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Articolo 673 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Perimento della cosa legata. Impossibilitā della prestazione

Dispositivo dell'art. 673 Codice Civile

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente(1) perita(2) durante la vita del testatore [651 c.c.].

L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile(3) [1256 ss. c.c.].

Note

(1) Ove il bene sia perito parzialmente, resta dovuta la parte che non sia andata distrutta.
(2) Al perimento viene equiparato lo smarrimento. In tal caso l'onerato si ritiene abbia l'obbligo di attivarsi al fine di rinvenire il bene legato.
(3) Ove il perimento dipenda da colpa dell'onerato, questo è tenuto al risarcimento del danno (v. art. 1218 del c.c.).

Ratio Legis

Il fondamento della norma si sintetizza nell'espressione "res perit domino": il rischio del perimento della cosa grava sul proprietario del bene. In caso di acquisto a titolo derivativo tale rischio è sopportato dall'acquirente, se l'evento si produce dopo che quest'ultimo abbia acquistato la proprietà della cosa stessa.

Brocardi

Ea, quae dari impossibilia sunt, vel quae in rerum natura non sunt, pro non adiectis habentur

Spiegazione dell'art. 673 Codice Civile

L’articolo in esame riproduce la disposizione dell’art. #893# del vecchio codice del 1865, con alcune modificazioni, dirette non solo a migliorarne la forma, ma anche a precisarne il contenuto. Con la formula adottata, infatti, si è eliminata l’inesattezza di locuzione che si riscontrava nell’art. #893# del codice precedente, in cui si diceva che il legato non ha effetto non solo quando la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore, ma anche quando essa è perita dopo la morte di lui senza fatto o colpa dell’erede, mentre è evidente che in questo secondo caso non si ha inefficacia del legato, ma estinzione dell’obbligo dell’onerato di prestare la cosa legata.
A volere essere rigorosi però, si potrebbe dubitare che nella prima delle due ipotesi si tratti di semplice inefficacia, e non anche di estinzione (del legato, non dell’obbligo, già sorto, a carico dell’onerato). Dal punto di vista pratico però la differenza non ha rilievo. Comunque la legge non parla neppure di inefficacia, evitando (di proposito forse) l'uso del termine tecnico troppo impegnativo; ma adopera la formula: “non ha effetto”, di colore neutro, e di carattere piuttosto descrittivo che qualificativo o definitorio.
E forse superfluo rilevare che l’onerato deve dare la prova che la cosa sarebbe egualmente perita presso il legatario, per liberarsi dall’obbligo in seguito a perimento, soltanto nell’ipotesi in cui egli sia stato costituito in mora a consegnarla. Nelle altre ipotesi basterà che egli provi la mancanza di colpa.
Non è stata riprodotta, invece, la disposizione dell’art. #894# del codice del 1865, secondo la quale il legato alternativo sussiste ancorché rimanga una sola delle cose legate, perché, giustamente, è stata ritenuta superflua.
Analogo al perimento - ma non in tutto identico - può considerarsi lo smarrimento della cosa legata. Non identico, anzitutto, per il fatto che la cosa smarrita può essere ritrovata, nel qual caso è evidente che dev’essere consegnata al legatario; dunque, mentre in caso di perimento l’obbligazione dell’onerato si estingue, in caso di smarrimento essa rimane quiescente. Non identico anche per il fatto che sarà difficile poter concedere all’onerato messo in mora per la consegna la prova che la cosa si sarebbe smarrita anche presso il legatario.
Per quanto riguarda lo smarrimento, infine, è da tener presente che l’onerato, privo di colpa nel momento iniziale, può essere in colpa nella fase successiva (per esempio, per non aver fatto quelle ricerche presso l’albo pretorio del Comune, che potrebbero agevolare il rinvenimento della cosa smarrita, oppure per non aver tenuto in conto la pubblicità atta ad impedire l'immediato acquisto da parte del ritrovatore): in questo caso, si ritiene che egli debba rispondere di fronte al legatario, per lo meno in via di risarcimento dei danni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

324 Il testo precedente (art. 219) disciplinava soltanto una delle ipotesi d'impossibilità di adempimento: quella derivante dal perimento della cosa legata. Per le altre ipotesi avrebbero indubbiamente soccorso i principi generali in materia. Tuttavia il sistema non era coerente; infatti o bisognava, tacendo, rinviare ai principi generali anche per il perimento o si doveva dettare qui una regola che valesse per tutti i casi. A tale fine risponde il nuovo testo (art. 673 del c.c.), coordinato anche nella formulazione con l'art. 1218 del c.c. che pone un principio comune per l'inadempimento delle obbligazioni.

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