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Articolo 2494 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Deposito delle somme non riscosse

Dispositivo dell'art. 2494 Codice Civile

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore [2355, 2355 bis].

Ratio Legis

La norma risponde all'esigenza di dettare una disciplina unitaria per tutte le società di capitali e di adeguare la terminologia a quella usata dal Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385 del 1993).

Spiegazione dell'art. 2494 Codice Civile

La norma è volta a contemperare il diritto di ciascun socio a percepire la propria quota di liquidazione con l'esigenza che la cancellazione della società dal Registro delle imprese non sia ritardata, o addirittura impedita, dalla mancata riscossione della quota di liquidazione da parte di soci assenteisti o che abbiano smarrito i titoli o da un'eventuale controversia circa la proprietà delle azioni (NICCOLINI).
I liquidatori non devono attendere il decorso dei tre mesi per procedere al riparto. L'obbligo di deposito grava sui liquidatori i quali solo a seguito di tale adempimento sono liberati da ogni responsabilità nei confronti dei soci.
Si tende ad ammettere, ove vi sia una previsione statutaria o l'accettazione da parte dei soci, che il riparto possa avvenire in natura (FERRARA).
Si ritiene non ammissibile che le somme non riscosse vengano depositate presso un soggetto diverso dalla banca, che è soggetto qualificato. Infatti il nostro ordinamento impone che che i trasferimenti in denaro o titoli al portatore, superiori a una determinata soglia, siano necessariamente eseguiti da banche o altri soggetti a ciò abilitati dalla legge.

Per quanto riguarda le somme non ritirate dagli aventi diritto, la dottrina prevalente ritiene che tali somme possono andare ad incrementare l'attivo ripartibile tra i soci della società.

Il deposito in oggetto ha natura di deposito liberatorio (art. 1210).

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