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Articolo 2463 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Societā a responsabilitā limitata semplificata

Dispositivo dell'art. 2463 bis Codice Civile

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

  1. 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
  2. 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
  4. 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
  5. 5) luogo e data di sottoscrizione;
  6. 6) gli amministratori.

Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili(1).

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

(....)(2).

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili(3).

Note

(1) Comma inserito dall'art. 9, comma 13, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modifiche nella L. 9 agosto 2013, n. 99.
(2) Comma soppresso dall'art. 9, comma 13, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 99.
(3) Comma inserito dall'art. 3 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta per favorire le liberalizzazioni.

Spiegazione dell'art. 2463 bis Codice Civile

La società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) è una società di capitali con personalità giuridica autonoma. Per le obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio della società. Inizialmente era previsto il limite di età di 35 anni, successivamente è stato eliminato.
La s.r.l.s. può essere costituita con contratto o atto unilaterale redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con iil Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (D.M. n. 138 del 2012). Le clausole previste nel modello standard sono inderogabili.
L'atto costitutivo deve indicare:
1) le generalità, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione "s.r.l.s.", il comune ove è posta la sede sociale (111 ter) e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale pari almeno ad 1 euro ed inferiore a 10.000 euro sottoscritto al momento della costituzione ed interamente versato all'organo amministrativo;
4) l'oggetto sociale; le quote di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società; le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato del controllo (v. art. 2363 nn. 3, 6, 7, 8);
5) il luogo e la data di sottoscrizione;
6) gli amministratori che possono anche essere scelti tra i non soci.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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