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Articolo 728 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Conguagli in danaro

Dispositivo dell'art. 728 Codice Civile

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro [723, 2817 n. 2, 2834 c.c.](1).

Note

(1) A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di corrispondere il conguaglio in denaro, è prevista l'iscrizione dell'ipoteca legale (v. art. 2817 n.2 del c.c.) sugli immobili compresi nella divisione. Per i beni mobili, la garanzia può essere determinata dall'autorità giudiziaria.

Ratio Legis

Ove la porzione in natura di uno dei coeredi non corrisponda al valore di quella a cui ha diritto, si prevedono dei conguagli in denaro a favore degli altri eredi per ristabilire tale equivalenza.

Spiegazione dell'art. 728 Codice Civile

In questa norma sono previsti i conguagli fra coeredi, per i quali l’art. #1969# del vecchio codice del 1865 concedeva l’ipoteca legale.
Il corrispondente art. #995# stabiliva che il conguaglio potesse farsi anche con rendite (capitalizzate a norma di legge), ma il testo attuale non ha mantenuto questa facoltà dei coeredi (salvo, inutile dirlo, alle parti di procedervi di accordo).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 728 Codice Civile

Cass. civ. n. 726/2018

In tema di divisione ereditaria, il giudice, nello scegliere, fra più progetti di divisione, quale approvare, ben può privilegiare quello che limita al massimo la misura dei conguagli, così assicurando che la quota sia prevalentemente formata in natura.

Cass. civ. n. 8259/2015

In tema di divisione ereditaria, mentre il pagamento del conguaglio in danaro, di cui all'art. 728 cod. civ., è previsto per compensare l'ineguaglianza in natura delle quote e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale sia imposto, il conguaglio stabilito dall'art. 720 cod. civ., in quanto destinato a facilitare la divisione di immobili non comodamente divisibili e tale, perciò, da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, impone, invece, il consenso degli stessi.

Cass. civ. n. 12779/2013

In tema di divisione ereditaria, in caso di immobile non comodamente divisibile, l'addebito dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote.

Cass. civ. n. 9845/2012

In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile; da tale momento, quindi, sulla somma relativa sono dovuti gli interessi corrispettivi.

Cass. civ. n. 11519/2011

In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota (trattandosi di bene non comodamente divisibile, attribuito al titolare della quota maggiore ex art. 720 c.c.) e, sin dall'apertura della successione, il citato assegnatario si trovava nel possesso dell'intero bene, avendone percepito i frutti, oltre al diritto al conguaglio dovuto agli altri condividenti (regolato nell'ambito del giudizio di divisione), sorge a favore di questi ultimi altresì il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti - eventualmente maturati e non percepiti - prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria e di cui investire il giudice non già con la citata azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto, in considerazione della situazione esclusiva di godimento dei beni in comunione per il periodo precedente di indivisione.

Cass. civ. n. 10624/2010

In tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti; l'esistenza di poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici.

Cass. civ. n. 22833/2006

La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue, che l'adempimento di tale obbligo — al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) — non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva subordinato l'efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi).

Cass. civ. n. 6653/2003

In caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale — definitiva o provvisoria — di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso — per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro —, e non anche dal momento della domanda giudiziale di divisione ovvero da quello della sentenza di primo grado.

In tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile (che ha natura di debito di valore) nasce solo con l'assegnazione del bene, al momento della pronunzia definitiva sulla divisione — momento al quale deve, pertanto, essere rapportato il valore di ciascuna porzione proporzionale ad ogni singola quota, onde regolare, come per il periodo precedente, i rapporti in termini di rendiconto, con riferimento ai frutti del bene — , con la conseguenza che il condividente non assegnatario il quale, oltre a ricevere il conguaglio pari al valore attuale della sua quota, abbia altresì percepito, nel tempo di indivisione, la sua porzione di frutti del bene (ovvero possa, in sede di divisione, far valere il credito risultante dal rendiconto per la mancata percezione di quei frutti) non può chiedere, cumulativamente, anche gli interessi sul valore della quota, ciò comportando una illegittima duplicazione del rendimento della quota stessa, che verrebbe ingiustificatamente a gravare sul coerede assegnatario.

Cass. civ. n. 4364/2002

La domanda di conguaglio in relazione ai frutti prodotti dai cespiti ereditari, asseritamente percetti in misura non proporzionale alle quote da parte di alcuni dei coeredi rispetto ad altri, deve essere proposta non nell'ambito della domanda relativa alla divisione ed ai conseguenti conguagli divisionali, bensì, sia pure contestualemente, con una distinta ed autonoma domanda di rendiconto.

