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Articolo 2595 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Limiti legali della concorrenza

Dispositivo dell'art. 2595 Codice Civile

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative](1) [Cost. 41]; [2301].

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, con il R.D. 9 agosto 1943, n. 721.

Ratio Legis

La norma ha semplice valore di rinvio.

Spiegazione dell'art. 2595 Codice Civile

I limiti posti dalla legge allo svolgimento della concorrenza risultano forniti, da un lato, dalle norme contenute nel presente Capo e, dall'altro, dalla disciplina contenuta nel Trattato istitutivo della Cee e nella normativa emanata dagli organi comunitari e dalla l. n. 287/1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Con tale legge è stata istituita anche una Autorità garante della concorrenza e del mercato, con ampi poteri di indagine e con il potere di emettere diffide e sanzioni (v. artt. 10-24).
La norma in commento non autorizza l'identificazione di un tipo di concorrenza illecita, fondato sulla violazione della legge e con carattere di autonomia rispetto alla concorrenza sleale, prevista nel successivo art. 2598.
L'articolo in commento contiene un principio di carattere generale che, secondo l'opinione comune, è da ritenersi superato o sostituito dai principi enunciati nell'art. 41 Cost. (Auletta - Mangini).

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