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Articolo 2423 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

Dispositivo dell'art. 2423 ter Codice Civile

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 24, comma 2, lettera a) della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che la presente modifica si applica "per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".

Spiegazione dell'art. 2423 ter Codice Civile

Le voci indicate nello schema dell'art. 2424 devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato. Sono vietati i compensi di partite, salvo quelli espressamente previsti dalla legge. Per ogni voce dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce relativo all'esercizio precedente e, se la comparazione delle voci non fosse possibile, le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate.
Il legislatore permette l'ulteriore suddivisione, senza l'eliminazione della voce complessiva dell'importo corrispondente e/o il raggruppamento di alcune voci, nelle seguenti due circostante:
a) quando il raggruppamento sia irrilevante ai fini della chiarezza del bilancio e della rappresentazione veritiera e corretta;
b) quando, in generale, il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio.
Nel secondo caso la nota integrativa deve contenere il dettaglio delle voci oggetto del raggruppamento stesso.
Inoltre si ha l'obbligo di adattare o aggiungere voci qualora risulti necessario, ance in relazione alla particolare natura dell'attività esercitata.
(CIAN-TRABUCCHI)

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

8 L'art. 6 della legge delega n. 366 prevede la revisione della disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni quali, per esempio, la locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti finanziari derivati. Queste operazioni sono attualmente contabilizzate secondo gli aspetti formali dei contratti sottostanti. La moderna dottrina aziendalistica e la prassi internazionale, cui spesso fa riferimento la relazione accompagnatoria alla legge delega, prevedono invece che la rappresentazione in bilancio di queste operazioni (e in generale di tutti gli accadimenti economici) sia effettuata secondo la realtà economica sottostante agli aspetti formali. Si è pertanto previsto di introdurre nel codice civile una disposizione di carattere generale, già presente nel D. Lgs. n.87 del 1992 che disciplina i bilanci bancari, secondo cui il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma. All'uopo è stato inserito un nuovo comma all'art. 2423-bis del codice. Inoltre, alcune operazioni di carattere finanziario possono comportare effetti compensativi di segno opposto sia per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali sia per quelli economici. In questi casi, essendo la compensazione un elemento intrinseco dell'operazione, non si deve applicare il divieto di compensazione di partite. Tale divieto, previsto dal 6° comma dell'art. 2423-ter, è formulato in via assoluta.

Massime relative all'art. 2423 ter Codice Civile

Cass. civ. n. 1147/2010

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i contributi a fondo perduto (in conto capitale o in conto impianti) costituiscono una sopravvenienza attiva tassabile nell'esercizio in cui sono stati incassati, ai sensi dell'art. 55, terzo comma, lett. c) del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dall'art. 21, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), da indicare nello stato patrimoniale e nel conto economico del relativo bilancio rispettando l'obbligo, previsto dall'art. 2423-ter c.c., di iscrivere in tali documenti le voci previste negli artt. 2424 e 2425 c.c., separatamente e secondo l'uniforme ordine tassativo da essi imposto, senza possibilitā di iscrizione di mere "registrazioni di memoria". Ne consegue che, quando il contributo sia stato concesso nel corso di un esercizio, ma erogato, "pro quota", in quello successivo, č inidonea la mera ripetizione dell'indicazione, giā inserita nel bilancio relativo all'anno di concessione, dell'intero importo dello stesso nella posta "ratei e risconti passivi", perché in tal modo non viene operata alcuna scelta tra le pur possibili diverse rappresentazioni tecnico-contabili del fatto (riduzione del costo delle immobilizzazioni acquisite con quel contributo e gradato accreditamento dello stesso al conto economico sulla base della vita utile del cespite, con le connesse varianti di contabilizzazione; conferimento da parte di terzo non azionista, con costituzione di specifica riserva del patrimonio netto) e si giustifica la ripresa a tassazione della sopravvenienza attiva non dichiarata.

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