Cass. civ. n. 5606/2001

In caso di divisione giudiziale di un bene indivisibile o non comodamente divisibile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto ad operare conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal momento in cui l'assegnatario è tenuto al versamento, mentre, per il periodo precedente, tutti i condividenti hanno diritto pro quota alle rendite del bene, così come sono gravati dei relativi oneri.

Cass. civ. n. 9659/2000

In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile; da tale momento, sulla somma relativa, che deve rappresentare il valore effettivo del bene al momento della divisione, sono dovuti gli interessi corrispettivi; per il periodo precedente di indivisione deve farsi riferimento al rapporto dei comunisti coi beni oggetto della comunione: se il possesso degli stessi e il godimento dei frutti è stato comune, non sono dovuti interessi compensativi sulla somma a conguaglio; se il solo condividente poi assegnatario ha avuto il possesso dei beni e il godimento dei frutti, sorgerà a favore del non assegnatario il diritto al rendiconto con riferimento ai frutti ed eventualmente il diritto agli interessi corrispettivi sulle somme dovute a tale titolo, in ogni caso non essendo dovuti interessi compensativi sul valore del capitale.

Cass. civ. n. 2159/1998

Gli interessi legali sulla somma dovuta da un condividente all'altro a titolo di conguaglio (art. 728 c.c.) decorrono dalla data della domanda giudiziale di divisione, ancorché a tale momento il credito non è ancora né liquido né esigibile.

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Consulenze legali
relative all'articolo 728 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Alfonso C. chiede
mercoledì 19/09/2018 - Liguria
“Buongiorno, mia figlia minore di cui ho la Patria Potestà e' coerede insieme allo zio della nonna deceduta nel 2016, per rappresentanza della madre premorta. E' stata presentata la successione nel 2017, gli immobili della nonna per volere testamentale sono stati divisi 1/3 a mia figlia e 2/3 allo zio. Nel testamente pero' e' scritto "Tuttavia, qualora alla data dell'apertura della successione, il valore degli immobili lasciati a mia nipote Sara, fosse inferiore
al terzo del valore immobiliare da me lasciato, detta differenza dovrà essere compensata in denaro da mio figlio Paolo".
Ho fatto fare dallo stesso Geometra che ha stilato la Relazione per la determinazione dei Lotti Ereditari una successiva Relazione dove si evince che il valore attribuito al lotto di mia figlia e' di 130.000 euro inferiore rispetto alla prima relazione. Dopo mille vicissitudini, lo zio si e' detto d'accordo nel corrispondere questa cifra. Ovviamente i valori catastali su cui sono state pagate le tasse non sono variati e non sono variate le attribuzioni degli stessi agli eredi. In questo caso , oltre al consenso del Giudice Tutelare ed un accordo scritto che sancisca e giustifichi questo passaggio di denaro, e' necessario modificare la Successione ? Vanno pagate delle tasse sulla cifra riconosciuta a mia figlia ?
Grazie
Cordiali saluti
Alfonso”
Consulenza legale i 24/09/2018
La successione testamentaria determina, tra tutti i chiamati all’eredità, una situazione di comunione, c.d. ereditaria, dei beni che costituiscono l’asse ereditario netto determinato a norma dell’imposta di successione.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 “Il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli artt. da 14 a 19, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3”.

Detta comunione si scioglie con la denuncia di successione, a seguito della quale i beni che formano la comunione ereditaria vengono assegnati ad ognuno dei chiamati all’eredità in funzione delle quote a ciascuno spettanti per legge o per testamento.
Proprio in considerazione di ciò, la denuncia di successione, quando vi è proporzionalità tra le quote, ha natura meramente dichiarativa e, conseguentemente, è assoggettata esclusivamente alle imposte previste in materia di successione.

Diversa è la situazione quando, come nel caso di specie, ad un condividente/erede vengono assegnati beni per un valore complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune.
In questo caso, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 728 c.c., il condividente è tenuto a versare agli altri condividenti, che hanno subito una diminuzione rispetto alla propria quota di diritto, un conguaglio che è assoggettato all’imposta proporzionale prevista per i trasferimenti.
L’articolo 34, comma 1, primo periodo del TUR (d.P.R. n. 131/1986) stabilisce, infatti, che “La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita per la parte eccedente” (Cfr: Circolare AE n. 18/E del 29.05.2013, par. 2.2.).

