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Articolo 754 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Pagamento dei debiti e rivalsa

Dispositivo dell'art. 754 Codice Civile

Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione [1295 c.c.] della loro quota ereditaria [1315, 1316, 1318 c.c.] e ipotecariamente per l'intero [2809 c. 2 c.c.](1). Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi [1299 c.c.] soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori [755, 1299 c.c.].

Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca(2), non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede [752, 1299 c.c.].

Note

(1) Le eccezioni alla regola della divisione pro quota dei debiti e dei pesi ereditari possono aversi quando:
1- il testatore ha pattuito la solidarietà a carico degli eredi con il creditore o nel testamento (v. art. 1295 del c.c.);
2 - uno o più coeredi sono stati incaricati di eseguire la prestazione (v. art. 1315 del c.c.);
3 - l'obbligazione è indivisibile (v. art. 1316 del c.c.);
4 - i crediti sono garantiti da ipoteca, in considerazione dell'indivisibilità della stessa ipoteca (v. art. 2809 del c.c.).
(2) Nonostante la lettera della norma, essa si applica anche ai crediti non garantiti.

Ratio Legis

La norma disciplina i rapporti tra coerede e creditori del defunto. La regola generale è costituita dalla ripartizione dei debiti tra tutti i coeredi in proporzione alle loro quote. Ciò significa che il creditore non può chiedere l'intera prestazione ad uno solo dei coeredi non sussistendo tra essi un rapporto di solidarietà (v. art. 1289 del c.c.).

Spiegazione dell'art. 754 Codice Civile

La prima parte del primo comma ribadisce nei rapporti fra i coeredi il principio sancito nell’art. 752 fra eredi e creditori. Essa stabilisce l’obbligo degli eredi di pagare e il correlativo diritto del creditore di esigere in proporzione della quota, salvo che si tratti di obbligazione solidale o indivisibile, oppure garantita ipotecariamente.
Può darsi che un coerede paghi più della propria quota; in tal caso, sia che egli ottenga o meno dal creditore la surroga convenzionale o che si avvalga di quella legale, egli non può agire che pro quota: ciò ad evitare circolo di azioni. Lo stesso si verifica se egli era creditore chirografario del de cuius. Se l’erede era, invece, creditore ipotecario del de cuius, compensa con sé stesso la propria quota ed agisce contro il solo erede cui è toccato l'immobile ipotecato, salvo a costui eventuale rivalsa contro gli altri coeredi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 754 Codice Civile

Cass. civ. n. 18977/2022

Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie.

Cass. civ. n. 15995/2022

In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti.

Cass. civ. n. 24197/2020

Lo sfruttamento, da parte di uno o più eredi, dell'azienda facente parte del compendio ereditario, stante il fine lucrativo dell'attività imprenditoriale, non costituisce mera amministrazione dei beni ereditari, ma esercizio dell'impresa in forma individuale o societaria, anche di fatto, con conseguente assunzione da parte degli eredi della responsabilità relativa ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività, senza che rilevi la qualità successoria o trovino applicazione le correlate limitazioni di responsabilità.

Cass. civ. n. 17122/2020

Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che aveva condannato la convenuta al pagamento del debito ereditario per l'intero, non avendo quest'ultima comprovato la qualità di eredi dei fratelli del marito defunto, ma solo la mera qualità di chiamati all'eredità degli stessi). (Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 21/07/2015).

Cass. civ. n. 23705/2016

Ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente "pro quota", e cioè in ragione della quota attiva in cui succede, e, pertanto, non può essere condannato in solido con i coeredi al pagamento del debito stesso. (Fattispecie in tema di condanna al risarcimento del danno degli eredi del responsabile civile di un incidente stradale).

Cass. civ. n. 4461/2006

La norma di cui all'art. 754 c.c. deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua qualità di coobbligato passivo pro quota con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere, il pagamento per l'intero. Non costituisce, peraltro, domanda nuova — come tale preclusa nel giudizio di appello, a norma dell'art. 345 c.p.c. — la difesa con la quale gli eredi facciano valere tale loro qualità onde sottrarsi alla richiesta di pagamento dell'intera somma (e non della sola quota) dovuta dal loro dante causa (fattispecie soggetta al regime processuale ante novella 353/1990).

