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Articolo 2356 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Responsabilitā in caso di trasferimento di azioni non liberate

Dispositivo dell'art. 2356 Codice Civile

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate [2023, 2354, n. 4] sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti [1838, 2344], per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento [1534, 2355, 2355 bis] nel libro dei soci.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa [2472].

Ratio Legis

La responsabilità in solido di acquirente e alienante è inderogabile. Tale responsabilità permane, per il periodo di tre anni, anche se l'acquirente abbia nuovamente trasferito le proprie azioni, sicché risponderanno in solido tutti coloro che si sono succeduti nella titolarità dell'azione nell'arco del triennio.

Spiegazione dell'art. 2356 Codice Civile

L'alienante rimane responsabile per i versamenti ancora dovuti, in solido con l'acquirente, per il periodo di tre anni. Trattasi di termine inderogabile.
Il termine decorre dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento può essere richiesto all'alienante solo nel caso in cui la richiesta all'attuale possessore sia rimasta senza esito.
Nel caso in cui più trasferimenti successivi siano stati posti in essere nel triennio, se la richiesta avanzata nei confronti dell'attuale possessore sia rimasta infruttuosa, i versamenti possono essere richiesti indifferentemente ad uno qualsiasi dei precedenti possessori alienanti.
La dottrina prevalente afferma che l'acquirente è obbligato ad effettuare i versamenti mancanti, anche nel caso in cui dei medesimi non sia fatta menzione sul titolo ed egli ne abbia conseguito il possesso in buona fede.

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