Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 692 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Sostituzione fedecommissaria

Dispositivo dell'art. 692 Codice Civile

Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto [414 ss. c.c.] possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima [536 ss. c.c.], a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo(1) [2660 n. 6 c.c.].

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416(2) interverrà la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto(3).

La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione [429 c.c.] o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla(4)(5).

Note

(1) La sostituzione fedecommissaria si ha quando l'eredità viene devoluta ad un soggetto con l'obbligo per questo di conservare i beni e trasmetterli, alla propria morte, ad un altro soggetto individuato dal testatore.
L'istituto è vietato, con la sola eccezione di cui alla norma in commento e con il rispetto dei seguenti limiti:
- il testatore deve essere genitore, ascendente in linea retta o coniuge del primo istituito;
- l'istituito deve essere un interdetto o un minore che, a cagione del proprio stato di infermità, si ritiene ragionevolmente che verrà interdetto;
- i sostituti possono essere solo le persone o gli enti che si sono presi cura dell'istituito. Tale assistenza deve essere successiva all'apertura della successione ed essere continuativa.
(2) Ossia nell'ultimo anno della minore età.
(3) Le persone o gli enti possono essere anche individuati in maniera generica facendo riferimento all'attività di assistenza da loro prestata.
(4) Rientra nelle disposizioni vietate il c.d. fedecommesso de residuo, ossia quello mediante il quale il testatore impone all'istituito l'obbligo di restituire al sostituto soltanto i beni ereditari che dovessero residuare alla morte dell'istituito.
Se ricorrono i presupposti del fedecommesso assistenziale, la sostituzione è valida.
(5) Si parla di clausola "si sine liberis decesserit" qualora il testatore preveda che i beni ereditari vengano devoluti ad un sostituto nel caso in cui il primo istituito muoia senza aver avuto figli.
Per stabilire se tale previsione sia valida occorre, di volta in volta, accertare se l'intenzione del testatore fosse quella di violare il divieto di sostituzione fedecommissaria o istituire un erede sotto condizione risolutiva. Nel primo caso la disposizione è nulla, nel secondo è valida.

Ratio Legis

Il divieto di sostituzione fedecommissaria trae fondamento dal fatto che, accettata l'eredità, i beni divengono di proprietà dell'erede il quale è libero di disporre di essi.
L'eccezione di cui alla norma in commento realizza una finalità assistenziale, consentendo all'interdetto di essere chiamato alla successione e di ricevere le cure necessarie dal sostituto.

Brocardi

De residuo
Ea quae precario modo relinquuntur, fideicommissa vocantur
Fidecommissum hereditatis
Fideicommissum
In fideicommissis voluntatem spectari convenit
Sciendum est eos demum fideicommissum posse relinquere, qui testandi ius habent
Si sine liberis decesserit

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

330 E' stata accolta con favore la riapparizione, entro limiti ben circoscritti, della sostituzione fedecommissaria. Le relative disposizioni sono state oggetto di poche osservazioni particolari. Si è proposto di specificare che la sostituzione può essere fatta a favore di un ente di assistenza o di cultura, anziché di un ente pubblico. Ma una siffatta restrizione mi è sembrata ingiustificata e contrastante con la finalità della norma, ispirata alla tutela di ogni superiore interesse sociale.

Massime relative all'art. 692 Codice Civile

Cass. civ. n. 25698/2018

L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà.

Cass. civ. n. 22168/2014

In tema di successioni testamentarie, è estranea al fedecommesso "de residuo" l'imposizione dell'obbligo di conservazione dei beni, rimanendo la sostituzione comunque nulla, ai sensi dell'art. 692, quinto comma, cod. civ., in quanto sussiste l'elemento della duplice vocazione in ordine successivo.

Cass. civ. n. 4435/2009

L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà

Cass. civ. n. 7035/1995

Sono valide le clausole di ultima volontà che prevedono l'attribuzione dell'usufrutto vitalizio ad un soggetto diverso da quello a cui è attribuita la nuda proprietà a meno che non si tratti di sostituzione fidecommissaria vietata, la quale ricorre allorché il designato usufruttuario risulti l'effettivo erede, a causa dei poteri di disposizione attribuitigli in contrasto con la struttura propria del diritto di usufrutto, ed il nudo proprietario risulti, così, solo chiamato a subentrargli nell'eredità al momento della di lui morte.

