L'opera affronta in modo sistematico, per la prima volta dopo la riforma delle società, il tema dei limiti statutari alla circolazione delle azioni. L'analisi si concentra sulle clausole nominate dal codice civile, la clausola che vieta il trasferimento delle azioni e la clausola di mero gradimento, dalle quali trae i principi imperativi che dominano la materia e li applica alle clausole non nominate come la clausola di prelazione o la clausola di covendita.
(continua)Oggetto d'indagine del presente volume è la disciplina delle azioni proprie in caso di operazioni di fusione e di scissione. Dopo il primo capitolo introduttivo in cui si ripercorrono i profili generali delle fattispecie, gli argomenti e le questioni affrontate nell'opera sono il divieto di assegnazione di azioni proprie per effetto della fusione e della scissione (cap. II) e l'acquisto di azioni proprie (cap. III), vale a dire le deroghe alla disciplina generale dell'acquisto delle... (continua)
La struttura finanziaria della società per azioni, e cioè il complesso di quei meccanismi giuridici attraverso cui essa può raccogliere capitale di rischio e di credito incorporandolo in titoli di credito, riveste, un rilievo assolutamente centrale, visto che tale figura si pone come la forma propria della grande impresa quotata o comunque dell'impresa che, per il rilievo delle operazioni economiche poste in essere, ha la necessità di ricorrere ad una... (continua)
La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.