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Articolo 652 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Legato di cosa solo in parte del testatore

Dispositivo dell'art. 652 Codice Civile

Se al testatore appartiene una parte(1) della cosa legata o un diritto sulla medesima(2), il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero(3), in conformità dell'articolo precedente(4).

Note

(1) Ossia di una quota indivisa del bene legato (es. immobile di cui il testatore è comproprietario).
(2) Si tratta di diritti reali quali l'enfiteusi (v. art. 957 del c.c.), la superficie (v. art. 952 del c.c.), il diritto di proprietà sul suolo e la nuda proprietà (v. art. 550 del c.c.). Restano esclusi i diritti di uso e abitazione (v. art. 1021 del c.c.) e usufrutto (v. art. 978 del c.c.) che si estinguono con la morte del titolare e quello d'ipoteca.
(3) Non è sufficiente la conoscenza della parziale altruità della cosa, è necessaria una manifestazione di volontà di legare la cosa o il diritto per intero.
(4) Per la parte di proprietà del terzo il legato ha efficacia obbligatoria.

Ratio Legis

Il testatore può disporre validamente solo dei beni che fanno parte del proprio patrimonio, non di quelli altrui, salva l'eccezione prevista dalla norma in commento.

Brocardi

Legatum per damnationem

Spiegazione dell'art. 652 Codice Civile

L’art. 652 disciplina l’ipotesi del legato di cosa solo in parte del testatore, che costituisce un aspetto particolare del caso configurato nella norma precedente. Sostanzialmente riproduce la disposizione dell’art. #839# del codice del 1865, la quale, non essendo sostenuta né da considerazioni pratiche né da ragioni teoriche, era stata criticata dalla prevalente dottrina, ed è stata poi superata dall’attuale legislazione, che ha disposto in termini generali, senza distinguere tra beni mobili e beni immobili. Anche gli immobili, infatti, possono essere indicati genericamente, come i mobili.

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