Cass. civ. n. 243/1995

Integra fedecommesso, vietato dall'art. 899 del c.c. del 1865, quella disposizione testamentaria, comunque articolata, che conferisca secondo un ordine successivo determinati beni ad un istituto per la durata della sua vita ed i medesimi beni ad un altro soggetto (sostituito) dopo la morte del primo, mentre tale figura non sussiste quando ai chiamati vengano attribuiti in via successiva diritti diversi. Di conseguenza la disposizione con la quale il de cuius lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene non integra gli estremi della sostituzione fidecommissoria, quando ricorrano le seguenti circostanze: a) le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo; b) i chiamati non succedono l'uno all'altro, ma direttamente al testatore; c) la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della vis espansiva della proprietà.

Cass. civ. n. 2088/1993

Al fine di stabilire se il testatore, attribuendo ad un soggetto l'usufrutto sui beni costituenti la massa ereditaria e ad un altro soggetto la nuda proprietà degli stessi beni, abbia inteso nominare erede universale il beneficiario dell'usufrutto, con la conseguenza che l'ulteriore disposizione in favore dell'altro soggetto vada riguardata come una sostituzione fedecommissaria da considerare nulla in quanto vietata dalla legge (art. 292 c.c.), assume rilievo decisivo la circostanza che il testatore abbia attribuito al beneficiario il potere di disporre dei beni costituenti la massa ereditaria senza alcuna limitazione (perché il potere di alienazione è incompatibile con il contenuto proprio del diritto di usufrutto), mentre, quando sia stato attribuito all'istituito il potere di alienare, solo in caso di bisogno, uno od alcuno di detti beni, restano configurabili due legati, uno concernente l'usufrutto e l'altro, sospensivamente condizionato al verificarsi della situazione di bisogno, avente ad oggetto i beni da vendere per sopperire alla situazione stessa.

Cass. civ. n. 7267/1991

Nell'interpretazione di una disposizione testamentaria, con riguardo alla previsione dell'attribuzione (separata) simultanea, a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell'usufrutto dei beni ereditari oppure di una sostituzione fedecommissaria, è decisivo il criterio secondo cui la sostituzione fedecommissaria non è ravvisabile quando, indipendentemente dalla terminologia usata, dalla struttura della disposizione emerga l'attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento — ancorché dell'intero compendio dei beni ereditari — al primo e di nuda proprietà dei beni relitti al secondo, giacché in tale ipotesi erede è soltanto il nudo proprietario, il quale può esercitare i relativi poteri fin dal momento dell'apertura della successione. Al contrario è ipotizzabile un'istituzione con sostituzione fedecommissaria qualora il testatore, pur adoperando la terminologia corrispondente ad un'attribuzione separata di usufrutto e di nuda proprietà, abbia attribuito all'onorato dell'usufrutto diritti ed obblighi incompatibili con la qualità di usufruttuario e spettanti invece all'erede oppure abbia condizionato l'acquisto della qualità di erede del secondo alla sua sopravvivenza al primo.

Cass. civ. n. 11428/1990

La clausola testamentaria «si sine liberis decesserit» non implica di per sé una sostituzione fidecommissoria, dovendosi accertare caso per caso, sulla base della volontà del testatore e delle particolari circostanze e modalità della disposizione, se essa sia stata impiegata per mascherare una sostituzione fedecommissoria ovvero se essa abbia avuto la funzione di una vera e propria condizione, con tutti i caratteri che le sono propri, ivi compresa l'efficacia retroattiva, funzionante risolutivamente, rispetto all'acquisto del primo istituito.

