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Articolo 2718 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Valore probatorio di copie parziali

Dispositivo dell'art. 2718 Codice Civile

Le copie parziali(1) o le riproduzioni per estratto(2), rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati [743 c.p.c.], fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente [212 c.p.c.].

Note

(1) Nell'ipotesi in cui si abbia una copia parziale, rilasciata ritualmente dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, la parte che è stata riprodotta testualmente si ritiene conforme all'originale e di conseguenza riveste un totale valore di prova.
(2) L'estratto deve, in qualsiasi caso, attestare che le parti non riprodotte non entrano in contrasto con quelle invece trascritte, poiché altrimenti non si potrà verificare la piena efficacia probatoria prevista dalla norma.

Ratio Legis

La norma in esame vuole attribuire valore probatorio pieno alle copie parziali e alle riproduzioni per estratto, per le parti riprodotte in modo letterale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2718 Codice Civile

Cass. civ. n. 25962/2011

Ai fini dell'ammissione di un credito d'imposta al passivo fallimentare (art. 45 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602), la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformitā all'originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 c.c.(secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell'esattore, di cui č coadiutore (art. 130 d.p.r. 15 maggio 1963, n. 858), e che l'esattore, pur non rientrando tra i "pubblici depositari" - cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne č parte - č tuttavia un "depositario" del ruolo, datogli in consegna dall'intendente di finanza (art. 24 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602), ed inoltre č autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (secondo cui l'autenticazione delle copie, anche parziali, puō essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale č depositato l'originale).

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