Peraltro, qualora il conguaglio superi il 5 per cento della quota di diritto spettante al condividente, è soggetto all’imposta proporzionale dovuta per gli atti traslativi indipendentemente dal suo concreto versamento, poiché ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del TUR i conguagli superiori al cinque per cento del valore o della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono tassati con l’aliquota propria dei trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza.

Anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazioneè concorde nel ritenere che “le assegnazioni che hanno luogo nella divisione di beni mobili o immobili non sono considerate traslative di proprietà dei beni assegnati se il condividente riceve una quota corrispondente ai suoi diritti; se, invece, vi è conguaglio, o la quota assegnata è superiore a quella spettante, la divisione, in relazione al conguaglio o al maggiore assegno, è considerata a carattere traslativo e come tale soggetta al tributo proporzionale” (Cfr, da ultimo, Cassazione, Sentenza 28 marzo 2018, n. 7606).

Tenuto conto di ciò, nella fattispecie prospettata, nulla occorre fare in riferimento alla denuncia di successione.
Sul conguaglio in denaro occorrerà, invece, versare l’imposta di registro proporzionale prevista per i trasferimenti in applicazione delle disposizione di cui all’art. 34 del TUR (d.P.R. n. 131/1986).

Paolo P. chiede
mercoledì 07/03/2018 - Lazio
“Spett. Brocardi.it,
il quesito è il seguente. In una divisione giudiziale, Tizio è comproprietario di 2/3 della intera massa in concorso con altri condividenti; il compendio è costituito da una abitazione (ove vive Tizio stesso) e da altri cespiti (terreni e ruderi). Per semplificare, il valore attribuito dal CTU alla abitazione è pari a 90, mentre gli altri beni sono stati stimati 30, così per un totale di 120. Ora, anche in virtù del principio del maggior quotista, il giudice (onorario) ha già manifestato la volontà di attribuire a Tizio la abitazione (come richiesto), ma è sorta discussione circa il calcolo del conguaglio che il predetto dovrà versare. A parere dello scrivente non dovrebbero esserci problemi, in quanto Tizio (cui spetta 80, pari a 2/3 della massa), ricevendo un bene che ne vale 90, dovrà versare agli altri comproprietari 10 ed uscire dalla comunione. Le controparti, invece, fanno il seguente calcolo: Tizio è titolare dei 2/3 sulla abitazione a lui comunque assegnata, così per un valore di 60, per cui dovrà 'conguagliare' 20 (non 10), e poi partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita degli altri beni. Il Giudice è confuso e ci ha invitato a chiarire le posizioni, ma, sinceramente, non riesco a trovare giurisprudenza che avalli la prima ipotesi, peraltro dettata da senso comune.
Grazie anticipatamente”
Consulenza legale i 13/03/2018
La divisione dell’eredità è la facoltà che la legge attribuisce a ciascun coerede di chiedere la cessazione della comunione ereditaria.
Ai sensi dell’art. 713 c.c. ogni coerede può sciogliersi dalla comunione ereditaria e divenire unico proprietario dei beni che gli venissero assegnati.
La divisione può essere di tre tipi: consensuale, giudiziale o testamentaria.

Nel caso di comunione ereditaria, ove gli eredi non raggiungono un accordo sull’attribuzione in proprietà individuale del bene comune, si fa luogo alla divisione giudiziale, cioè a quel complesso di operazioni giuridiche che sfociano nello scioglimento di una comunione di diritti attraverso l’attribuzione, ad ogni condividente, di valori corrispondenti alle quote di cui è titolare.
La divisione giudiziale si svolge attraverso distinte fasi: 1) si procede alla formazione della massa ereditaria compresi i beni che sono stati donati ai coeredi dal de cuius; 2) si procede alla stima dei beni ( art. 726 c.c.) secondo il loro valore di mercato; 3) si procede con la formazione delle porzioni spettanti a ciascun erede ( art. 726 c.c.). Nel caso vi sia ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si provvede con un conguaglio in denaro; 4) infine si procede all’assegnazione o all’attribuzione delle porzioni ( art. 729 c.c.)

