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Articolo 678 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Accrescimento nel legato di usufrutto

Dispositivo dell'art. 678 Codice Civile

(1)Quando a più persone è legato un usufrutto [667, 698, 978 ss. c.c.] in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento [675 c.c.], l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare(2) dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto [982 c.c.].

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà [1014 c.c.].

Note

(1) Stante il rinvio dell'art. 1026 del c.c. alle norme in tema di usufrutto, la norma in commento si applica anche al legato di uso e abitazione.
(2) Diversamente dall'ipotesi generale, in tal caso l'accrescimento opera in favore dei superstiti anche quando il collegatario sia venuto a mancare dopo aver conseguito il possesso della cosa legata su cui cade l'usufrutto.

Ratio Legis

L'articolo pone un'eccezione alla norma generale in base alla quale alla morte dell'usufruttuario il diritto si consolida con la proprietà. Tale deroga si spiega in ragione della durata limitata nel tempo del legato.
Inoltre, poichè si ritiene che ogni legatario abbia, potenzialmente, un diritto sull'interno bene legato, appare ragionevole che, una volta venuto meno uno degli usufruttuari, il diritto ripartito si riespanda tra gli altri contitolari.

Spiegazione dell'art. 678 Codice Civile

Vi è un’ipotesi di accrescimento tra collegatari che va distintamente considerata: quella relativa all’accrescimento nel legato di usufrutto. A questo proposito, l’art. 678 riproduce sostanzialmente l’art. #885# del vecchio codice del 1865, mantenendo una disposizione che, senza plausibile ragione, si è considerata logicamente fondata. Senza plausibile ragione perché dovrebbero essere noti gli sforzi fatti dagli scrittori per dare una qualsiasi spiegazione dell’art. #885# codice 1865. Spiegazioni così poco soddisfacenti, che qualcuno aveva affermato che ci si trovasse di fronte ad una norma eccezionale, che costituisce una vera anomalia giuridica. Non vi era, dunque, ragione di mantenere una norma fatta in questo modo: soltanto per ossequio alla tradizione romanistica, la quale ha radici in un sistema differente da quello attuale.
È da notare che nell’art. 678 si ha una diversa formulazione perché, mentre l’art. #885# codice 1865 stabiliva come estremo punto di riferimento l’accettazione del legatario, l’art. 678 si riferisce al conseguimento del possesso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 678 Codice Civile

Cass. civ. n. 18211/2020

In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione.

Cass. civ. n. 13868/2018

Costituisce un legato – non subentrando l'usufruttuario in rapporti qualitativamente uguali a quelli del defunto - il lascito avente ad oggetto l'usufrutto, generale o pro quota, dell'asse, ove non accompagnato da altre disposizioni idonee a far derivare la qualità di erede.

Cass. civ. n. 8911/2016

A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario o, qualora sia concesso "pro quota" ad una pluralità di soggetti (e in assenza di usufrutto congiuntivo, che comporta l'accrescimento a favore dei superstiti), quella di ciascuno di essi per la quota attribuita; l'usufruttuario, peraltro, con atto "inter vivos", può cedere il suo diritto (o la quota a lui spettante) per un certo tempo o per tutta la sua durata, sicché, in tale evenienza, il diritto limitato di godimento è suscettibile di successione "mortis causa" ove il cessionario deceda prima del cedente, perdurando fino a quando rimanga in vita quest'ultimo.

Cass. civ. n. 24108/2011

In tema di usufrutto congiuntivo - quale istituto caratterizzato dal diritto di accrescimento tra i contitolari, tale da impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell'usufrutto con la nuda proprietà finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari - anche l'atto "inter vivos" a titolo oneroso, oltre che il legato, può costituire la fonte del diritto di accrescimento tra cousufruttuari, ove siffatto diritto sia previsto in modo inequivoco (pur se implicitamente) dalla concorde volontà delle parti risultante dall'atto costitutivo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 678 Codice Civile

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G. C. chiede
giovedì 10/11/2022 - Emilia-Romagna
“gent.ssimi,
il mio quesito è in relazione a chi deve andare l'usufrutto di un immobile.
Questo appartamento è stato dato come usufrutto da un mio prozio con testamento ai suoi nipoti (mio padre e mia zia).
La nuda proprietà invece è passata per legge a mio nonno (legittima) e donata a me .
Ora è venuto a mancare mio padre e ci chiediamo se deve l'usufrutto accrescersi a mia zia o il 50 percento passare a me.
Nel testamento si parlava di "usufrutto di quanto rimane ai miei nipoti Tizio e Caia in parti uguali ".
grazie per la risposta

cordiali saluti”
Consulenza legale i 16/11/2022
Le disposizioni di legge a cui occorre fare riferimento per la soluzione del caso che si propone vanno individuate negli artt. 678 e 675 c.c.
La prima di tali norme disciplina espressamente l’accrescimento nel caso di legato di usufrutto, precisando che tale istituto giuridico opera anche quando uno dei legatari del diritto di usufrutto muore dopo aver conseguito il possesso della cosa o delle cose oggetto di usufrutto.
E’ stato precisato che tale norma non prevede propriamente un’ipotesi di accrescimento, o meglio occorre riconoscere che si tratta di un accrescimento che deroga ai principi normali, considerato appunto che esso si realizza anche dopo l’acquisto del legato di usufrutto.
In particolare, si tratta più propriamente di un legato di usufrutto congiuntivo.
Proprio in considerazione di tale suo carattere derogatorio a quelli che sono i principi generali dettati in materia di usufrutto e che vietano un usufrutto c.d, successivo, la stessa norma precisa nella sua prima parte che perché se ne possa fare applicazione occorre che sussistano i presupposti del diritto di accrescimento, per i quali si rende necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 675 del c.c..

