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Articolo 2414 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Costituzione delle garanzie

Dispositivo dell'art. 2414 bis Codice Civile

La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime [2414, n. 5, 2831](1).

Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414.

Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime(2).

Note

(1) Non viene più fatto riferimento alla deliberazione assembleare di emissione, essendo ora la decisione rimessa agli amministratori.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13 comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164.

Ratio Legis

La norma prevede l'obbligo di designare un notaio per la costituzione di garanzie reali in ogni caso e non solo quando vengano superati i limiti fissati dalla legge.

Spiegazione dell'art. 2414 bis Codice Civile

L'obbligo di designare il notaio per la costituzione di tutte le garanzie reali tiene conto anche delle ipotesi di garanzie diverse dall'ipoteca prevista dall'art. 2412, ovvero l'ipoteca di primo grado su beni immobili della società. Infatti si potrebbe avere ipoteca sui beni altrui, ipoteca su beni mobili registrati, oppure garanzia per mezzo di un trust.
Si parla di formalità per conto dei sottoscrittori, e non degli obbligazionisti, per ricomprendere anche l'ipotesi di garanzie reali previste in sede di emissione di strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni.

La nomina del notaio per la costituzione delle garanzie reali costituisce una condizione di legittimità della deliberazione di emissione, la cui verifica compete al notaio verbalizzante. La mancata designazione del notaio determina un vizio procedimentale della delibera di emissione, con conseguente possibilità di impugnazione della stessa.

La costituzione delle garanzie non deve avvenire necessariamente prima dell'iscrizione della delibera.

Il secondo comma della norma impone di indicare nel titolo obbligazionario l'eventuale garanzia rilasciata dal socio pubblico. Tale previsione si applica nei casi in cui la garanzia dell'azionista pubblico sia prevista ex lege.

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