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Dispositivo dell'art. 692 Codice Civile

Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdettopossono istituire (2) rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo [2660 n. 6].
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione [429] o (3) rispetto alle persone o (3) agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla (4) (5).

Note

(2) Intendi: quale erede.

(3) Più correttamente: e.

(4) Cfr., per il regime transitorio, art. 238, l. 19-5-1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

(5) La nullità riguarda anche il c.d. fedecommesso de residuo che ricorre quando il testatore impone all'istituito solo l'obbligo di restituire al sostituito quanto rimarrà, alla sua morte, dei beni oggetto dell'attribuzione. Esso è tuttavia valido se ricorrono i presupposti del fedecommesso assistenziale.
Non cade, invece, nel divieto di sostituzione fedecommissaria l'istituzione di erede condizionata risolutivamente [v. 633] a favore di un altro istituito, anche quando l'evento dedotto in condizione può verificarsi solo al momento della morte del primo chiamato.
In particolare il problema della validità si è posto nell'ipotesi di istituzione condizionata al fatto che il primo beneficiario muoia senza figli (condizione si sine liberis decesserit). Si pensi al caso in cui il testatore nomina suo erede universale il figlio Primo con la condizione (risolutiva) che se questi muoia senza figli, l'eredità sia devoluta allo zio Caio.
La giurisprudenza riconosce la validità di tale clausola quando un accertamento sulla effettiva volontà del testatore porti ad escludere che il suo intento sia stato quello di mascherare una sostituzione fedecommissaria vietata. Ciò in quanto la retroattività della condizione [v. 1360] impedisce di ravvisare due distinte vocazioni successive.


Ratio Legis

La sostituzione fedecommissaria implica una doppia vocazione con l'obbligo per il primo chiamato di conservare per restituire. Ne deriva che tale sostituzione comporta una notevole limitazione del diritto di disporre dei beni ereditari in capo al primo chiamato. Si comprende, dunque, la notevole delimitazione dell'istituto che è valido solo se il primo istituito sia un soggetto incapace e la sostituzione sia predisposta a favore del soggetto o dell'ente che ha curato lo stesso incapace nel tempo successivo alla morte del testatore.
In questo caso, infatti, l'esigenza di tutela dell'incapace diviene preminente e il fedecommesso assistenziale costituisce un valido strumento a favore dei genitori, degli ascendenti o del coniuge dell'incapace, per assicurare una cura dello stesso, per il tempo successivo alla loro morte.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

330E' stata accolta con favore la riapparizione, entro limiti ben circoscritti, della sostituzione fedecommissaria. Le relative disposizioni sono state oggetto di poche osservazioni particolari. Si è proposto di specificare che la sostituzione può essere fatta a favore di un ente di assistenza o di cultura, anziché di un ente pubblico. Ma una siffatta restrizione mi è sembrata ingiustificata e contrastante con la finalità della norma, ispirata alla tutela di ogni superiore interesse sociale.

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