Cass. civ. n. 207/1985

La sostituzione fedecommissaria vietata, che richiede l'attribuzione in proprietà dei beni da conservare in vista del loro ritrasferimento, non avviene quando l'usufrutto sia separato dalla proprietà, così da attribuire ai chiamati in via successiva diritti dversi, dovendosi presumere che il testatore abbia inteso disporre validamente delle proprie sostanze.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 692 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. L. B. chiede
venerdì 03/02/2023 - Toscana
“Si tratta di una situazione familiare con un figlio interdetto mentale. Nel 2009 la mamma unico genitore ancora in vita, (deceduta il 2/10/2010), fà un testamento pubblico da un notaio indicando come erede universale la figlia interdetta mentale, nel quale viene scritto che alla morte della figlia l'eredità doveva andare a chi si prenderà cura di quest'ultima. A tale scopo di assistenza per la figlia, aveva indicato nel testamento due persone di fiducia che abitano tutt'ora vicino alla figlia, il sottoscritto e mia moglie, ..." vorrei che sia mia figlia Tizia che la sottoscritta fossimo assistite e affidate alle cure di due persone di fiducia..., i signori Caio e Sempronia...", questo è scritto nel testamento e questo abbiamo cercato di fare nel migliore dei modi. Dopo il decesso dell'interdetta nel 2014 i cugini hanno effettuato prima l'accettazione dell'eredità di Tizia da Tizia stessa e successivamente hanno impugnato il testamento della mamma, sostenendo che i sottoscritti non hanno mai fatto assistenza e rivendicando tutta l'eredità dell'interdetta. Anche io e mia moglie abbiamo accettato l'eredità di Tizia, secondo la volontà della madre dopo avergli fatto la dovuta assistenza e in seguito alla convocazione del notaio, che aveva predisposto il testamento, ma l'abbiamo accettata dalla madre dell'interdetta. La domanda che vogliamo sottoporvi è quale delle due accettazioni dell'eredità è quella corretta o se lo sono entrambi. Se una delle due è sbagliata, è possibile annullare la causa in corso o trovare un'altra soluzione a questa controversia?, in considerazione per esempio che uno dei due litiganti potrebbe avere chiesto l'eredità alla persona sbagliata che non gli può o non gli poteva cedere niente?”
Consulenza legale i 09/02/2023
Il caso descritto nel quesito integra una fattispecie giuridica che abbastanza raramente si presenta nella pratica, ma che il legislatore si è preoccupato di disciplinare.
Si tratta dell’istituto giuridico della c.d. sostituzione fedecommissaria, a cui sono dedicati gli artt. 692 e ss. c.c., e che consiste nella disposizione con la quale il testatore nomina la persona dell'erede istituito (figlio o coniuge) imponendogli di conservare quanto ricevuto onde restituirlo, alla sua morte, ad altra persona indicata nel testamento (sostituito).
Il suo carattere è esclusivamente assistenziale, in quanto mira ad assicurare ed incentivare la cura dell'incapace; infatti, una disposizione testamentaria di questo tipo è lecita solo se "istituito" è persona interdetta e "sostituito" è la persona o l'ente che ne abbia avuto cura.

Analizzando quelli che sono gli elementi costitutivi di tale fattispecie, è possibile trovare la soluzione al caso che qui viene prospettato.
Tali elementi vanno individuati nella doppia vocazione, nell’ordine successivo dei chiamati, nell’obbligo di conservare e restituire nonché nella cura dell’istituito interdetto.
Per quanto concerne il primo di tali elementi, la doppia vocazione, per aversi sostituzione fedecommissaria occorre che vi sia una doppia chiamata negli stessi beni ed al medesimo titolo di due o più persone.
A tale riguardo in giurisprudenza si evidenzia la necessità che la disposizione testamentaria contenga una doppia istituzione per il medesimo oggetto, ovvero che il testatore abbia attribuito la titolarità sugli stessi beni prima all'istituito e poi al sostituito.

