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Articolo 515 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Cessazione della separazione

Dispositivo dell'art. 515 Codice Civile

L'erede può impedire o far cessare(1) la separazione pagando i creditori e i legatari(2), e dando cauzione [1179 c.c.] per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato [119, 750 c.p.c.].

Note

(1) Ulteriore causa di cessazione della separazione è la rinuncia da parte dei creditori o dei legatari.
(2) Per far venir meno la separazione l'erede può pagare direttamente i crediti certi (esistenti), liquidi (di ammontare determinato) ed esigibili (suscettibili di immediata riscossione). Per i crediti sospensivamente condizionati, quelli il cui termine non è ancora scaduto o contestati l'erede può offrire una cauzione.

Ratio Legis

Si vuole offrire, attraverso la norma in commento, la possibilità per l'erede di eliminare il vincolo creato sui beni oggetto di separazione e, di conseguenza, di disporre liberamente degli stessi.

Spiegazione dell'art. 515 Codice Civile

Per questo articolo la separazione può essere impedita o, se già esercitata, se ne possono far cessare gli effetti, dall'erede che paghi i creditori ed i legatari, oppure dia una cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto fosse sospeso da condizione, da termine o contestato. È evidente la funzione alternativa di questi due modi con cui può esser fatto cessare il vincolo sebbene l’articolo in esame adoperi la congiuntiva "e" che, pur se non la si volesse interpretare nel senso della disgiuntiva "o", come spesso è adoperata nelle fonti, può tuttavia essere spiegata ipotizzando un concorso di creditori o legatari certi e di creditori o legatari con diritto sottoposto a condizione od a termine.

L’idonea cauzione può consistere o in una somma di danaro depositata dallo stesso erede o da un terzo per lui o in un’altra cautela ritenuta sufficiente ad assicurare il credito, ed anche questa può esser concessa o dall’erede direttamente o da un terzo in sua vece. In qualsiasi forma prestata, la cauzione, però, deve riflettere l’intero credito e non una parte sola di esso; ciò si desume dallo spirito della norma, dalla considerazione che, ove si interpretasse diversamente l’art. 515, verrebbe meno, per i pericoli consequenziali alla divisione, lo scopo della separazione che è quello di garantire ai creditori del defunto ed ai legatari il soddisfacimento delle loro ragioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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