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Articolo 690 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Obblighi dei sostituiti

Dispositivo dell'art. 690 Codice Civile

(1)I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti(2) [647 c.c.], a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale(3) [676, 677 c.c.].

Note

(1) Non vi è unanimità di vedute circa l'estensione al sostituto della condizione imposta al primo chiamato. L'opinione maggioritaria non la ritiene ammissibile.
(2) Cioè le obbligazioni quali i legati obbligatori, le clausole modali e il pagamento dei debiti ereditari.
(3) Sono quelli posti a carico dell'istituito in considerazione delle sue possibilità economiche, delle sue capacità ed attitudini, etc...
Es. "nomino mio erede mio nipote Tizio, famoso violinista, a condizione che ogni anno, nel giorno dell'anniversario della mia morte, tenga un concerto in mio onore. Nel caso in cui non possa o non voglia accettare nomino Caio."

Ratio Legis

Il sostituto, accettata l'eredità, diviene erede e, di conseguenza è tenuto all'adempimento di tutti i pesi e gli oneri che gravano sull'eredità.

Spiegazione dell'art. 690 Codice Civile

La disposizione compendia, pur senza alterarne la sostanza, quella più complessa dell’art. #897# del vecchio codice del 1865. La sostituzione, in relazione all'unicità sostanziale della vocazione, che si concentra fra più persone alternativamente indicate dal testatore, importa che il sostituito, prendendo il posto dell’istituito, si ponga in una posizione perfettamente identica a quella di lui. Si opera, cioè, una modificazione puramente soggettiva che non altera l’oggettività della successione, come voluta nel suo contenuto dal testatore. Pertanto, gli obblighi ed i pesi che si erano oggettivamente imposti all’eredità, con riferimento alla successione (prima contemplata) dell’istituito, vengono ope legis a gravare sul sostituito, che subentra in luogo del primo nella stessa successione.
Si tratta, peraltro, di una disposizione semplicemente presuntiva, con riferimento a quella che può logicamente pensarsi essere stata al riguardo la volontà del testatore; dunque la norma cede alla prova contraria di una diversa volontà, la quale può desumersi o da una disposizione espressa, o implicitamente, ex re, quando dalla natura del peso o dell’obbligo imposto possa sicuramente dedursi il riferimento individuativo alla persona dell’istituito, inestensibile ad altro soggetto.
Un'applicazione del principio generale posto in questo articolo può essere considerata già la disposizione del capoverso dell’articolo precedente, importante la riproduzione nella sostituzione reciproca della situazione identica di disuguaglianza disposta per l'istituzione.

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