L'accrescimentoha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.
La norma estende l'operatività dell'istituto dell'accrescimento anche ai legati. Anche in questo caso come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 674 il fondamento dell'accrescimento va ravvisato in una presunta volontà del testatore, il quale, dunque, ben potrebbe provvedere diversamente manifestando una diversa volontà.
Presupposto necessario della norma è la coniunctio re ossia l'attribuzione a più legatari di uno stesso oggetto; non si ritiene invece necessaria la coniunctio verbis, a differenza di quanto avviene con riferimento all'accrescimento tra coeredi [v. 674].