Le problematiche relative all'interpretazione e all'autonomia del testamento sono spesso oggetto di contenzioso nei tribunali e di particolare interesse per il notaio. Negli ultimi cinquant'anni si sono verificati molti cambiamenti: è stato introdotto il patto di famiglia, mitigando il divieto dei patti successori; l'era di internet e delle nuove tecnologie consentono di disporre per testamento beni un tempo impensabili; la causa del contratto è concepita dalla Suprema Corte... (continua)
Giunto alla seconda edizione, il volume esamina l'istituto, di antiche origini, ma sempre attuale attraverso il quale un soggetto dispone della sua ricchezza nel periodo successivo alla sua morte: il testamento. Dopo avere analizzato le nozioni principali, il contenuto e la capacità di testare, l'Autore si sofferma sull'analisi delle tipologie di testamento: olografo, pubblico, segreto ed internazionale; per poi dedicare attenzione sia agli elementi accessori che possono essere allo... (continua)
L’Opera approfondisce tutte le tematiche in materia di rinuncia di eredità e di legato ed, in particolare, oltre all’esame dei principi generali, si sofferma sui soggetti legittimati alla rinunzia, gli effetti, la struttura e i diversi tipi dell’atto di rinunzia.
Il volume, aggiornato alla recente giurisprudenza di merito e di legittimità, risulta essere un fondamentale strumento sia per l’approfondimento della materia sia per la pratica... (continua)
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore (1). Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario [649].
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio (2).
(1) Per l'istituzione di erede non è necessario che l'eredità sia costituita da valori attivi, in quanto si può devolvere [v. 522] anche un'eredità costituita da debiti.
(2) Non è necessario, pertanto, che la quota sia individuata con formula numerica. Esempi di istituzione d'erede sono l'attribuzione di tutti i beni mobili o di tutti gli immobili.
Il comma 1 dell'art. 588 basa la distinzione tra eredità e legato su un criterio oggettivo: si ha eredità se vi è l'attribuzione dell'universalità o di una quota dei beni del testatore; si ha legato, invece, quando vi è l'attribuzione di beni determinati che non sono visti come parte dell'intero patrimonio.
Il comma 2 introduce un correttivo di carattere soggettivo, affermando che l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale.
Con quest'ultima disposizione, il legislatore risolve il dibattito sulla nozione di quota dei beni, riconoscendo che la determinazione numerica della quota (metà, un quarto etc.) non va fatta necessariamente dal testatore, ma può essere fatta anche dopo l'apertura della successione: così, il testatore potrà anche limitarsi ad indicare singoli beni , ma se emerge la sua volontà di considerarli come quota parte di tutto il suo patrimonio, successivamente se ne determinerà il valore numerico.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
286Non ho creduto di tener conto di una proposta; riflettente art. 588 del c.c., il quale fissa la distinzione tra le disposizioni a titolo universale e quelle a titolo particolare. In verità la proposta non intacca la sostanza della norma, ma ha mero carattere formale. L'articolo anzidetto, dopo avere stabilito nel primo comma che le disposizioni testamentarie comprendenti l'universalità o una quota dei beni del testatore sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede e che le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario, aggiunge in un secondo comma che «l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio».
E' stato invece suggerito di fondere quest'ultimo comma col precedente e di sostituire altresì all'espressione «come quota del patrimonio» l'altra «come quota dell'eredità». Quanto alla fusione delle due parti dell'articolo, ho considerato che, se lo scopo della norma deve essere quello di chiarire, in conformità della più recente giurisprudenza, che la qualità di erede può derivare anche dall'attribuzione di beni determinati, quando questi beni sono stati considerati dal testatore come quota del patrimonio, sembra più adeguata ad esprimere un tale concetto la dizione dell'art. 131 del progetto definitivo riprodotta nell'art. 588. Inoltre non mi è sembrato meritevole di accoglimento il voto di sostituire in questo stesso articolo il termine «eredità» a quello di «patrimonio». Ai fini dell'assunzione della qualità ereditaria è sufficiente che i beni siano considerati dal testatore come quota del patrimonio. La quota di eredità è la qualificazione giuridica del lascito di una quota del compendio patrimoniale. La dizione del progetto può essere quindi conservata, anche perché la modificazione suggerita sarebbe in contrasto con la dizione del primo comma, che qualifica disposizioni a titolo universale le disposizioni testamentarie che comprendono una quota dei beni e non già dell'eredità del testatore.
Ho solo apportato al testo del secondo comma dell'articolo una modificazione di ordine formale, intesa a porre in evidenza che l'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio deve essere desunta con i comuni criteri d'interpretazione della volontà testamentaria.
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