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Articolo 2714 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Copie di atti pubblici

Dispositivo dell'art. 2714 Codice Civile

Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale [2716](1).

La stessa fede fanno le copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati(2).

Note

(1) Le copie degli atti pubblici assumono la medesima efficacia dei propri originali, potendo quindi essere utilizzati in sostituzione di tali atti che la parte non riesca a rinvenire, qualora siano state osservate le prescrizioni formali sancite dalla legge. Infatti, è necessario che siano formate da coloro ai quali il legislatore ha attribuito il compito di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che hanno, di conseguenza, l'obbligo del rilascio su richiesta, quali, primi fra tutti, notai e cancellieri.
(2) In materia di copie informatiche, è necessario fare riferimento agli artt. 22- 23 ter, D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Ratio Legis

La norma stabilisce le formalità necessarie affinché la copia di un atto rivesta efficacia probatoria: in primis è necessaria l'assoluta conformità all'originale, in secondo luogo, questa deve risultare o dall'autenticazione, attraverso la quale si ottiene la cosiddetta copia autenticata, o dall'assenza di disconoscimento. Possono comunque verificarsi eventuali contestazioni sull'uguaglianza tra documento originale e copia, che verranno esaminate attraverso un procedimento ad hoc (procedimento di collazione), attraverso cui il pubblico ufficiale competente accerta la conformità della copia e la certifica con l'apposizione su di essa del proprio visto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2714 Codice Civile

Cass. civ. n. 41667/2021

L'attestazione di conformità all'originale della copia di una scrittura privata può essere idonea ad escludere l'efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta attestazione provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla legge, fra i quali non rientra l'ufficio amministrativo del Comune.

Cass. civ. n. 22469/2017

In un giudizio di querela di falso proposto contro una copia autentica di un atto pubblico rilasciata dallo stesso notaio che ha redatto l'originale, non è necessaria e funzionale per l'assolvimento dell'onere della prova della falsità, l'istanza di ordine di esibizione dell'originale, se il querelante abbia prodotto precedenti copie autentiche del medesimo atto, incombendo piuttosto sulla controparte l'onere di eccepire e dimostrare, producendo l'originale, che la copia impugnata di falso non è difforme da esso.

L'esistenza di copie autentiche di un atto pubblico tra loro difformi impone la proposizione della querela di falso contro quelle ritenute contraffatte, essendo questo lo strumento imprescindibile per neutralizzare il valore probatorio di tali documenti.

Cass. civ. n. 10224/2014

L'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il "numerus clausus" delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 25305/2008

La garanzia di certezza che deve assistere l'autenticazione delle copie impone che il pubblico ufficiale dichiari in modo espresso la conformità delle stesse all'originale, solo cosa potendosi acquisire la sicurezza che sia stato presentato l'originale della scrittura e che la copia sia conforme; ne consegue che alle copie fotostatiche può attribuirsi la stessa efficacia di quelle autentiche solo se vi sia attestazione, da parte del pubblico ufficiale competente, della loro conformità all'originale e non al documento a lui esibito.

Cass. civ. n. 12241/2003

In tema di prova documentale, l'apposizione della formula esecutiva sulla copia della sentenza rilasciata dal cancelliere ai sensi dell'art. 153 disp. att. c.p.c. contiene necessariamente, anche implicitamente, la attestazione di conformità all'originale che ne costituisce il presupposto. Ne consegue che il rilascio di copia in cui sia apposta l'attestazione di conformità ad altra copia in forma esecutiva assume lo stesso valore della copia conforme all'originale in virtù dell'art. 2714, secondo comma c.c.

Cass. civ. n. 16419/2002

Ha valore probatorio come l'originale la copia conforme di un atto pubblico (nella specie, sommario processo verbale di infrazione al codice della strada), quando questa sia una rappresentazione scritta dell'originale nella quale i segni grafici particolari, come le firme, siano rappresentati con l'espressione "firmato", seguita dal nome e cognome del sottoscrittore dell'atto e la certificazione della corrispondenza tra il documento conservato in atti e quello di cui si dichiara la conformità sia attestata dal pubblico ufficiale competente che sottoscrive l'atto riprodotto.

Cass. civ. n. 1636/1996

A norma degli artt. 2714 e 2715 c.c. alla fotocopia di atto pubblico o scrittura privata rilasciata dall'ufficio del registro con annotazione di conformità all'originale deve essere attribuita efficacia probatoria pari all'originale, con la conseguenza che, ove prodotta in giudizio, si ha per riconosciuta in mancanza di disconoscimento ai sensi dell'ari. 215 n. 2 c.p.c.

Cass. civ. n. 1607/1975

Sebbene — ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c. — facciano piena prova in giudizio soltanto le copie degli atti pubblici e delle scritture private spedite nelle forme di legge, il giudice può attribuire rilevanza probatoria alle copie informi, esibite dalle parti, quando riconosca che esse corrispondono all'origine. Tale valutazione è riservata al giudice del merito.

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