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Articolo 2422 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Diritto d'ispezione dei libri sociali

Dispositivo dell'art. 2422 Codice Civile

I soci hanno diritto di esaminare i libri [2519] indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese [2478].

Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo(1).

Note

(1) Il diritto di consultazione spettante al socio comprende sia il diritto di prendere visione ed esaminare i documenti della società, sia il diritto di estrarne copia o riprodurli.

Ratio Legis

La norma contempla il diritto del socio e degli altri soggetti richiamati ad essere informati sull'attività della società.

Spiegazione dell'art. 2422 Codice Civile

La norma prevede il diritto d'ispezione del socio, del singolo obbligazionista, del rappresentante comune degli obbligazionisti, del rappresentante comune e dei singoli possessori degli strumenti finanziari.
Il diritto d'ispezione spetta anche all'usufruttuario e al creditore pignoratizio e può essere esercitato anche a mezzo di mandatari.
Il diritto d'ispezione riguarda l'intero contenuto del libro dei soci e del libro delle assemblee, anche nelle parti che si riferiscono a tempi precedenti all'acquisto della qualità di socio da parte dell'ispezionante.
Il diritto del socio di esaminare i libri sociali e di ottenere gli estratti si estende agli atti e ai documenti aventi funzione di completamento dei verbali, e perciò anche all'elenco degli interventi e delle deleghe.
Il socio non ha diritto a che gli estratti vengano spediti per posta.
Il diritto d'ispezione si estende anche alle deleghe rilasciate per l'esercizio del diritto di voto, in modo da poter verificare chi abbia concorso o meno all'approvazione delle delibere assembleari.

Massime relative all'art. 2422 Codice Civile

Cass. civ. n. 8370/2000

Il diritto di ispezione dei libri sociali, previsto dall'art. 2422 c.c., si estende anche alle deleghe rilasciate per l'esercizio del diritto di voto, in funzione della tutela degli interessi del rappresentato. Ed infatti, ove la partecipazione dei soci sia stata indiretta, la verifica della validità delle deliberazioni assembleari, che si attua attraverso l'esame dell'elenco nominativo dei partecipanti, elemento essenziale della verbalizzazione prescritta dall'art. 2375 c.c., in quanto fonte primaria di prova della composizione dell'assemblea, non può prescindere dall'esame delle deleghe di cui si tratta, avuto riguardo al carattere incompleto dell'elenco degli intervenuti, privo di indiazioni circa
i contenuti e le modalità di rilascio della procura.

Cass. civ. n. 8332/1994

Il diritto di chiedere estratti del libro dei soci previsto dall'art. 2422 c.c. non è un quid minus rispetto al diritto di ispezionare il libro, previsto dalla stessa disposizione di legge, ma è piuttosto lo strumento pratico di attuazione di un diritto di documentazione che potenzialmente ha lo stesso oggetto e la stessa ampiezza del diritto di ispezione. Conseguentemente tale diritto di chiedere estratti non può ritenersi limitato a posizioni personali del richiedente né, nell'ipotesi di un'azienda di credito, dall'esistenza del segreto di ufficio di cui all'art. 10 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella L. 7 marzo 1938, n. 141 (cosiddetta legge bancaria), al quale è assoggettata l'attività bancaria o di istituto, ma anche la compagine sociale dell'azienda stessa.

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