Con riferimento all’ordine successivo, invece, sempre secondo la giurisprudenza, per aversi sostituzione fedecommissaria è necessario che il testatore, chiamando i soggetti alla titolarità sui medesimi beni, abbia previsto un ordine successivo, nel senso che il sostituito potrà venire all’eredità o al legato al momento e per effetto della morte del primo chiamato, risultando suo successore ma indicato e imposto dal testatore, rispetto al quale entrambi (istituito e sostituito) assumono la qualità di eredi o legatari (si vedano in tal senso Cass. civ. Sez. II sent. n. 13250/2007 e Cass. civ. sent. n. 2632/1974).

Altro presupposto essenziale sul quale si fonda la sostituzione fedecommissaria è quello della cura dell’interdetto: si tratta di un elemento di fatto, il quale deve presentare il carattere della effettività e della oggettività, nel senso che deve essere concretamente prestata in modo non occasionale.
A tale riguardo l’ultima parte del primo comma dell’art. 692 c.c. precisa che l’attività prestata dai sostituiti deve essere svolta “sotto la vigilanza del tutore”.

Delineati i presupposti ed i caratteri essenziali dell’istituto giuridico di cui si invoca l’applicazione nel caso di specie, può dirsi che corretta è l’accettazione dell’eredità effettuata dai coniugi Caio e Sempronia ed avente ad oggetto l’eredità della madre della persona interdetta.
Come è stato prima osservato, infatti, la sostituzione fedecommissaria si caratterizza per l’ordine successivo delle chiamate, assumendo sia l’istituito che il sostituito la qualità di eredi (o di legatari) nei confronti del testatore originario.

Tuttavia, va detto che neppure erronea deve ritenersi l’accettazione dell’eredità dell’interdetta posta in essere dai suoi eredi legittimi, in quanto, essendo allo stato attuale pendente una controversia giudiziaria tra questi ultimi eredi legittimi e coloro che vogliono far valere la posizione di chiamati della testatrice originaria quali sostituiti fedecommissari, potrebbe verificarsi che nel corso di tale giudizio i primi riescano a dare prova dell’inefficacia della sostituzione per violazione, ad esempio, degli obblighi di assistenza nei confronti dell’interdetta (in questo caso l’accettazione dell’eredità effettuata dagli eredi legittimi dell’interdetta assumerebbe piena validità ed efficacia).

Sotto questo profilo si ritiene che possa assumere un ruolo decisivo la posizione del tutore dell’interdetta (figura a cui nel quesito non si fa alcun riferimento, ma che non può non mancare in presenza di un soggetto giuridicamente interdetto), in quanto, considerato che la cura dell’istituita doveva essere svolta sotto la vigilanza del tutore, come sopra precisato, soltanto quest’ultimo potrà dare conferma del fatto che i sostituiti abbiano adempiuto o meno al loro obbligo.
Fatta eccezione per questa sola eventualità, e tenuto conto di quanto riferito nel quesito, non sembrano sussistere altre ragioni per le quali il giudice investito della controversia non possa non dichiarare correttamente devoluta in favore dei sostituiti (che si sono presi cura dell’interdetta) l’eredità della testatrice.

Pertanto, salvo che si possa giungere ad una soluzione transattiva tra le parti (ipotesi che, in realtà, appare poco probabile), allo stato attuale si ritiene che non vi siano i presupposti per chiudere anticipatamente il giudizio.

Roberto S. chiede
lunedì 14/05/2018 - Sardegna
“Questa è la situazione : la madre di un minore con ritardo mentale vuole evitare che il padre , non coniugato , del minore in un'eventuale sua premorienza possa interferire nella gestione dell'attuale attività della madre , proprietaria di un immobile e relativo B.& B. . Si è pensato ad un fedecommissario nella persona del fratello della madre . Gradirei avere risposta in merito , ed anche sulla metodica da attuare .
Grazie e saluti .”
Consulenza legale i 17/05/2018
La scelta della sostituzione fedecommissaria si ritiene che sia in effetti una buona soluzione per raggiungere l'effetto desiderato, in quanto consentirebbe di far pervenire al minore l'eredità della madre, garantendosi nel contempo una buona amministrazione del compendio ereditario e la cura materiale e morale dell’incapace (questa costituirebbe un vero e proprio onere per il sostituito, ed infatti si sostiene che la sostituzione non ha scopo di lucro, ma carattere assistenziale).

