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Articolo 2396 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Direttori generali

Dispositivo dell'art. 2396 Codice Civile

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati [2434], salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Ratio Legis

Il legislatore ha esplicitato la possibilità di un concorso fra l'azione di responsabilità di diritto societario e quelle derivanti dal rapporto di lavoro che lo leghi alla società.

Spiegazione dell'art. 2396 Codice Civile

La norma menziona, ma non definisce, il direttore generale. Egli è un dirigente che svolge attività di alta gestione, collocandosi al vertice della struttura aziendale, in posizione immediatamente subordinata agli amministratori.
Il direttore generale è un lavoratore subordinato e può assumere anche la rappresentanza processuale della società in forza di disposizione statutaria.
Il direttore generale è organo distinto dagli amministratori e può assumere anche struttura collegiale, come nell'ipotesi di comitato di direzione.
Il direttore generale è assoggettato, in relazione ai compiti a lui affidati, al regime della responsabilità prevista per gli amministratori. L'estensione di tale responsabilità è subordinata alla circostanza che il direttore generale sia nominato dall'assemblea o per disposizione dello statuto.
La responsabilità del direttore generale di diritto societario si cumula con le azioni, risarcitorie e non, derivanti dal rapporto di lavoro.
Parimenti ammissibile è il cumulo con le responsabilità proprie dell'amministratore qualora la medesima persona rivesta entrambe le cariche.

Massime relative all'art. 2396 Codice Civile

Cass. civ. n. 23630/2015

In tema di azione di responsabilità nei confronti del direttore generale di società di capitali, la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell'art. 2396 c.c. (nel testo applicabile prima delle modifiche di cui al d.l.vo n. 6 del 2003), esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all'interno della società sia desumibile da una nomina formale da parte dell'assemblea o del consiglio di amministrazione in base ad apposita previsione statutaria, poiché, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell'amministratore di fatto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile la disciplina sulla responsabilità degli amministratori al direttore generale di una banca di credito cooperativo al quale lo statuto affidava l'esecuzione delle delibere degli organi amministrativi e la direzione dell'azienda e due delibere del consiglio di amministrazione avevano attribuito specifici poteri relativi ad affidamenti, utilizzo per versamenti di assegni tratti su altre banche e sconfinamenti).

Cass. civ. n. 28819/2008

In tema di azione di responsabilità nei confronti del direttore generale di società di capitali, la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell'art. 2396 cod. civ. (nel testo vigente prima della riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, che vi ha apportato modifiche non significative), esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all'interno della società sia o meno un lavoratore dipendente, sia desumibile da una nomina formale da parte dell'assemblea o anche del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria; infatti, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di allargare lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell'amministratore di fatto. (Principio reso dalla S.C. con riguardo all'azione promossa, dal commissario liquidatore di società di assicurazione assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, contro un consulente incaricato dalla società,con altri, del compito specifico di tentare il risanamento e dimessosi dopo pochi mesi).

Cass. civ. n. 18995/2003

All'interno della società per azioni, al direttore generale può essere estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori qualora la sua nomina sia stata prevista nell'atto costitutivo o sia stata deliberata dall'assemblea, entrando in questi casi la sua figura a far parte della struttura tipica della società.

Cass. civ. n. 8189/1997

Nelle società per azioni il potere del direttore generale di rappresentare verso l'esterno la società (sia egli nominato dall'assemblea, ovvero per disposizione dell'atto costitutivo) può ritenersi sussistere solo in conseguenza di una specifica attribuzione ricevuta in tal senso dall'organo amministrativo, od anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli. In tutti gli altri casi, tale potere rappresentativo (in esso inclusa la possibilità di rilasciare una valida procura ad litem) deve ritenersi insussistente, esplicando il direttore generale una attività meramente interna od esecutiva.

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