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Articolo 608 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ritiro di testamento segreto od olografo

Dispositivo dell'art. 608 Codice Civile

(1)Il testamento segreto [604, 605 c.c.] e il testamento olografo [[n602cc] c.c.] che č stato depositato [620 c.c.] possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano [685c.c.](2).

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni(3) e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.

Note

(1) Il ritiro del testamento olografo non vale come revoca e non ne fa venir meno la validità.
Quello segreto, una volta ritirato, perde di efficacia ma si converte olografo se di esso ha i requisiti formali (v. art. 607 del c.c).
(2) In passato era richiesta la presenza di un magistrato.
(3) Non necessariamente gli stessi che hanno assistito alla consegna della scheda testamentaria (v. art. [605 del c.c.).

Ratio Legis

Si consente un eventuale ripensamento del testatore, non necessariamente in ordine alla volontà testamentaria, ma anche semplicemente in relazione alle formalità seguite (il venir meno della fiducia nei confronti del notaio prescelto, etc...).

Spiegazione dell'art. 608 Codice Civile

Nel vecchio codice del 1865, le norme sul ritiro del testamento segreto o dell’olografo (se questo era stato depositato dal testatore volontariamente) erano inserite nella sez. IX del capo II, titolo II, libro III, che trattava della revocazione dei testamenti, ma erano, evidentemente, fuori posto, tanto più che quel codice non diceva esplicitamente che il ritiro del testamento depositato importasse revoca tacita.

Taluni assegnavano a tale ritiro valore di revoca tacita, ma impropriamente, mancando persino gli elementi propri della dichiarazione tacita di volontà che deve consistere, come è noto, in fatti univoci e concludenti. Il fatto del ritiro del testamento depositato, invece, è essenzialmente equivoco: non rivela, cioè, chiaramente la volontà di far perdere efficacia a quel testamento; può spiegarsi per tante e diverse ragioni, cioè o perché il testatore non abbia più fiducia nel notaio o pubblico ufficiale che lo custodiva, o per dare a intendere agli interessati, contrariamente al vero, che egli non voglia più avvalersi di quelle disposizioni, in cambio delle quali ne avrebbe fatte altre o avrebbe lasciato sussistere la successione legittima, o dal desiderio di dare all’istituito la prova di averlo beneficato, rimettendo nelle sue mani il testamento.

Si aggiunga che, per quanto riguarda il testamento segreto, se esso è ritirato dal notaio dal quale fu ricevuto, più che di revoca, si deve parlare di nullità del testamento, perché, separato dall’atto di ricevimento, esso non ha valore giuridico: non può considerarsi nemmeno materialmente come testamento.
Se, invece, si tratta di testamento segreto che ha in sé i requisiti dell’olografo, oppure di testamento olografo, il ritiro che ne faccia il testatore dal notaio o dal pubblico archivio presso cui si trova depositato non comporta, di per sé, la revoca tacita di esso: per ritenersi revocato occorrerebbe anche la sua cancellazione o addirittura la sua distruzione; ma, allora, non si tratta di revocazione, quanto piuttosto di inesistenza di esso. Se, invece, il testamento segreto avente i requisiti dell’olografo, o il testamento olografo ritirato si trovino conservati fra le carte del testatore o nelle mani di persone in essi istituite o nelle mani dell’esecutore testamentario, essi conserveranno piena efficacia.

Assai opportunamente l'attuale codice ha trasportato nella sezione che contiene la disciplina generale dei testamenti le norme sul ritiro, le quali hanno il solo scopo di stabilire le forme nelle quali questo dev’essere effettuato. Esse sono molto semplici, riducendosi alla redazione di un verbale redatto a cura del notaio, o dell’archivista se il testamento sia depositato in un pubblico archivio (come avviene quando il notaio è morto o destituito), e sottoscritto dal testatore, da due testimoni, che possono anche non essere quelli che hanno partecipato alla consegna o al deposito, dal notaio o dall’archivista.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

295 Nell'art. 608 del c.c. ho soddisfatto un voto espressomi di non richiedere che i testimoni, i quali devono sottoscrivere i1 verbale di restituzione del testamento segreto o olografo depositato, siano gli stessi che hanno partecipato alla consegna o al deposito.

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