La disciplina di tale istituto giuridico la si riviene nell’art. 692 c.c., da cui si ricava che, per poterne beneficiare, occorre che ricorrano dei presupposti ben determinati. In particolare occorre che l’istituito sia:
  1. figlio del testatore (sia legittimo che naturale riconosciuto e adottivo);
  2. interdetto;
  3. il suo stato di incapacità permanga per tutta la durata della prima istituzione.
Nel caso che si prospetta, tuttavia, sembra che difetti proprio uno dei requisiti previsti per la sostituzione fedecommissaria, ossia lo stato di interdizione del minore con deficit psichico, a cui deve necessariamente ricollegarsi la nomina di un tutore.
Infatti, in tale istituto, l’istituito (cioè l’incapace) è rappresentato dal tutore ed ha gli stessi obblighi dell’usufruttuario, ossia deve prestare l’inventario e la garanzia e deve avere la medesima diligenza nell’amministrazione dei beni del buon padre di famiglia.

Altro dato da non trascurare, e che sembra non coincida con ciò che si vuole realmente, è che sarà il tutore, nella qualità di legale rappresentante dell’incapace, ad amministrare i beni con la qualifica di titolare di un ufficio di diritto privato, potendo anche compiere, pur con l’autorizzazione del giudice tutelare ex art.694c.c., atti di disposizione degli stessi beni.
Nessun atto di amministrazione, dunque, compete al sostituito, il quale deve soltanto occuparsi della cura dell’incapace, mentre non potrà amministrare il B&B, che vorrebbe trasmettersi in eredità.
Unica soluzione, dunque, può essere quella di far dichiarare interdetto l’incapace e di indicare quale tutore lo zio dell’interdetto nonché fratello della testatrice, in modo tale da far sì che questi, nella qualità di tutore possa amministrare il patrimonio dell’incapace, che poi riceverà in successione per effetto del fedecommesso.

Solo una parte della dottrina ha finora ritenuto che l’art. 411 c.c., nel dettare le norme applicabili all’amministratore di sostegno, prevede all’ultimo comma che il giudice tutelare possa disporre che “determinati effetti, limitazioni o decadenze” dettate per l’interdizione siano estese anche al beneficiario di tale misura di protezione, “avuto riguardo all’interesse del medesimo”, facendone da ciò discendere la possibilità che, nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, sia prevista anche l’applicabilità delle norme dettate per il fedecommesso assistenziale (così Bonilini).
Si tratta, però, almeno finora, di una isolata opinione dottrinaria, per cui non vale la pena di correre il rischio di vedersi impugnata la disposizione testamentaria da parte del padre del minore, il quale potrebbe avere tutto l’interesse a curare gli interessi del figlio e dell’azienda che riceverà in successione.

Ritornando dunque alla fattispecie delineata dall’art. 692 c.c., va detto che, sotto il profilo prettamente pratico, nonostante la sostituzione fedecommissaria possa essere disposta nel solo caso in cui l’istituito sia persona interdetta, ovvero nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di interdizione precedentemente all’istituzione di erede, la relativa disciplina potrà applicarsi anche qualora venga istituito un minorenne non ancora interdetto, ma che si trovi in uno stato di abituale infermità di mente che legittimerebbe la sua pronuncia di interdizione, tanto da far presumere che la stessa interverrà nel termine indicato dall’art. 416 c.c., ossia nell’ultimo anno della sua minore età e con effetto dal giorno in cui raggiunge la sua maggiore età.
Sia la sostituzione fedecommissaria che la scelta del tutore (che, ovviamente si farà ricadere sullo zio) possono essere disposti per testamento, per la cui redazione si consiglia di rivolgersi ad un legale o ad un notaio (in quest’ultimo caso si potrà scegliere la firma del testamento pubblico), e ciò onde farsi guidare da una persona esperta in materia, in considerazione della particolarità delle disposizioni che tale testamento dovrà contenere.
Per la procedura di interdizione, invece, dovranno seguirsi le disposizioni dettate dagli artt. 414 e seguenti del codice civile.

