
giovedì 22/11/2012 - Campania
“Perché questo articolo, così come il 2738, 3°co., non è applicabile al litisconsorzio facoltativo?”
Consulenza legale i 24/11/2012

La norma in analisi non trova applicazione in caso di litisconsorzio facoltativo in quanto il litisconsorte confitente non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo agli altri litisconsorti, soggetti del rapporto processuale, avendo la dichiarazione confessoria nei confronti del solo confitente valore di prova legale. Questo perché il litisconsorzio facoltativo consiste nell'unione di posizioni scindibili.

Diversamente, nel caso di litisconsorzio necessario la norma trova il suo fondamento nell'impossibilità logica di una diversificazione dell'efficacia della prova nei confronti delle parti di un rapporto che, per sua natura essendo unico e inscindibile, deve necessariamente essere unitariamente valutato (Cass. Civ, Sez. II 16.11.1992 n. 12277).


Diego chiede
giovedì 22/11/2012 - Campania
“In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti sarà quindi valutata dal giudice come argomento di prova?”
Consulenza legale i 24/11/2012

In merito al quesito proposto merita di essere ricordata la posizione della Corte di Cassazione, pressoché unanime nel ritenere che la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti in quanto "l'art. 2733, III co., c.c., non distingue tra i litisconsorti che l'hanno resa e gli altri. Invece, in caso di litisconsorzio facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale ha valore di prova legale nei confronti del confitente, ma non nei confronti delle persone diverse da lui, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo ad altri distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali ai giudice è consentito di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria" (ex multis Cass. Civ. Sez. III, 19 gennaio 2006, n.1013).