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Articolo 777 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Dispositivo dell'art. 777 Codice Civile

Il padre(1) e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace [2 c. 1 c.c.] da essi rappresentata(2).

Sono consentite, con le forme abilitative richieste(3), le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato [785 c.c.].

Note

(1) Leggasi la persona che esercita la responsabilità genitoriale sul figlio minore, quindi anche la madre (v. 316 del c.c.).
(2) Tali donazioni sono nulle.
(3) Ossia le forme abilitative richieste per gli atti di disposizione: per le donazione compiute dal tutore dell'interdetto serve l'autorizzazione del tribunale e parere del giudice tutelare (v. l'art. 424 del c.c.), per l'inabilitato serve l'assistenza del curatore, e l'autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare (v. l'art. 424 del c.c.).

Ratio Legis

La donazione è un atto personalissimo, che dunque può essere compiuta solo dal donante: non si ammette che lo spirito di liberalità e la diminuzione del patrimonio del donante possano, rispettivamente, provenire ed essere provocata da un soggetto diverso rispetto al donante.

Spiegazione dell'art. 777 Codice Civile

Sotto il vecchio codice del 1865 si discuteva se le persone dichiarate incapaci di fare personalmente delle donazioni, le avessero potuto porre in essere per mezzo di coloro ai quali la legge affidava la rappresentanza e la tutela dei loro diritti. La questione, già risolta dalla dottrina prevalente in senso negativo, è stata così decisa dal codice; ed è una soluzione da approvarsi, perché nell’ipotesi in esame viene meno lo scopo della rappresentanza: quello, cioè, di rendere possibile che siano compiuti nell’interesse dell’incapace atti necessari, atti, cioè che non possono essere omessi senza pregiudicare l’interesse dell’incapace stesso.
La donazione non è un atto necessario, né risponde ad un interesse dell’incapace; inoltre, la donazione è un atto essenzialmente personale, nel senso, cioè, che l’animus donandi deve essere proprio del disponente; una conferma di tale requisito è data dal fatto che il codice prevede la nullità del mandato a donare. Ne consegue che, se il rappresentante legale del minore compie una donazione per il minore, tale atto è nullo e non solamente annullabile, trattandosi di un divieto giustificato da difetto assoluto di capacità.
Deroga a questi principi il comma 2; per esso il rappresentante di una persona incapace può, con le forme abilitative richieste, donare a favore di un discendente di detta persona, in occasione di matrimonio. Sono consentiti al rappresentante dell’incapace le liberalità in occasione di servizi resi o i regali d’uso, purché non costituiscano donazioni: non così le donazioni remuneratorie (art. 770).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 777 Codice Civile

Cass. civ. n. 6079/2020

L'amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2017)

Corte cost. n. 114/2019

Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla –- nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, co. 4, primo periodo, c.c., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, co. 1, primo periodo, c.c.

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