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Articolo 2509 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Responsabilitā in caso di inosservanza delle formalitā

Dispositivo dell'art. 2509 bis Codice Civile

Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente [1292] per le obbligazioni sociali [29, 33, 38, 41, 2297, 2317, 2331, 2615].

Ratio Legis

Si tratta di norma di applicazione necessaria.

Spiegazione dell'art. 2509 bis Codice Civile

La norma si applica quando si verificano le ipotesi, ma non sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicità previsti dagli artt. 2508 e 2509.
Occorre che la società sia straniera ed abbia una sede secondaria o una rappresentanza stabile in Italia.

Le obbligazioni sociali sono soltanto quelle assunte in Italia, non altre obbligazioni eventualmente assunte all'estero.

La responsabilità prevista dalla norma presuppone l'esistenza, in chi ha agito, del potere di rappresentanza.
La legittimazione della persona fisica che ha conferito il mandato al difensore nel nome di una società costituita all'estero può ritenersi presunta solo se siano state ottemperate le formalità d'iscrizione nel registro delle imprese con il deposito dell'atto costitutivo contenente l'indicazione del rappresentante.

L'adempimento delle formalità non fa venire meno la responsabilità per le obbligazioni contratte in precedenza.

Si ritiene che tale norma sia applicabile anche agli enti non societari.

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