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Articolo 2447 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato

Dispositivo dell'art. 2447 ter Codice Civile

La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:

  1. a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;
  2. b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
  3. c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
  4. d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
  5. e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
  6. f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale(1);
  7. g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Note

(1) Lettera sostituita dall'art. 37, comma 2, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Ratio Legis

La norma descrive gli elementi che devono essere indicati nella deliberazione al fine di consentire un'agevole individuazione dell'area operativa di riferimento, degli obiettivi da raggiungere e delle modalità di gestione dell'affare, anche con riferimento all'eventuale intervento di terzi.

Spiegazione dell'art. 2447 ter Codice Civile

I requisiti della delibera di costituzione del patrimonio destinato ad uno specifico affare sono i seguenti:
a) "l'affare al quale è destinato il patrimonio": è opportuna una identificazione nominale del patrimonio che consente, nell'ipotesi in cui la società costituisca più patrimoni destinati, di evitare possibili pericoli di confusione, facilitando la distinzione per i rispettivi creditori (GENGHINI);
b) "i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio": il concetto di beni comprende beni mobili, mobili registrati ed immobili. È possibile destinare anche un ramo d'azienda.
c) la congruità del patrimonio rispetto all'affare: il vincolo di congruità va considerato sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
d) gli eventuali apporti dei terzi: per apporti si intendono beni di qualsiasi natura, purché strumentali per lo svolgimento dell'affare, comprese le prestazioni d'opera e servizi;
e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare: si tratta di titoli di debito parametrati all'andamento dell'affare, non si tratta di strumenti finanziari di natura azionaria;
f) le nomina di un revisore legale: tale previsione è dettata per esigenza di trasparenza;
g) le regole di rendicontazione: per offrire una chiara e trasparente presentazione della gestione dell'affare cui il patrimonio è destinato con i relativi criteri.

La competenza dell'organo amministrativo deriva dal fatto che la costituzione del patrimonio destinato è qualificata come atto di gestione dell'impresa che non coinvolge gli interessi fondamentali degli azionisti.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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