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Articolo 2404 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Riunioni e deliberazioni del collegio

Dispositivo dell'art. 2404 Codice Civile

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni [2405]. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso(1).

Note

(1) Per le deliberazioni del collegio sindacale è previsto un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei sindaci, e uno deliberativo, pari alla maggioranza assoluta dei presenti.

Spiegazione dell'art. 2404 Codice Civile

La norma, riformata dal D. Lgs. 6/2003, ha introdotto il termine "novanta giorni" al posto di "trimestre" per evitare che, giocando sulla possibile equivocità di quest'ultimo termine, si reputasse consentita una distanza fra due riunioni fino a un massimo di sei mesi.
La norma non disciplina le modalità di convocazione del collegio sindacale, consentendo allo statuto di prevedere la possibilità di una riunione telematica, in armonia con quanto stabilito per gli altri organi sociali

Relativamente al quorum, la norma stabilisce la maggioranza di tutti i sindaci per quello costitutivo e la maggioranza assoluta dei presenti per quello deliberativo.
La trascrizione del verbale nel libro delle adunanze può avvenire anche successivamente alla riunione.

La decadenza del sindaco ha natura sanzionatoria. Il sindaco non decade se nel verbale risulti che è stata effettuate una valutazione delle assenze e queste risultino giustificate.

Massime relative all'art. 2404 Codice Civile

Cass. civ. n. 5422/1992

Ai fini della regolaritā della tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale di una societā (art. 2404, terzo comma, c.c.) non č richiesta una duplice vidimazione , iniziale e finale, e pertanto la regolaritā stessa non č esclusa da trascrizioni nel detto libro, di seguito alla vidimazione in esso contenuta , di processi verbali di riunioni del collegio redatti originariamente su fogli separati.

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