Pertanto, quando si verifica una situazione nella quale manca una perfetta coincidenza tra il valore della quota ed il valore dei beni concreti attribuiti ad ogni singolo condividente, sorge a carico del condividente che ha avuto beni concreti di valore maggiore rispetto la propria quota, l’obbligo di versare un conguaglio in denaro a favore dei condividenti che hanno avuto dei beni inferiore al valore della loro quota.
L’art 728 c.c. dispone, infatti, che “l’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in denaro”.
Il valore della somma da versare a conguaglio dipende anche dal valore attribuito ai singoli beni.
Secondo la Cassazione il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile ha natura di debito di valore e nasce solo con l’assegnazione del bene, al momento della pronunzia definitiva sulla divisione, momento al quale deve, pertanto, essere rapportato il valore di ciascuna porzione proporzionale ad ogni singolo quota (Cass. 17.2.17, n. 4258).

Fatti questi brevi cenni sul procedimento di divisione e sul conguaglio in denaro, veniamo al caso in esame.

Tizio è assegnatario della casa il cui valore è pari a 90. Dovrà dare 10 a compensazione della sua maggiore quota assegnata e non partecipare alla vendita degli altri beni che saranno divisi fra gli altri partecipanti al giudizio di divisione.
Se invece Tizio volesse partecipare alla vendita degli altri beni, dovrà compensare il maggior valore della casa rispetto ai terreni ed ai ruderi, con la possibilità che, in caso di un guadagno maggiore, derivante dalla vendita dei beni non assegnati, rispetto al prezzo di stima, Tizio partecipi in proporzione all’accrescimento totale.
Dunque, se la stima totale è 120, Tizio ha i 2/3 cioè 80 ed essendo assegnatario di 90, dovrà compensare 10.
Il restante 30 dei beni viene venduto a 40; Tizio parteciperà ai 2/3 del maggior valore pari a 10; cioè avrà un credito di 6 e, pertanto, la compensazione sarà pari a 4.
Se invece la vendita dei beni avvenisse per un prezzo inferiore al valore di 30, ad, esempio 20, Tizio dovrà integrare ancora la quota di compensazione che passa da 10 a 16.

In conclusione, entrambi i conteggi prospettati nel quesito sono giusti se, però, al secondo si applicano i 2/3 alla restante quota del patrimonio (2/3 di 90 + 2/3 di 30).
Se invece si applica il conteggio del primo caso (80 pari a 2/3 della massa) Tizio, rimborsando 10, sarà soddisfatto e nulla potrà pretendere dagli altri beni.
Se invece Tizio vuole partecipare anche alla divisione dei soldi derivanti dagli altri beni, allora si calcolano i 2/3 per cespite e non sul totale della massa.