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Consulenze legali
relative all'articolo 754 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. D. chiede
mercoledì 16/02/2022 - Campania
“Il sottoscritto A) e il fratello B) sono unici eredi di C) che ha incaricato D) per la progettazione di un immobile.
D) ha citato A) e B) per il pagamento delle spettanze tecniche.
Nella sentenza di 1° grado è scritto “PQM condanna A e B al pagamento, in solido tra loro (A nei limiti della quota pari alla metà e dunque della somma di € 62.626,45 pari alla metà di € 125.252,90) e in favore di D) della somma di € 125.252,90 oltre interessi legali al saggio indicato in motivazione dalla domanda all’effettivo soddisfo;
compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna A) e B) al pagamento, in solido tra loro e in favore complessivamente di D) della residua parte delle spese di lite per € 8.953,33 (pari ai 2/3 di € 13.430,00), con attribuzione ex articolo 93 c.p.c. all’avvocato di D) che ha dichiarato di averne fatto anticipo;”
Nel frattempo D) ha inviato ad A) PRECETTO per il pagamento della intera somma di € 125.252,90 come da sentenza , di € 10.544.29 a titolo di interessi legali, € 526.00 per D.M. 55/2014 per un totale di € 136.323.19 oltre IVA e CPA sui compensi per la redazione del precetto oltre spese di notifica e le spese successive.
QUESITO
1) A) è tenuto a pagare l’intera somma € 125.252,90 o € 62.626,45 ;
2) Qualora A) pagasse € 62.626,45 oltre interessi , spese di lite ed altre, venisse liberato dalla solidarietà passiva col fratello per la somma di € 125.252,90.”
Consulenza legale i 26/02/2022
Dalla lettura della sentenza inviata in visione è emerso, appunto, che gli opponenti A e B sono stati convenuti in giudizio dalla controparte, per il pagamento di spettanze professionali, in qualità di eredi della defunta madre C. Ciò spiega l’apparente incongruenza della condanna in solido degli stessi e, contemporaneamente, pro quota limitatamente ad A.
Infatti nella motivazione della sentenza si legge che solo quest’ultimo ha tempestivamente eccepito in giudizio il limite della propria responsabilità per quota, ai sensi dell’art. 754 c.c. Pertanto, A può essere “condannato solo nei limiti della propria quota, pari alla metà, in solido con il fratello e coerede [[B]] che non avendo tempestivamente eccepito alcunché in proposito può essere chiamato a rispondere per l’intero del debito ereditario come sopra accertato”.
Concludendo, per rispondere alle domande specificamente formulate nel quesito, A è tenuto a pagare solo la propria quota pari € 62.626,45, pagamento che, appunto, sarebbe liberatorio.
Attenzione, però, perché risulta che il creditore abbia notificato ad A atto di precetto per l’intera somma, oltre accessori e spese: contro tale atto è dunque necessario proporre opposizione all'esecuzione secondo le modalità previste dall’art. 615 c.p.c.

Fedele M. chiede
venerdì 22/11/2019 - Puglia
“Con la morte della mia genitrice avvenuta nel dicembre 2012, ho presentato regolare dichiarazione di successione nel dicembre 2013 pagando tutte le imposte e tasse con miei denari.
Ho chiesto agli altri coeredi di rimborsarsi la quota di loro spettanza.
Due coeredi hanno provveduto, altri due non hanno aderito, sebbene abbia ripetuto la richiesta di rimborso più volte.
Ancora noi eredi non abbiamo provveduto alla divisione dei beni materni, essendo in corso un contenzioso giudiziario. Grazie alla dichiarazione di successione da me presentata, abbiamo sottoscritto contratti di fitto di terreni agricoli caduti in successione e incassiamo pro quota i relativi canoni. Come incassiamo anche pro-quota le provvidenze annuali da parte dell' AGEA per i seminativi.
Tanto premesso posso agire legalmente verso i due eredi morosi o devo attendere che venga sciolta la comunione dei beni materni ereditati ?”
Consulenza legale i 28/11/2019
Lo scioglimento della comunione ereditaria non ha alcuna influenza sull’obbligazione tributaria inerente al pagamento delle imposte di successione.
Al momento del decesso di una persona, infatti, si ha un termine di dodici mesi per presentare la denuncia di successione, trascorsi i quali si andrà incontro a delle sanzioni di natura fiscale.
Se vi sono più eredi, anche uno solo di essi è legittimato a presentare nell’interesse di tutti tale dichiarazione di successione e, se nell’eredità vi sono ricompresi immobili, si dovranno autoliquidare le imposte ipotecarie e catastali, il cui versamento è indispensabile per procedere alla successiva voltura catastale e trascrizione nei registri immobiliari.

Chiaramente sono esonerati da tale incombente coloro che hanno rinunciato all’eredità, ipotesi che nel caso di specie sembra proprio da escludere, considerato che tutti gli eredi risultano aver preso possesso dei beni ereditari, facendone propri i frutti.
Infatti, gli atti a cui si fa riferimento nel quesito (sottoscrizione di contratti di affitto, riscossione dei relativi canoni e delle provvidenze annuali corrisposte da AGEA) integrano quella forma di accettazione tacita dell’ eredità prevista dall’art. 476 del c.c., il che esclude ogni possibilità di successiva rinuncia all’eredità da parte di coloro che li hanno posti in essere.

