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Articolo 573 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Successione dei figli nati fuori del matrimonio

Dispositivo dell'art. 573 Codice Civile

Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio(1) si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta [250](2) o giudizialmente dichiarata [269], salvo quanto è disposto dall'articolo 580(3).

Note

(1) Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Il riconoscimento può avvenire ad opera di uno o entrambi i genitori.
Ove sia avvenuto per testamento gli effetti decorrono dall'apertura della successione (v. art. 456 del c.c.).
(3) Si riconosce il diritto del figlio adulterino di succedere al genitore naturale, anche laddove il riconoscimento sia avvenuto dopo l'apertura della successione.

Ratio Legis

La posizione dei figli naturali viene, dunque, parificata a quella dei figli legittimi, coerentemente con l'esigenza sociale di avere una normativa fondata su un unitario status filiationis.

Spiegazione dell'art. 573 Codice Civile

Presupposto della successione dei figli nati fuori del matrimonio è che essi siano stati riconosciuti o giudizialmente dichiarati: se il riconoscimento è stato fatto da un solo genitore, o se, rispetto ad un solo, la filiazione è stata giudizialmente dichiarata, non sorgono diritti successori rispetto all’altro genitore.

Il riconoscimento può essere fatto anche anteriormente alla nascita del figlio già concepito, onde il figlio potrebbe succedere come postumo al genitore che lo ha riconosciuto; e può aver luogo anche se il figlio è premorto, in favore dei suoi discendenti.

La dichiarazione giudiziale può essere pronunziata anche dopo la morte del genitore, ed anzi la stessa domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità può essere promossa nei confronti degli eredi del presunto genitore. Poiché la sentenza che dichiara la filiazione, come sentenza dichiarativa, ha efficacia retroattiva, è idonea ad attribuire il diritto alla successione.

Massime relative all'art. 573 Codice Civile

Cass. civ. n. 2287/2017

In tema di successioni, l'art. 575 c.c. che, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammetteva un concorso tra i figli naturali e gli ascendenti del genitore, attribuendo ai primi solo i due terzi dell'eredità paterna, non può trovare applicazione neanche per il periodo antecedente alla sua abrogazione ad opera della l. n. 151 del 1975, in quanto la norma citata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 82 del 1974 della Corte costituzionale; ne consegue che, anche in caso di apertura della successione antecedente al 1975, qualora, non vi siano circostanze preclusive all'applicazione retroattiva della declaratoria di incostituzionalità - quale, ad esempio, l'avvenuta formazione di un giudicato - i figli naturali riconosciuti o dichiarati, come nella specie, a seguito di riconoscimento giudiziale, conseguono, in mancanza di altri membri della famiglia legittima, lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi, succedendo, pertanto, in tutta l'eredità. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/06/2012).

Cass. civ. n. 15990/2013

Il figlio non può far valere le proprie ragioni ereditarie nei confronti dei beni della successione del padre naturale, in presenza di una sentenza di accoglimento dell'azione di disconoscimento del proprio stato di figlio legittimo altrui, su questa non è ancora passata in giudicato e non è idonea, quindi, a superare la permanenza del contrasto tra "status" che, ai sensi dell'art. 253 c.c., determina l'inammissibilità di ogni pretesa fondata sulla filiazione naturale.

Cass. civ. n. 23630/2009

Il Massimario della Corte Suprema di Cassazione non ha proceduto alla massimazione in quanto la presente sentenza ribadisce principi già espressi nella sentenza di Cassazione Civile n. 26575/2007, RV600958 (Cassa senza rinvio, App. Napoli, 19/06/2008).

Cass. civ. n. 26575/2007

La sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio; peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il periodo precedente la proposizione dell'azione, non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili.

Corte cost. n. 191/1983

Le statuizioni del secondo e terzo comma dell'art. 480 cod. civ., relative alla decorrenza del termine prescrizionale in caso di istituiti sub condicione e di chiamati ulteriori, esaurendo l'ambito della vocatio (in quanto, diversamente dall'assunto del giudice a quo, sono da ritenere vocati i primi, per la logica della delazione condizionata, e i secondi, per letterale dettato della norma stessa) e non potendo perciò` ricomprendere anche soggetti non vocati, come i figli naturali che ottengano la dichiarazione giudiziale di paternità` posteriormente all'apertura della successione, non sono elevabili a tertium comparationis ai fini della valutazione della legittimità` costituzionale della diversità` di trattamento. Trova peraltro applicazione, in tema di accettazione dell'eredità` da parte di detti figli naturali, il principio generale ex art. 2935 cod. civ., della decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto può` essere fatto valere e pertanto e` possibile risolvere la controversia mediante una interpretazione logico - sistematica della normativa in questione, diversa dalla lettura offerta dal giudice a quo. (Non fondatezza della questione di legittimità` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 480 cod. civ., nella parte in cui non prevede che per i figli naturali il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredita` decorra dal giorno della dichiarazione giudiziale di paternità` anziché` da quello dell'apertura della successione).

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