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Articolo 671 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Legati e oneri a carico del legatario

Dispositivo dell'art. 671 Codice Civile

Il legatario è tenuto all'adempimento del legato(1) [662 c.c.] e di ogni altro onere [647 c.c.] a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata(2)(3) [662, 672, 793 c.c.].

Note

(1) Tale principio è inderogabile: non ha, quindi, alcun effetto una previsione in senso contrario del testatore.
Anche laddove il valore del legato sia rimasto interamente assorbito dai legati e dagli oneri posti a carico del legatario, questo si considera ancora tale.
(2) Il valore della cosa legata e dell'onere si determina nel momento in cui devono essere adempiuti. A tal fine non si considerano i frutti e le spese di conservazione.
(3) Si ritiene che l'adempimento oltre il limite indicato dalla norma in commento costituisca adempimento di un'obbligazione naturale (v. art. 2034 del c.c.): il debitore non può essere costretto dalla legge ad adempiere ma, se paga oltre il valore del bene legato, non può chiedere la restituzione dell'eccedenza.

Ratio Legis

Il legatario, a differenza dell'erede, non è il continuatore della personalità del de cuius e, di conseguenza, risponde dei debiti e dei pesi ereditari soltanto intra vires.

Brocardi

Intra vires
Modus

Spiegazione dell'art. 671 Codice Civile

Con lodevole criterio equitativo, il legislatore ha dettato la regola, senza riscontro nella legislazione precedente, per mezzo della quale, se onerato di un legato è un legatario, il limite massimo entro il quale dev’essere contenuto il suo obbligo è segnato dal valore della cosa legata.
Bisogna tuttavia notare che, in base ai princìpi, la disposizione in esame si applica all’adempimento di qualsiasi onere o peso imposto al legatario; anzi, la disposizione di cui si tratta, dopo di aver menzionato il legato, adopera l’espressione: “ed ogni altro onere”, la quale lascia chiaramente intendere che il legislatore, tacitamente od espressamente, quali che siano i suoi caratteri specifici, considera per sempre il legato come un onere, in senso generico, al quale, perciò, in mancanza di particolari disposizioni, può essere applicata la disciplina relativa agli oneri gravanti le disposizioni testamentarie.
Si capisce che, nell’applicazione delle singole disposizioni, bisogna procedere con molta cautela, dando appunto il massimo peso ai caratteri specifici del legato, i quali possono contrastare con le disposizioni generiche sugli oneri relativi alle disposizioni di ultima volontà.
Per quanto riguarda il momento nel quale dev'essere fatta la valutazione, in mancanza di disposizione espressa, e dato lo spirito della norma, che vuole attribuire al legatario beneficiario l’oggetto del legato, evitando al legatario onerato un peso che superi il valore dell’oggetto a lui legato, la valutazione dev’essere fatta al momento in cui il legato dev’essere adempiuto; quindi, di regola, al momento dell’apertura della successione, salvo che non si tratti di legato a termine o di legato di prestazioni periodiche.

Massime relative all'art. 671 Codice Civile

Cass. civ. n. 1720/2016

Il legato di azienda ha ad oggetto, salvo diversa volontà del testatore, il complesso unitario dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad essa fanno capo, sicché, trovando applicazione le regole successorie, il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ancorché nei limiti del valore dell'azienda medesima, ex art. 671 c.c..

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