Quest’ultima norma individua quale presupposto dell’accrescimento tra collegatari la circostanza che a più legatari sia stato legato pro quota e in quote uguali uno stesso oggetto.
In questo caso la chiamata originaria si considera come fatta in totale favore dell’ultimo e più fortunato chiamato sopravvissuto e sottoposta, a sua volta, a limitazione per la concorrenza dei diritti altrui.
Di conseguenza, l’art. 678 c.c. non può trovare applicazione allorchè vi sia una chiamata per quote diseguali e se anche l’accrescimento, in tale ipotesi, dovesse essere previsto dal testatore, si integrerebbe una diversa ipotesi vietata di usufrutto successivo (in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 604/1976).

La dottrina che si è occupata della materia ha sottolineato come vi siano altre possibili cause di estinzione del diritto di usufrutto, oltre alla morte, e che possono farsi rientrare nel campo di applicazione dell’art. 678 c.c.
In particolare, si è affermato che determinano l’immediato accrescimento del diritto degli altri cousufruttuari anche la scadenza del termine finale di durata eventualmente posto dal testatore al diritto di usufrutto di uno dei contitolari e la scadenza del temine massimo trentennale, previsto dal secondo comma dell’art. 979 del c.c., nel caso di contitolare persona giuridica.
In entrambi i casi, infatti, si tratta di cause di estinzione del diritto di usufrutto che, al pari della morte del titolare di usufrutto vitalizio costituito a favore di persona fisica, possono definirsi fisiologiche.
Oltre alle cause fisiologiche di estinzione del diritto di usufrutto, vi sono anche cause di estinzione anticipata del diritto, quale la rinuncia abdicativa al diritto da parte di uno dei cousufruttuari.
Anche in questo caso si ritiene che l'accrescimento operi con effetto immediato a favore degli altri contitolari, in quanto, così come dalla rinuncia al legato deriverebbe l'accrescimento con effetto immediato a favore degli altri legatari, dalla rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto successiva all'acquisto del legato se ne deve far conseguire l'accrescimento con effetto immediato a favore degli altri cousufruttuari.
Pertanto, considerato che nel caso in esame il testatore ha manifestato la volontà di istituire i suoi due nipoti usufruttuari per quote eguali di tutto il suo patrimonio resduo, ricorrono i presupposti (coniunctio re e cocniunctio verbis) per l’operatività del diritto di accrescimento ex art. 675 c.c., con la conseguenza che, venuto meno (per morte o qualunque altra causa) il diritto di usufrutto di uno dei titolari, si espande automaticamente ex art. 678 c.c. il diritto di usufrutto di colui che rimane (mentre la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà viene differita alla morte dell’ultimo usufruttuario).

Antonio S. chiede
mercoledì 02/05/2012 - Piemonte
“Io e mia sorella siamo in possesso della nuda proprietà di un appartameto in seguito ad un atto di donazione di una proprietà immobiliare, in comunione dei beni dei nostri genitori,che si sono riservati l'usufrutto di suddetta abitazione.Nell'atto di donazione non trovo specificato se quest'usufrutto al 50% dei genitori prevede un diritto di accrescimento.A gennaio è morto mio padre; può mia madre diventare usufruttuaria al 100% o si configura il caso di consolidamento della proprietà?”
Consulenza legale i 04/05/2012

Dalle informazioni fornite sembrerebbe che con l'atto di donazione l'intenzione dei disponenti sia stata quella di costituire il c.d. "cousufrutto", intendendo con tale termine l'istituto in base al quale si ha la spettanza del diritto di usufrutto a più soggetti contemporaneamente. In tale ambito si verifica, pertanto, la comunione di usufrutto, figura del tutto analoga alla comproprietà e regolata dalla relative norme, ovvero ciascun compartecipe è titolare di una quota indivisa e può disporre del bene compatibilmente con il pari utilizzo da parte degli altri contitolari.

Con la morte di uno dei titolari del c.d. usufrutto si avrà pertanto la consolidazione della quota al nudo proprietario.

Diversamente, se fosse stato specificato nell'atto di donazione un diritto di usufrutto congiuntivo, il legame tra i titolari sarebbe stato più intenso nonostante l'eventuale divisione in quote. L'usufrutto in questo caso sarebbe stato concepito come potenzialmente pieno per ogni titolare. In tale caso, la morte di uno dei titolari del diritto reale avrebbe comportato l'accrescimento della corrispondente quota in favore degli altri titolari.

