L’opera propone formule e tecniche redazionali per la stesura e la compilazione delle delibere assembleari e delle decisioni dei soci in generale, sia per le società di capitali che per le società di persone, ma anche delle decisioni di alcuni altri organi sociali (come il consiglio di amministrazione o l’amministratore unico).
Le formule sono annotate con spiegazioni particolarmente analitiche, riguardanti sia le scelte strettamente redazionali (come il... (continua)
L'opera traccia, in primo luogo, i contorni della fattispecie nullità e, in un secondo tempo, ne analizza la disciplina a partire dallo studio della sanatoria e degli altri istituti diretti ad eliminare, in via stragiudiziale, i vizi della delibera.
La ricerca prosegue con l'analisi delle norme sull'impugnativa giudiziale, ambito nel quale, una volta prese in considerazione le disposizioni sulla legittimazione all'esercizio dell'azione, il rilievo d'ufficio della nullità... (continua)
Il volume affronta l'istituto dell'assemblea nella società per azioni, nella duplice accezione di organo sociale e di procedimento per l'assunzione di decisioni imputabili alla società. Su entrambi gli aspetti hanno sensibilmente inciso, come noto, la riforma del diritto societario del 2003 e, da ultimo, il recepimento della direttiva comunitaria sui diritti degli azionisti nelle società quotate. Sotto il primo profilo, appare indubbio il deciso ridimensionamento del... (continua)
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione (1).
(1) L'esigenza di evitare che la società rimanga priva dell'organo amministrativo, essenziale, come è evidente, al suo funzionamento, trova un contemperamento in quella di assicurare che tale organo sia effettivamente espressione della volontà dei soci. In quest'ottica la norma in esame prevede che, nell'ipotesi in cui vengano a cessare solo alcuni dei componenti il consiglio di amministrazione e rimanga in carica la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si faccia ricorso al sistema della cooptazione mediante il quale i superstiti nominano i nuovi consiglieri in modo da reintegrare il numero prestabilito; nel caso in cui, invece, sia venuta meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea debba essere appunto l'assemblea, all'uopo convocata, a nominare i nuovi consiglieri.
La norma antecedente alla riforma prevedeva che si potesse far riferimento al sistema della cooptazione ogni qualvolta rimaneva in carica la (semplice) maggioranza dei consiglieri; ora è invece precisato che deve trattarsi della maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea. La differenza fra le due discipline si può evidenziare facendo un esempio concreto: in un consiglio di amministrazione composto da otto consiglieri ne vengono meno tre, in sostituzione dei quali ne vengono nominati altri tre con il sistema della cooptazione; successivamente vengono a mancare altri tre consiglieri facenti parte del consiglio originario: applicando la vecchia disciplina si potrebbe procedere nuovamente alla cooptazione essendo in carica ben cinque consiglieri su otto; con la disciplina introdotta dalla riforma, invece, in tal caso occorrerà convocare l'assemblea in quanto è venuta meno la maggioranza dei consiglieri di nomina assembleare. In ogni caso è fatta salva l'eventuale previsione statutaria che, per effetto della cessazione di alcuni amministratori, cessi l'intero consiglio di amministrazione (comma 4).
Le deleghe di competenze assembleari fra passato e futuro - Dalla "delega agli amministratori" alla "delega di competenze assembleari" - La "delega di competenze assembleari" fra fattispecie legale ed autonomia privata (La delega tipica. Una fattispecie dai contorni sfumati - La delega atipica. Una triplice direttrice di indagine) - Le competenze delegabili: un esame casistico (Deleghe in materia di struttura finanziaria dell'impresa sociale - Deleghe in materia di fusione e scissione -... (continua)
Nell'ambito delle società di capitali, l'assemblea costituisce senza dubbio un organo di primaria importanza, considerato il suo carattere di centralità sia nell'assunzione delle decisioni societarie che nella composizione di eventuali contrapposti interessi in gioco. Il volume si propone, pertanto, anche alla luce delle innovazioni apportate dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003, integrato e corretto dal D.Lgs. 37/2004 e dal D.Lgs. 310/2004), di delineare un... (continua)