Federico D. M. chiede
giovedì 23/11/2017 - Lazio
“In una mediazione che invio per e-mail, le parti hanno convenuto come assegnarsi gli immobili.
La mia assistita (prima assegnazione) ha avuto immobili che sono oggetto di condono pendente in zona tra l'altro assoggettata a vincolo paesaggistico e dovrebbe versare al momento della sottoscrizione dell'accordo di mediazione (e non al momento della stipula dell'atto di divisione) la somma di Euro 30.000.
Premesso che:
Benché sembra che la divisione non sia subordinata alla regolarità urbanistica, nell'atto di mediazione non si fa cenno alla situazione urbanistica dei beni.
Vi è inoltre un immobile (punto h della prima assegnazione) che è nella disponibilità degli eredi ma ciò non risulta da nessun titolo ma la controparte non si assume obbligazioni riguardo alla necessità di far conseguire la proprietà di tale bene.
Infine il pagamento a conguaglio viene stabilito in un momento anteriore alla divisione vera e propria.
La mia domanda è questa, è possibile contestare la validità della mediazione ovvero resistere ad una eventuale azione in sede giudiziaria della controparte ai sensi dell’art. 2932 c.c. finalizzata all'ottenimento di una sentenza che dia attuazione all’accordo raggiunto?”
Consulenza legale i 29/11/2017
Per rispondere al quesito in esame, occorre in primo luogo individuare la natura giuridica dell’accordo di mediazione.
Riteniamo che esso possa essere sicuramente parificato ad un contratto che, secondo quanto disposto dall’art. 1321 c.c., è “un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (Cfr. sentenza Tribunale di Roma sez. VIII Civile il 22 ottobre 2014).
Ciò precisato, l’accordo di mediazione può essere impugnato qualora si ravvisino i profili patologici tipici di un contratto relativamente alla nullità ed all'annullabilità.
Nel caso oggetto del quesito, anche alla luce dell’esame dell’atto trasmesso e delle delucidazioni fornite, non si ravvisano in primo luogo le cause generali di nullità del contratto previste dall’art. 1418 del codice civile. La circostanza che per alcuni immobili oggetto della divisione ereditaria sia pendente domanda di condono non costituisce motivo di nullità. Sul punto, c’è giurisprudenza di legittimità costante.
In particolare, segnaliamo la recente sentenza della Suprema Corte del 6 ottobre 2016, n. 20041 con cui è stato ribadito che:“la detta divisione [ereditaria] non è condizionata dalla regolarizzazione urbanistica dell’immobile di cui trattasi. Infatti, la nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 17, con riferimento a vicende negoziali relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria, tra le quali sono da ricomprendere anche gli atti di ‘scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti’, deve ritenersi limitata ai soli ‘atti tra vivi’, rimanendo esclusa, quindi, tutta la categoria degli atti mortis causa, e di quelli non autonomi rispetto ad essi tra i quali si deve ritenere compresa anche la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria (Cass. 28 novembre 2001, n. 15133); lo stesso principio è poi da affermare con riferimento alla nullità comminata dall’art. 40 della stessa Legge (Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313)."
Tra l’altro, se sono stati i rispettati i termini indicati nell’accordo di mediazione (sottoscrizione del verbale di deposito davanti al notaio entro il 15 ottobre 2017) dobbiamo suppore (nel quesito non è specificato) che nel frattempo sia intervenuto il Notaio per l’autentica delle sottoscrizioni. In tale sede, il pubblico ufficiale non si limita di norma all’autentica delle firme ma effettua anche tutti i controlli del caso (quali, ad esempio, verificare che l’accordo sia intervenuto su diritti disponibili; verificare il rispetto delle forme previste dalla legge; verificare la capacità delle parti e la loro legittimazione, ecc.ecc.) trattandosi di atto soggetto a trascrizione ex art. 2643 c.c.
Come ha osservato il Tribunale di Roma (ordinanza del 17.11.2015) “l’accordo di mediazione non è un tipo contrattuale a sé stante, ma solo l’involucro esterno, l’occasione in cui viene concluso il contratto, il quale conserva perciò la tipologia che gli è propria e non si trasforma, solo perché stipulato in sede di mediazione, in qualcos’altro, con la sola particolarità che, ai fini della sua trascrizione, è espressamente richiesta l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un notaio, ai fini della verifica della conformità del contenuto dell’atto alle prescrizioni di legge”.

Escluse dunque ipotesi di nullità dell’accordo di mediazione, si ritiene parimenti non vi siano cause di annullabilità non sussistendo ipotesi di errore, violenza o dolo.
Anche volendo ipotizzare un vizio del consenso costituito da una qualche errata stima della massa ereditaria dividenda, ciò non giustificherebbe una pronuncia di annullamento. Sul punto, proprio in relazione ad una transazione, la Suprema Corte in una risalente ma ancora valida pronuncia (Cass. Sez. III civile sentenza n.5139 del 2003) aveva statuito che: “l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo”.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene dunque di dover rispondere in senso negativo alla prima domanda formulata nel quesito in ordine alla possibilità di contestare la validità dell’accordo di mediazione.

Quanto alla seconda domanda, relativa alla possibilità di resistere ad una eventuale azione in sede giudiziaria della controparte ai sensi dell’art. 2932 c.c. finalizzata all'ottenimento di una sentenza che dia attuazione all’accordo raggiunto, si osserva quanto segue.
La norma indicata nel quesito si applica quando colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione. In tal caso, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Orbene, nel caso che ci occupa, il contratto è stato già concluso ed è costituito dall’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati. Davanti al Notaio (laddove il termine del 15 ottobre indicato nell’atto non sia stato rispettato) non si sarebbe concluso un nuovo contratto ma sottoscritto il verbale di deposito dell’accordo di mediazione.
Quindi, appare arduo equiparare detto verbale di deposito a un contratto definitivo, trattandosi semplicemente di un presupposto necessario ai fini della trascrizione in conservatoria.
Ad ogni modo, ammesso che sia questo il caso supposto nel quesito a proposito della ipotetica azione ex art. 2932 c.c., riteniamo che non ci siano fondati motivi per resistere nell’ipotetico giudizio sia perché l’accordo di mediazione è in sé completo di tutti gli elementi necessari ai fini della trascrizione sia perché, per le ragioni sopra esposte, non appare viziato da cause di nullità o annullabilità.

Da ultimo, rammentiamo che per espressa previsione legislativa (richiamata anche nell’atto) l’accordo (sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati)“costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale” (art. 12 D.Lgs 28/2010).