Nel caso prospettato, si verifica pertanto un consolidamento della quota che spettava al padre ai nudi proprietari, restando la madre titolare solo della sua quota.


Antonino V. chiede
sabato 06/11/2021 - Sicilia
“Coniugi in separazione di beni
Su un immobile hanno rispettivamente il diritto di usufrutto per 1/2 e la nuda proprietà è in capo al figlio.
Al decesso della madre cosa succede?
Il figlio acquiesce la proprietà di 1/2 e la nuda proprietà 1/2 e al Padre rimane il diritto di usufrutto di 1/2.
Oppure sussiste il diritto di accrescimento e quindi il figlio rimane con la nuda proprietà e il padre acquisisce il 100% del diritto di usufrutto?”
Consulenza legale i 11/11/2021
Il codice civile contempla espressamente la fattispecie della contemporanea titolarità del diritto di usufrutto in capo a più soggetti soltanto in ambito successorio.
Infatti, l’art. 678 del c.c. dispone che, quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse venga a mancare dopo aver conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto.
Tale norma si riferisce alla particolare ipotesi in cui il testatore abbia disposto un legato di usufrutto in favore di più beneficiari e per quote eguali, stabilendo che il venire a mancare di uno dei legatari contitolari del diritto non comporta la consolidazione della singola quota con il diritto del nudo proprietario, ma determina l'espansione del diritto di usufrutto dei contitolari superstiti.

Come può notarsi, presupposto essenziale per l'operatività dell'accrescimento successivo all'acquisto è che uno dei beneficiari venga meno; occorre precisare che, sebbene possa sembrare che la norma faccia riferimento unicamente alla morte di uno dei cousufruttuari, in realtà la dottrina ha individuato anche altre ipotesi a seguito delle quali può dirsi venuto meno il diritto di uno degli usufruttuari, ipotesi che tuttavia in questa sede non è il caso di approfondire, in quanto esulano dal tema principale che il quesito pone.

Ora, quanto esplicitamente dettato dal codice civile in tema accrescimento nel legato di usufrutto si ritiene possa valere anche per il caso di costituzione di usufrutto con accrescimento per atto inter vivos.
Anche per contratto può stabilirsi che le quote di usufrutto, inizialmente spettanti a più soggetti, si accrescano, in seguito alla morte dei loro titolari, alle quote dei contitolari superstiti, fino a riunirsi tutte in capo all’ultimo usufruttuario superstite.

Infatti, malgrado il legislatore abbia voluto disciplinare l'usufrutto congiuntivo in relazione al solo legato, nulla vieta, d'altra parte, che anche l'atto inter vivos, a titolo gratuito o oneroso, possa costituire la fonte del diritto di accrescimento tra cousufruttuari, dato che tale figura non contrasta con il carattere essenziale e di ordine pubblico della temporaneità dell'usufrutto (in tal senso cfr. Cass. 17/11/2011 n. 24108; Cass. 28/12/2018 n. 33546).

E’ stato osservato che una clausola di accrescimento di tale tipo non possa configurare una ipotesi di violazione né del divieto dei patti successori di cui all'art. 458 del c.c. né del divieto di usufrutto successivo di cui all'art. 698 del c.c., in quanto in virtù di tale previsione non si viene in concreto a prefigurare quella c.d. "doppia chiamata" che costituisce il fondamento dei suddetti divieti.
Al contrario, con l’accrescimento si realizza una comunione di godimento dell'usufrutto conseguito ab origine nella sua interezza dai vari cousufruttuari, salva la temporaneità della compressione del godimento di ciascuno per effetto del simultaneo godimento esercitato dall'altro (in tal senso cfr. Trib. Bari 09/12/ 2004).

Ovviamente, perché possa configurarsi un usufrutto congiuntivo, caratterizzato dal diritto di accrescimento tra i contitolari (tale da impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell'usufrutto con la nuda proprietà finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari), occorre che dall'atto costitutivo risulti in maniera inequivoca la volontà concorde delle parti di prevedere il diritto di accrescimento (così Cass. 10/01/1967 n. 101).
Nel caso specifico di usufrutto costituito contemporaneamente in favore di più persone per atto inter vivos, considerato che l'accrescimento non può farsi derivare dalla legge (poichè manca in materia una norma analoga a quella del citato art. 678 c.c.), occorre che esso sia espressamente previsto nell'atto costitutivo del diritto; in mancanza di espressa previsione, l'estinzione del diritto di uno dei contitolari determinerà la consolidazione pro quota del diritto a favore del nudo proprietario.

Pertanto, volendo trarre le conclusioni da quanto fin qui esposto, e rispondendo così al quesito richiesto, può dirsi quanto segue:
al decesso della madre se l’atto costitutivo del diritto di usufrutto non prevede espressamente il diritto di accrescimento in favore dell’usufruttuario superstite, si verificherà la consolidazione pro quota di quel diritto, in ragione di ½ indiviso, in favore del nudo proprietario, con la conseguenza che il figlio diventerà pieno proprietario per ½ indiviso, rimanendo nudo proprietario per l’altro ½ indiviso, sul quale continuerà a gravare il diritto di usufrutto del padre.