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Articolo 2572 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Divieto di soppressione del marchio

Dispositivo dell'art. 2572 Codice Civile

Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.

Ratio Legis

La norma è volta a tutelare il produttore nei suoi rapporti con il venditore e nei successivi rapporti del rivenditore con i commercianti contro eventuali alterazioni e contraffazioni.

Spiegazione dell'art. 2572 Codice Civile

L'art. 12 della legge sui marchi (R. D. 929/1942) richiama il divieto della norma in oggetto e lo estende anche al marchio del commerciante da cui il rivenditore abbia ricevuto i prodotti.
Dalla norma risulta la distinzione tra marchio di fabbrica, apposto dal produttore, e marchio di commercio, apposto dal venditore.
Non si desume un divieto per il commerciante di utilizzare il marchio del produttore in funzione indicativa della provenienza del prodotto richiamandolo nel catalogo di vendita e nelle vetrine dove i prodotti sono esposti.
In base alla norma in commento, il produttore può imporre al rivenditore la modalità d'uso del marchio.
La norma non impone al distributore di pubblicizzare ovunque il segno, né produce l'effetto di rendere lecito un marchio illegittimo fin dall'origine.

Massime relative all'art. 2572 Codice Civile

Cass. civ. n. 13822/2004

L'art. 2572 c.c., ponendo in capo al rivenditore il divieto di sopprimere il marchio del produttore (cosė ribadendo la previsione dell'art. 12 R.D. 21 giugno 1942, n. 929), si riferisce all'ipotesi di prodotti o merci destinati alla circolazione, e quindi č rivolto esclusivamente a tutelare il produttore nei rapporti con il venditore e nei successivi rapporti del rivenditore con i commercianti contro eventuali alterazioni e contraffazioni del marchio; estranea, invece, alla previsione di tale norma č l'ipotesi di vendita di beni non destinati al commercio successivo, ma all'uso personale dell'acquirente.

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