Una volta presentata la dichiarazione di successione, l’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta di successione ed emette un avviso di pagamento sulla base di quella dichiarazione di successione.
Tale imposta, così come quelle ipotecarie e catastali, a cui prima si è accennato, devono farsi rientrare in quella nozione di debiti e pesi ereditari a cui fanno riferimento gli artt. dal 752 al 756 del codice civile, norme che, seppure collocate all’interno del capo della divisione, non devono indurre a pensare che la regolamentazione dei debiti ereditari debba necessariamente avvenire al momento appunto della divisione tra coeredi.

A conferma di ciò si può addurre il rilievo che dette norme contengono anche numerosi rinvii alle regole dettate dal medesimo codice civile in materia di obbligazioni, il che comporta che per la disciplina delle situazioni giuridiche soggettive connesse alle posizioni debitorie ereditarie occorre anche fare riferimento alla normativa generale sulle obbligazioni ed alla normativa specifica relativa alla singola tipologia di debito.

Fatta quest’ultima precisazione, vediamo dunque qual è il regime di ripartizione delle spese applicabile alle imposte versate in dipendenza della presentazione della denuncia di successione.
Accertato che il debito inerente le imposte di successione rientra nel concetto di debiti e pesi ereditari, l’art. 752 del c.c. dispone che i coeredi sono tenuti a contribuire al loro pagamento in proporzione alle rispettive quote ereditarie (salvo diversa volontà testamentaria).
Tale norma, però, disciplina soltanto i rapporti interni tra coeredi e non quelli con i creditori (tale è il fisco), per i quali, invece, trova applicazione l’art. 754 c.c., norma che prevede proprio l’ipotesi in cui taluno degli eredi abbia provveduto a pagare integralmente un debito ereditario, riconoscendogli il diritto di ripetere dagli altri coeredi la parte per cui essi sono tenuti a contribuire.
Ora, l’imposta di successione costituisce proprio una di quei debiti per i quali la legislazione speciale tributaria prevede l’insorgere di una responsabilità solidale, il che significa che al pagamento integrale di essa è tenuto a provvedere uno qualsiasi degli eredi, anche se può aver ricevuto una quota minima.

A stabilirlo è l’art. 36 comma 1 del D.lgs. 346/1990 (Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni), il quale dispone, appunto, che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
Trattandosi di responsabilità solidale, trova applicazione il principio della solidarietà dettato dalla normativa generale sulle obbligazioni prima richiamata, ed in particolare l’ art. 1292 del c.c., norma la quale prevede che l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.

Ciò comporta che in presenza di più eredi, come nel caso di specie, tutti devono intendersi obbligati per la stessa ed intera prestazione nei confronti del fisco, e ciascun erede-debitore (che abbia provveduto al pagamento dell’intero) conserva azione di regresso nei confronti degli altri, azione riconosciutagli espressamente sia dall’art. 754 c.c. che dall’art. 1299 del c.c..

Va anche aggiunto che il terzo comma dell’art. 36 D.lgs. 346/1990 prevede l’ipotesi in cui l’eredità non sia stata accettata o sia stata accettata soltanto da alcuni chiamati, disponendo che tutti i chiamati, in quanto soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti; nel caso di specie, considerato che tutti gli eredi sembrano far propri i frutti e gestire i beni ereditari in egual misura, ciascuno di essi dovrà ritenersi obbligato al pagamento dell’imposta di successione in proporzione alla quota ereditaria spettantegli per legge, a prescindere, si ripete, da una intervenuta o meno divisione ereditaria.

In considerazione di quanto sopra detto, dunque, si ha il pieno diritto di recuperare dagli altri eredi la parte di imposte loro dovute in dipendenza dell’aperta successione, proporzionalmente alla quota ai medesimi spettante, potendosi a tal fine esercitare in giudizio la c.d. azione di regresso o ripetizione, proponibile mediante notifica di regolare atto di citazione.
Ovviamente, prima di agire giudizialmente, è opportuno far pervenire al loro indirizzo, a mezzo raccomandata a/r, una diffida scritta, al fine di costituirli in mora, con riserva di agire giudizialmente trascorso inutilmente il termine che si vorrà concedere per provvedere ad un pagamento spontaneo.


