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Articolo 2447 octies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Assemblee speciali

Dispositivo dell'art. 2447 octies Codice Civile

Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 2447 ter l'assemblea dei possessori delibera:

  1. 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
  2. 2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
  3. 3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
  4. 4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
  5. 5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.

Ratio Legis

Le assemblee speciali dei possessori degli strumenti di partecipazione ad un affare rispondono ad un principio organizzativo e sono strumento di tutela degli interessi della categoria.

Spiegazione dell'art. 2447 octies Codice Civile

La previsione della costituzione dell'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari di carattere partecipativo rientra nella previsione generale dell'art. 2376.
Per singola categoria di strumento finanziario deve intendersi l'emissione di strumenti finanziari che danno luogo a diritti diversi da quelli di altre categorie.
Il
rappresentante comune ha il potere di controllare il regolare andamento dell'affare e di assistere all'assemblea dei soci.
L'assemblea speciale può deliberare la costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari. Si tratta di spese che non sono sostenute normalmente dalla società ma solo quelle relative agli interessi della categoria.
L'assemblea speciale può deliberare sulle modificazioni dei diritti sia di natura patrimoniale che di natura amministrativa.
Il legislatore rinvia alla disciplina dell'assemblea speciale degli obbligazionisti (v. artt. 2415, 2416, 2417, 2418).

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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