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La rinunzia all'eredità e al legato

Collana: Nuova giurisprudenza dir. civile e comm.
Pagine: 560
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 50 -10%50 €

L’Opera approfondisce tutte le tematiche in materia di rinuncia di eredità e di legato ed, in particolare, oltre all’esame dei principi generali, si sofferma sui soggetti legittimati alla rinunzia, gli effetti, la struttura e i diversi tipi dell’atto di rinunzia.

Il volume, aggiornato alla recente giurisprudenza di merito e di legittimità, risulta essere un fondamentale strumento sia per l’approfondimento della materia sia per la pratica... (continua)


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Dispositivo dell'art. 673 Codice Civile

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita (1) durante la vita del testatore (2).
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [1256] (3).

Note

(1) Non è rilevante la causa del perimento, potendo essere questo dovuto al fatto del testatore, di un terzo o a caso fortuito. Al perimento è equiparato lo smarrimento della cosa, con la precisazione che qui si ha più che altro uno stato di aspettativa, nel senso che l'oggetto smarrito potrebbe essere ritrovato. Si sostiene, infatti, un obbligo dell'onerato di attivarsi per la ricerca presso il sindaco del luogo ove la cosa fu smarrita.

(2) Se la distruzione della cosa dovesse avvenire dopo la morte del testatore, il rischio del perimento graverebbe sul legatario, il cui acquisto automatico si fa risalire al momento dell'apertura della successione.

(3) In caso contrario l'onerato [v. 649] sarà tenuto a risarcire i danni al legatario.


Ratio Legis

L'inefficacia del legato a causa dell'integrale perimento del suo oggetto si giustifica in quanto la disposizione testamentaria viene ad essere priva di oggetto. Ne consegue che il comma 1 della norma in esame si inquadra nel più generale principio secondo cui il legato di cosa determinata è senza effetto se il bene non fa parte del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione [v. 654]. La disposizione del comma 2 è invece un'applicazione del principio generale della responsabilità nelle obbligazioni [v. 1218].

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

324Il testo precedente (art. 219) disciplinava soltanto una delle ipotesi d'impossibilità di adempimento: quella derivante dal perimento della cosa legata. Per le altre ipotesi avrebbero indubbiamente soccorso i principi generali in materia. Tuttavia il sistema non era coerente; infatti o bisognava, tacendo, rinviare ai principi generali anche per il perimento o si doveva dettare qui una regola che valesse per tutti i casi. A tale fine risponde il nuovo testo (art. 673 del c.c.), coordinato anche nella formulazione con l'art. 1218 del c.c. che pone un principio comune per l'inadempimento delle obbligazioni.

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