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Articolo 2481 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti

Dispositivo dell'art. 2481 bis Codice Civile

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute(1). L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464.

Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

Note

(1) Nelle società di capitali, la sottoscrizione di aumento del capitale sociale può avere ad oggetto anche beni non suscettibili di espropriazione, purché dotati di consistenza economica. In virtù di ciò, è legittimo il conferimento attuato mediante la compensazione di un debito del socio verso la società ed un credito vantato dallo stesso nei confronti della società.

Ratio Legis

La nuova disciplina del diritto di opzione introdotta con la norma in esame trova la sua ratio nel carattere personalistico della società a responsabilità limitata che il legislatore ha posto come principio fondamentale della riforma.
Alla luce di tale principio si spiega, ad esempio, che la possibilità di escludere il diritto di sottoscrizione con apposita previsione dell'atto costitutivo debba essere contemperata dal riconoscimento del diritto di recesso del socio di fronte all'eventualità di veder modificato, contro la propria volontà, il suo ruolo nella società. Egualmente in tale principio trova fondamento la possibilità di offrire le partecipazioni non sottoscritte ad altri soci o a terzi solo sulla base di una specifica decisione della società e non come conseguenza naturale dell'aumento del capitale.

Spiegazione dell'art. 2481 bis Codice Civile

Il conferimento può avvenire in denaro o in natura.
Se il conferimento è in denaro i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta.
Se il conferimento è in natura le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Per i conferimenti in natura è necessaria la relazione di stima.
La possibilità di conferire beni in natura deve essere prevista dall'atto costitutivo.

La sottoscrizione dell'aumento di capitale può essere contestuale o successiva alla deliberazione:
- se è contestuale
l'aumento del capitale ha efficacia immediata e produce un'immediata modifica dell'atto costitutivo che può essere iscritta fin da subito nel registro delle imprese;
se è successiva in un primo momento l'aumento è solo deliberato, in un secondo momento è sottoscritto, per cui si avrà una modifica dell'atto costitutivo solo se e quando l'aumento sarà sottoscritto.

Nella s.r.l. l'aumento è inscindibile, salvo che sia la decisione a stabilire che l'aumento sia scindibile.
Si ha aumento inscindibile quando ha efficacia solo per l'intera somma deliberata e, quindi, solo quando sarà interamente sottoscritto.
Si ha aumento scindibile quando l'aumento è efficace anche solo per una parte della somma deliberata e, quindi, sarà valido qualunque sia il capitale sottoscritto entro un certo termine.

Il diritto di sottoscrizione dei soci equivale al diritto di opzione della s.p.a. (v. art. 2441).
Il diritto di sottoscrizione può essere escluso se previsto dall'atto costitutivo, anche nell'ipotesi di conferimento in natura.

Relativamente all'inoptato, ovvero la parte di aumento di capitale non sottoscritta, affinché sussista la prelazione dei soci è necessario che la delibera di aumento di capitale, o lo statuto, lo preveda espressamente. L'inoptato può essere offerto a terzi.
L'offerta di sottoscrizione non è pubblicata nel registro delle imprese ma è comunicata ai soci. La comunicazione può essere data mediante invio di avviso al domicilio del socio, o direttamente ai soci in assemblea.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2481 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 9460/2021

In tema di societā a responsabilitā limitata, ove sia deliberato l'aumento del capitale mediante nuovi conferimenti ex art. 2481 bis c.c., il socio puō liberamente cedere a terzi il proprio diritto di opzione prima che scada il termine per il relativo esercizio, a meno che non vi sia una contraria previsione statutaria e sempre che lo statuto non limiti la circolazione delle partecipazioni sociali.

Cass. civ. n. 22349/2015

L'art. 2481 bis, comma 1, c.c. vieta agli amministratori di limitare o escludere, di loro iniziativa, il diritto di opzione dei soci sulle quote di nuova emissione in sede di delibera di aumento del capitale sociale, essendo la limitazione o esclusione di tale diritto consentita solo se prevista nell'atto costitutivo, non senza assicurare al socio dissenziente il diritto di recedere dalla societā ai sensi dell'art. 2473 c.c.. Tale diritto di recesso non č, quindi, configurabile se, nell'ipotesi di deliberato aumento di capitale da attuarsi tramite conferimenti Ģin natura o mediante immediata, integrale sottoscrizione delle quote in denaroģ, il socio deduca esclusivamente la pretesa lesione del diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale spettante a tutti i soci, non essendo tale situazione assimilabile, sul piano normativo, alla fattispecie codificata di offerta di nuove quote a terzi, affatto distinta ed alla prima non sovrapponibile.

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