Guglielmo chiede
giovedì 30/10/2014 - Veneto
“Art. 754 cc Buon giorno. La sentenza di condanna in appello, non indica se gli eredi debbano pagare per quota o unitamente, nel corso del processo gli eredi convenuti alla morte dell'imprenditore, non hanno indicato la quota spettante singolarmente.
La sentenza cass. 05/08/97 n. 7216, rv 506438 recita: "la norma di cui all'art. 754 Cod. Civ., secondo al quale gli eredi rispondono dei debiti del de cuius, secondo il valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni (giusto principio nomina et debita haereditaria ipso iure non dividuntur), deve essere intepretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento dei debito ereditario ha l'onere di indicare, al creditore, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero".
La causa era iniziata con il deceduto imprenditore, è stata riunita con tutti gli eredi, nel corso di causa nessuno degli eredi ha indicato di rispondere per la propria quota (non è stata indicata nessuna percentuale testamentari o altro).
La sentenza condanna gli eredi in solido con l'altra parte.
Posso rivolgere e chiedere il saldo a un solo erede?
Vi è giurisprudenza consolidata che lo ammette?”
Consulenza legale i 05/11/2014
L'art. 754 del c.c. prevede la regola generale della ripartizione dei debiti tra tutti i coeredi in proporzione alle loro quote. Ciò significa che il creditore non può chiedere l'intera prestazione ad uno solo dei coeredi, non sussistendo tra essi un rapporto di solidarietà (v. art. 1289 del c.c.).

La sentenza citata nel quesito fa parte di un'orientamento giurisprudenziale che appare piuttosto consolidato. In proposito si vedano ad esempio
Cass. civ. n. 4461/2006 ("La norma di cui all'art. 754 c.c. deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua qualità di coobbligato passivo pro quota con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere il pagamento per l'intero");
Cass. civ. n. 15592/2007 ("Nei rapporti interni fra coeredi vale la regola contenuta nell'articolo 752 cod. civ., il quale dispone che i coeredi rispondono del pagamento dei debiti già esistenti in capo al defunto in proporzione delle loro quote ereditarie. I rapporti con i creditori sono invece regolati dal successivo articolo 754, il quale ribadisce la regola della divisibilità del debito secondo la consistenza della quota attribuita, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni (giusto il principio nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur), com'è pure indicato in materia di obbligazioni solidali e divisibili (articoli 1295 e 1314 cod. civ.). La norma di cui all'articolo 754 citato deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero");
Cass. civ. n. 25764/2008 ("La norma di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius", in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo entro il limite della propria quota. Tale dichiarazione integra gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, sicché la sua mancata proposizione - ove si tratti di debito di lavoro, nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. con indicazione dei coeredi non raggiunti dall'azione giudiziaria intrapresa dal creditore, - consente al creditore di chiedere, legittimamente, il pagamento per l'intero");
Cass. civ., 10 aprile 2014, n. 8405, identica alle precedenti.

Se gli eredi, con l'atto di costituzione in giudizio, non hanno eccepito di essere coobbligati per quote, cioè non hanno proposto l'eccezione che avrebbero dovuto opporre nel loro primo atto difensivo, alla luce della giurisprudenza citata, il creditore potrà chiedere a ciascuno l'intero (salvi poi i rapporti interni tra i coeredi, che ripartiranno tra loro il debito: ma ciò non interessa al creditore).

Bruno L. chiede
venerdì 18/02/2011 - Campania

“Un mio zio ha lasciato in eredità a noi nipoti alcuni immobili, precisando però in testamento (olografo) che la tassa di successione di competenza di uno dei nipoti fosse a carico degli altri nipoti coeredi.
Chiedo:
- la condizione sopra indicata e' valida?
- in caso positivo la tassa di successione di competenza del nipote "favorito" va suddivisa in proporzione delle quote ereditarie? o va suddivisa in misura eguale tra gli altri coeredi?”

Consulenza legale i 18/02/2011

Va premesso che l'imposta sulle successioni era stata abolita dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successivamente reintrodotta con la legge finanziaria 2007, che ha previsto una franchigia individuale, per ogni beneficiario, fino ad euro 1.000.000 se il beneficiario è coniuge o parente in linea retta; fino a 100.000 euro se il beneficiario è fratello o sorella; fino a 1.500.000 euro se il beneficiario è persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1994.

Quella definita come "condizione" è in realtà un onere apposto all'istituzione di erede. La possibilità di porre un modus al beneficio di una disposizione testamentaria è ammessa dall'art. 647 del c.c.. Si è soliti affermare che il modus, al contrario della condizione, obbliga ma non sospende.

Nel caso di specie, poiché l'onere non è né impossibile, né illecito, dovrà ritenersi validamente apposto.

Quanto alla suddivisione in quote, poiché il testatore non ha disposto sul punto, troverà applicazione l'art. 752 del c.c.: l'imposta di successione a carico del coerede beneficiato dovrà essere suddivisa tra gli altri coeredi in proporzione alle loro quote.


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