XIX Edizione
Il volume, frutto ormai di diciannove anni di approfondimenti e aggiornamenti, affronta contemporaneamente gli aspetti civilistici e quelli fiscali concernenti la redazione dei bilanci e la liquidazione delle imposte sui redditi.
Il testo ha il grande pregio di trattare a 360 gradi e con approccio estremamente operativo e schematico tutti i temi di interesse per chi, commercialista o professionista d'azienda, deve affrontare gli adempimenti relativi al bilancio e... (continua)
La scissione delle società appare caratterizzata nel sistema positivo da un marcato polimorfismo, nel senso che, sulla base del concreto assetto che le società coinvolte intendono imprimere all'operazione, l'istituto può assumere le connotazioni strutturali più varie.
La scissione consente, infatti, alle società partecipanti la possibilità di plasmare nel modo più variegato gli effetti dell'operazione sulla compagine sociale e sul... (continua)
La monografia si occupa dei warrants o buoni di opzione, esaminandone la funzione, la qualificazione giuridica e la disciplina. In particolare, viene esposta la duplice natura del warrant come contratto e come titolo di credito. Dopo aver tracciato una ricostruzione storica e comparata, il libro si concentra in un’indagine sulla natura aleatoria o meno del contratto sotteso al warrant e sui mezzi di tutela a disposizione dei titolari dei warrants in pendenza del termine per... (continua)
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto (1).
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione (2).
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma [disp.att. 218].
(1) Le singole ipotesi di scioglimento nel nuovo disposto rimangono sostanzialmente quelle previste dall'art. 2448 testo previgente, se si eccettua qualche lieve modifica:
-- l'inserimento di una clausola di salvezza, attraverso una modifica statutaria, per lo scioglimento derivante dal conseguimento dell'oggetto sociale;
-- l'aggiunta della nuova ipotesi di scioglimento derivante dalla mancata collocazione delle azioni e delle quote del socio recedente;
-- l'ovvia estensione dei riferimenti anche alla Srl (nei rinvii agli artt. 2473 e 2482ter).
È fatta salva la possibilità, con disposizione statutaria, di prevedere ulteriori ipotesi di scioglimento.
(2) Una importante novità si riscontra al comma 3, nel quale il legislatore della riforma distingue nettamente il momento del verificarsi della causa di scioglimento dal momento in cui tale causa ha effetto, quest'ultimo identificato, per tutte le ipotesi, nell'atto dell'iscrizione nel registro della deliberazione del consiglio che accerta la causa o della deliberazione assembleare che dispone lo scioglimento (cfr. art. 2449, commi 4, 5, 6 e 7, nel testo previgente).
(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")
12Le direttive della delega in tema di scioglimento e liquidazione fondamentalmente prevedevano:
a) una accelerazione e semplificazione del procedimento, disciplinandone e chiarendone l'inizio, lo svolgimento ed il termine;
b) una disciplina attenta alla possibilità di conservare l'eventuale valore residuo dell'impresa;
c) una disciplina che chiarisse la redazione dei bilanci in fase di liquidazione.
L'innovazione fondamentale rispetto al sistema vigente consiste nella netta separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento, e la determinazione del momento in cui ha effetto.
Le cause di scioglimento previste all'art. 2484 del c.c. sono rimaste sostanzialmente invariate.
Il momento in cui la causa di scioglimento prende effetto si è in ogni caso fissato all'iscrizione nel registro della deliberazione del consiglio che l'accerta, ovvero, ovviamente, all'iscrizione della deliberazione assembleare che dispone lo scioglimento.
Ciò al fine essenziale di eliminare l'incertezza, per tutti, sul momento in cui lo scioglimento si determina.
In coerenza con la nuova disciplina sull'efficacia della causa di scioglimento all'art. 2484 si è precisato l'obbligo degli amministratori di accertarla e di effettuare la relativa iscrizione.
Sempre in questa impostazione, si è ritenuto di stabilire, in caso di ritardo od omissione, una responsabilità dell'organo amministrativo per danni conseguenti.
In ordine ai poteri degli amministratori all'art. 2486 del c.c. si è ritenuto di porre una limitazione non basata sul concetto, ambiguo, di "nuova operazione", ma sulla strumentalità, o meno, alla conservazione del valore dell'impresa sociale.
Conseguentemente la responsabilità in caso di violazione non investe più l'operazione in sé, ma l'eventuale danno conseguente.
Conservata l'attuale competenza sulla nomina dei liquidatori, all'art. 2487 del c.c. si è ritenuto di demandare all'assemblea la determinazione dei relativi poteri, prevedendo la possibilità di un, limitato, esercizio dell'impresa sociale, al fine di evitare i danni che una repentina cessazione può apportare al valore di essa.
Nel nuovo sistema, all'art. 2487-bis si è chiarita la successione tra amministratori e liquidatori.
