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Articolo 2707 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Carte e registri domestici

Dispositivo dell'art. 2707 Codice Civile

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti [2162]:

  1. 1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto [1199];
  2. 2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore(1).

Note

(1) Gli atti domestici in questione possono essere diretti contro il creditore, quando interessano un pagamento ricevuto, oppure essere rivolti verso colui che si proclama debitore, nell'ipotesi in cui vogliano sostituire il titolo del creditore, essendo in tal caso però necessaria l'esplicita indicazione, per quanto riguarda l'annotazione, dello scopo di supplenza all'assenza di documentazione presso il debitore.
In ogni caso i documenti devono essere scritti manualmente dall'autore e hanno efficacia probatoria soltanto nei confronti di chi li ha redatti.

Ratio Legis

La norma in commento ammette ulteriori prove documentali: documenti e registri domestici olografi che rivestono efficacia solo contro colui che li ha scritti e soltanto nei casi previsti dalla legge.

Spiegazione dell'art. 2707 Codice Civile

Efficacia probante di carte e registri domestici

Le carte ed i registri domestici (cioè tenuti da un privato per propria libera volontà, cfr. art. 2709) possono avere un valore probatorio relativo a rapporti non obbligatori (es. art. 242 cod. civ., corrispondente all'art. 175 cod. civ. 1865) ovvero a rapporti obbligatori. A questi ultimi si riferisce l'articolo int., che riproduce, con lievi varianti for­mali, l'art. 133o cod. civ. 1865. I.4a disposizione non richiede particolare illustrazione : v. però il commento all'art. 2730.


Esibizione

Dal punto di vista processuale, sotto l'impero del cod. del 1865, vigendo il principio nemo tenetur edere contra se poteva sorgere dubbio applicabile su mezzi a disposizione del solvente e del creditore per ottenere la esibizione delle carte o registri domestici. Il nuovo c.p.c. all’art. 210 cosi stabilisce: negli stessi limiti entro i quali può essere or­dinata a norma dell'art. 188 l'ispezione di cose in possesso di una parte di un terzo (cioè che ciò appaia indispensabile, non arrechi grave danno e non obblighi a violare un segreto protetto dalla tutela penale) il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o al terzo di esibire un documento etc.. E questa disposizione sembra applicabile all’ipotesi anzidetta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1108 Quanto all'efficacia probatoria delle carte e dei registri domestici e delle annotazioni di liberazione totale o parziale del debitore fatte dal creditore, benché da lui non sottoscritte, su un documento rimasto in suo possesso ovvero su una quietanza o un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore, gli art. 2707 del c.c. e art. 2708 del c.c. non innovano le corrispondenti disposizioni degli articoli 1330 e 1331 del codice civile anteriore.

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