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Articolo 2605 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Controllo sull'attivitā dei singoli consorziati

Dispositivo dell'art. 2605 Codice Civile

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

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