Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2534 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Morte del socio

Dispositivo dell'art. 2534 Codice Civile

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente [2284].

L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto(1).

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Note

(1) Vengono disciplinati gli effetti della morte del socio in modo analogo a quanto previsto dall'art. 2528, con l'unica differenza relativa alla continuazione del rapporto, che può aversi solo quando gli eredi posseggono i requisiti per la partecipazione alla società; e con una precisazione relativa alla continuazione con pluralità di eredi.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 2534 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C.C. chiede
martedė 21/09/2021 - Sardegna
“Sono C. C. liquidatore della cooperativa edilizia (omissis). Con verbale di assemblea straordinaria dei soci del 12-13/01/1996, prendendo atto della causa di scioglimento ex art. 2544 c.c., i soci della cooperativa hanno deliberato l’avvio alla procedura liquidatoria. Per effetto del mancato deposito dei bilanci relativi agli esercizi sociali 1991-1992-1993 e segnatamente quelli del biennio 1992-1993 rilevanti ai fini della sanzione ex art. 2544 c.c., così come integrato dalla L. 59/92, la cooperativa è stata privata della personalità giuridica con conseguente responsabilità personale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Come da allegato gli eredi di un socio hanno chiesto di recedere dalla società. Si chiede VS. cortese parere sulla legittimità del recesso atteso che lo stato di liquidazione in cui versa la cooperativa e in considerazione del fatto che i liquidatori possono compiere soltanto "tutti gli atti utili alla liquidazione" (art. 2489 c.c.), si pone l'obbligo di dare applicazione alla clausola statutaria della continuazione del rapporto - nel rispetto delle condizioni di legge e di statuto - con gli eredi del socio defunto. Tale obbligo trova, infatti, piena giustificazione nell'interesse della società a conservare la compagine sociale nella sua interezza fino al momento della sua estinzione al fine di garantire il pieno rispetto dei doveri che incombono su ogni socio a norma e per gli effetti dell'art. 7 dello statuto sociale (obbligo che potrebbe venire meno soltanto nel caso in cui lo stato della procedura liquidatoria sia giunto alla sua sostanziale conclusione). L'interesse generale della Società deve essere anteposto a quello particolare del singolo rapporto societario.
Si allegano copia dello statuto sociale e della richiesta di recesso.”
Consulenza legale i 30/09/2021
Ai sensi dell’art. 2534 c.c., gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le disposizioni di cui all’art. 2535 del c.c..
Inoltre, l’art. 2534 del c.c., al secondo comma, sancisce che, qualora l’atto costitutivo lo preveda, gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio defunto.
Il legislatore ha riconosciuto in capo agli eredi provvisti dei requisiti necessari per l’ingresso nella società cooperativa, la possibilità di subentrare nella partecipazione del socio defunto: si tratta però di una possibilità, non di un obbligo di subentro, essendo salva la possibilità per gli eredi, qualora lo preferissero, non subentrare nella società e chiedere la liquidazione della partecipazione del de cuius.
Pertanto, nell’ipotesi di subentro degli eredi nella società, l’effettivo subentro degli stessi è subordinato al verificarsi di due situazioni: la prima, a tutela della società, che gli eredi abbiano i requisiti necessari per il subentro; la seconda, che gli eredi vogliano effettivamente entrare a far parte della società cooperativa.
Infine, l’art. 2534 del c.c., all’ultimo comma, precisa che qualora sussistano i requisiti per il subentro e vi sia la volontà degli eredi di subentrare, in caso di pluralità di eredi questi ultimi sono tenuti a nominare un rappresentante comune, salvo le ipotesi in cui la quota di partecipazione si divisibile e la società consenta la divisione.

L’art. 2535 del c.c. dispone che la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni debba aver luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il decesso del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, inoltre, può essere anche ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed avviene sulla base dei criteri stabiliti dall’atto costitutivo, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, poi, la liquidazione della partecipazione sociale comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove esso sia stato versato, e qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi di quanto disposto dall'art. 2545 quinquies del c.c., comma 3.

Nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento od in conseguenza dell'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto); al diritto di credito al rimborso, tuttavia, non corrisponde un diritto di ritenzione dell'alloggio, né in relazione a ciò è possibile avvalersi dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum di cui all'art. 1460 del c.c., poiché gli obblighi di riconsegna e di restituzione delle somme non sono configurabili come prestazioni reciproche di un sinallagma contrattuale, ma soltanto come un effetto del venir meno del rapporto sociale tra il socio receduto od escluso e la cooperativa. (Cassazione Civile, 7 marzo 2008, n. 6197).

Il pagamento deve esse fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. L’atto costitutivo, però, può prevedere che per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies del c.c. e dell'art. 2545 sexies del c.c. (diritti per i soci cooperatori e disciplina dei ristorni) la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate in un termine massimo di cinque anni.

Lo statuto della cooperativa riprende sostanzialmente le medesime disposizioni legislative.
All’art. 8, infatti, è previsto che il decesso abbia come effetto la perdita della qualità di socio.
All’art. 13, invece, è dettagliata la procedura di rimborso della partecipazione in caso di morte del socio.

La comunicazione del coerede Giuseppe Manca non vale quale recesso dalla società, in quanto la qualità di socio del de cuius Giovanni Manca è già venuta meno con il suo decesso.
Gli eredi non sono mai subentrati nella sua partecipazione sociale, quindi non sono mai divenuti soci, in quanto non è mai stata espressa da parte di essi la volontà di subentrarvi, né c’è mai stata una delibera in tal senso da parte dell’organo amministrativo della cooperativa.

Lo statuto, peraltro, non pare contenere una clausola di continuazione, in quanto non è previsto che gli eredi subentrino automaticamente.
Neppure l’art. 13 dispone in tal senso; se è vero che prevede che gli eredi subentrino nella partecipazione del socio defunto, subordina tale subentro al possesso dei requisiti di ammissione e alla delibera dell’organo amministrativo.
In ogni caso, poiché l’art. 13 riprende le previsioni di cui all’art. 2534 c.c., senza prevedere espressamente l’automatica continuazione del rapporto sociale con gli eredi del defunto, si può affermare che, in mancanza della volontà in tal senso degli eredi, questi non siano subentrati, ma abbiano acquisito il diritto alla liquidazione della quota, volontà che effettivamente hanno espresso.
La previsione di cui all'art. 116 del Regio decreto del 28/04/1938 - N. 1165, il quale prevede che "al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio di cui all'art. 98, succedono i suoi eredi secondo il diritto comune", è posta a tutela degli eredi del socio defunto e, in ogni caso, non impone agli eredi di continuare il rapporto nei confronti della cooperativa.

Seppure si fosse di contrario avviso, cioè si ritenesse sussistente una clausola di continuazione automatica del rapporto tra cooperativa e eredi del socio defunto, il subentro non sembra comunque essersi verificato.
Non è chiaro, infatti, dal tenore del quesito, se gli eredi siano o meno in possesso di tali requisiti; neppure pare sia stata adottata tale delibera.

Non rileva, a tal proposito, la previsione di cui all’art. 9 dello statuto, che prevede che il socio non possa recedere prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la società e, comunque, prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la società ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che vuole recedere; ciò in quanto l’effetto della perdita della qualità di socio in caso di decesso è automatico (salva volontà di continuazione del rapporto espressa dagli eredi e sussistenza dei requisiti di ammissione, sempre previa delibera di ammissione dell’organo amministrativo in tal senso).

Ai sensi dell’art. 2536 del c.c., il socio uscente (in questo caso gli eredi del de cuius) risponde verso la società dei conferimenti non versati per un anno.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si verifica l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato nei confronti di questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni; nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.
Tale disposizione è sostanzialmente ripresa dall’art. 14 dello statuto.

Altra questione è la responsabilità degli eredi del socio per i debiti sociali.
Gli eredi subentrano in tutte le posizioni attive e passive del socio defunto, pertanto anche negli eventuali debiti e crediti che discendono dalla qualità di socio del de cuius.
Posto che i soci della cooperativa, nella circostanza di cui al quesito, sono responsabili personalmente dei debiti sociali, ne discende che, nell’eventualità in cui all’esito della liquidazione dovessero residuare debiti verso terzi, i soci, nonché i loro eredi, sarebbero personalmente responsabili dei debiti residui, salvo che non abbiano rinunciato all’eredità o l’abbiano accettata con beneficio di inventario.