Si è altresì previsto per gli amministratori uscenti, unitamente alla consegna dei libri sociali, la consegna di una "situazione dei conti" alla data di effetto dello scioglimento, per consentire, sostanzialmente, la possibilità di individuare quanto posto in essere prima e dopo.
La revoca dello stato di liquidazione, richiesta dalla delega, è stata consentita all'art. 2487-ter alla condizione che non sia iniziata la distribuzione dell'attivo, distribuzione inconcepibile, come atto liquidatorio, con la continuazione dell'impresa.
Naturale e coerente la tutela dei creditori.
Sul piano generale, la modifica di base alla disciplina della liquidazione consegue al cambiamento di impostazione già segnalato in premessa relativamente alla disciplina dell'efficacia del verificarsi di una causa di scioglimento. In effetti, l'impianto del codice del 1942 sostanzialmente partiva dal principio che il verificarsi della causa di scioglimento sciogliesse il contratto sociale, e a ciò conseguiva la permanenza di una struttura organizzativa limitata alla funzione di gestire una liquidazione modellata sulla disciplina della liquidazione di società di persone.
Si è ritenuto che la delega, anche in funzione dell'esigenza di conservazione del valore dell'impresa, imponesse di valorizzare la permanenza di una organizzazione sociale.
Ovvio il richiamo all'art. 2489 del c.c. per individuare i poteri dei liquidatori agli atti "utili", ancorché in via strumentale, per la realizzazione della liquidazione; altrettanto ovvio il richiamo al regime di diligenza e responsabilità degli amministratori.
La carenza di una disciplina dei bilanci in fase di liquidazione è fortemente sentita, e del resto, seppure a effetti fiscali, bilanci sono richiesti; si è perciò ritenuto all'art. 2490 del c.c. di affermare espressamente l'esigenza di formazione del bilancio, richiamando in principio le disposizioni vigenti per la società in ordinario funzionamento, con l'ovvio limite della compatibilità con la natura, finalità e stato della liquidazione.
Posto che l'intervenuto stato di liquidazione modifica i criteri di valutazione dei beni, si è imposto ai liquidatori di illustrare nella nota integrativa i criteri adottati, criteri in ordine ai quali non si è ritenuto di individuare principi specifici, ritenendo necessario il rinvio ai principi contabili, anche poi diversi da caso a caso.
Completa le informazioni che i liquidatori devono offrire, l'esigenza che in relazione essi individuino non solo i criteri adottati, ma anche le prospettive temporali della liquidazione stessa.
La nuova impostazione generale, e l'espressa previsione dei bilanci in fase di liquidazione, ha richiesto, nell'art. 2490, al comma 4, che si prevedesse nel primo bilancio (che pressoché fatalmente comprende un periodo di gestione ordinaria), l'indicazione delle variazioni che lo stato di liquidazione ha imposto ai criteri di valutazione fino allora adottati.
La possibilità di continuare sia pure parzialmente l'esercizio dell'impresa, al fine esclusivo di non disperderne il valore, ha imposto che le poste di bilancio relative all'azienda o al ramo d'azienda continuato, poste che ovviamente potranno avere un criterio di valutazione diverso, abbiano una indicazione separata.
Per la residua disciplina (artt. 2491-2496) si è ritenuto di poter riprodurre sostanzialmente la disciplina esistente, salvo la possibilità, con le opportune cautele, di distribuire acconti durante la liquidazione.
Sommario
I. I principi ispiratori della riforma della s.r.l. e il diritto di informazione del socio. – II. Significato e limitazioni del diritto di informazione. – III. Contenuto e vicende del diritto di informazione e di controllo. – IV. Le tutele del diritto di informazione.
(continua)Con il D.Lgs. 39/2010 in attuazione della VIII Direttiva comunitaria 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti si è introdotta nel nostro ordinamento quella unificazione della attività di controllo da qualunque soggetto esercitata. Pertanto ora la revisione legale dei conti sulle società è esercitata da:
• un revisore legale;
• una società di revisione;
• il collegio sindacale.
Il manuale, aggiornato... (continua)
Il tema dei legami personali negli organi amministrativi delle società (cc.dd. interlocking directorates) è di estrema attualità, stante la recentissima previsione (nell’art. 36, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conversione in legge 22 dicembre 2011, n. 214) di uno specifico divieto per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito,... (continua)
Le caratteristiche strutturali della Società in accomandita semplice la rendono adeguata allo sviluppo di attività di piccole dimensioni, composte da poche persone, spesso legate da vincoli familiari, direttamente coinvolte nella gestione dell'impresa. Questo testo vuole essere non solo uno strumento di studio e per gli addetti ai lavori, ma pure un mezzo di consultazione semplice ed intuitivo - per quanti si propongano l'avviamento di una attività imprenditoriale. A... (continua)
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