Una soluzione alternativa, che consentirebbe di evitare di far dichiarare interdetto il minore, ottenendo effetti analoghi alla sostituzione fedecommissaria, potrebbe essere quella dell’attribuzione separata dell’usufrutto e della nuda proprietà.
Entrambe le attribuzioni (al minore della nuda proprietà ed al fratello dell’usufrutto) verrebbero fatte in modo diretto ed immediato, e non in ordine successivo (ciò che è vietato dall’art. 692 comma 5 c.c.), poichè entrambi i chiamati succedono al testatore.
Verrebbe a mancare solo l’obbligo per lo zio usufruttuario di prestare cura ed assistenza al nipote con deficit psichico, ma a ciò può ovviarsi ponendo a carico dello stesso un onere avente proprio tale contenuto e prevedendo, nel corpo dello stesso testamento, la risoluzione della disposizione testamentaria per il caso di inadempimento dell’onere.
Di particolare rilievo, per tale ipotesi, è quanto previsto dal primo comma dell’art. 648 c.c., il quale dispone che per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato, ciò che solleva in qualche modo dal pensiero che lo zio possa godere dei beni ricevuti senza prestare cura ed assistenza al nipote.
Anche per la redazione di tale testamento, comunque, si consiglia di affidarsi ad un legale o ad un notaio, e ciò sia per la particolarità delle disposizioni che dovrà contenere sia per evitare che lo stesso possa non essere mai portato alla luce.



Gualtiero A. chiede
martedì 20/12/2016 - Liguria
“In merito all'articolo 692 codice civile. E' ammissibile che con testamento venga nominato come sostituito il tutore dell'interdetto istituito?”
Consulenza legale i 27/12/2016
La questione è oggetto di dibattito tra gli studiosi: non esiste, infatti, sul punto, alcuna pronuncia giurisprudenziale che aiuti ad interpretare l’articolo citato sotto questo profilo.

La difficoltà di dare una risposta affermativa al quesito deriva dal fatto che l’art. 692 cod. civ. statuisce che la cura dell'interdetto, da parte del sostituito, debba avvenire "sotto la vigilanza del tutore".
La finalità del legislatore è infatti quella di far sì che la cura dell'incapace si eserciti in modo da tendere, effettivamente, alla soddisfazione dei suoi bisogni, evitando iniziative arbitrarie che lo possano danneggiare: la norma quindi introduce una contrapposizione tra persone o enti che hanno "cura" dell'interdetto, ed il fatto che tale cura debba avvenire sotto la "vigilanza" del tutore, evidenziando una diversità fra colui che effettua la "cura" ed il tutore che "vigila".
E’ dunque legittimo chiedersi se tale binomio “cura-vigilanza" possa significare incompatibilità tra l'ufficio di tutore e la veste di sostituito.

Qualche studioso ritiene che proprio dalla lettera dell’articolo in commento si possa, in effetti, desumere la descritta incompatibilità, ritenendo, pertanto, che se il tutore voglia beneficiare dell’eredità come sostituito debba necessariamente rinunciare all’incarico di tutore.
Altri, invece, ritengono che tutore e sostituito possano essere la stessa persona, poiché non vi sono ragioni sufficienti per trattare in maniera diversa e sfavorevole colui che, "istituzionalmente", è demandato a provvedere alla cura e alla rappresentanza dell'incapace.
E’ certamente vero, in ogni caso, che - ammettendo al beneficio di cui all’art. 692 c.c. anche il tutore - potrebbero sorgere dei conflitti di interesse dovuti proprio alla coincidenza nella stessa persona delle due funzioni della cura e vigilanza.

In tale eventualità, la soluzione si può individuare nell'art. 360, 1° comma, c.c., che disciplina la figura del protutore chiamato a rappresentare il minore, proprio nei casi in cui l'interesse di questi, sia in opposizione con quello del tutore.
Essendo quindi il tutore il sostituito, la figura chiamata a prestare la vigilanza richiesta dalla norma in luogo di quest’ultimo sarà il protutore.