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Articolo 2344 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Mancato pagamento delle quote

Dispositivo dell'art. 2344 Codice Civile

Se il socio non esegue i pagamenti dovuti [2445, 2630, n. 3], decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati [2334, 2356].

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni [1223, 2531].

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto [2347, 2351, 2466](1).

Note

(1) Il divieto si riferisce esclusivamente ai versamenti iniziali necessari per la costituzione del capitale sociale e non a qualsiasi diversa richiesta di pagamento o di restituzione, o di nuovo versamento in caso di indebita restituzione, al fine della ricostruzione del capitale sociale.

Ratio Legis

La disciplina dettata dalla norma è volta ad agevolare l'acquisizione da parte dgli altri soci o dei terzi dei conferimenti in riferimento ai quali il socio non abbia eseguito i dovuti pagamenti entro i termini prescritti dalla legge.

Spiegazione dell'art. 2344 Codice Civile

Qualora il socio non ottemperi all’obbligo di effettuare il conferimento la società può, alternativamente, promuovere un’azione di adempimento avverso il socio oppure attivare il particolare meccanismo delineato dalla norma in commento.

Nello specifico, la disposizione prevede che, in caso di mora del socio, gli amministratori possano, nell'ordine:
  1. offrire le azioni del socio moroso agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione, fermo restando che il valore di acquisto deve essere almeno pari al valore del conferimento dovuto, pur non dovendo corrispondere al valore effettivo delle azioni;
  2. qualora non vi siano offerte da parte degli altri soci, far vendere a rischio del socio moroso le azioni da una banca o da un intermediario abilitato ad operare nei mercati regolamentati;
  3. in caso di esito negativo della vendita, dichiarare la decadenza del socio e disporre l’acquisto delle azioni da parte della società, la quale potrà venderle entro il termine di chiusura dell’esercizio corrente;
  4. in caso di mancata vendita da parte della società, disporre l’annullamento delle azioni rimaste scoperte e provvedere alla riduzione del capitale sociale di un importo corrispondente al valore di tali azioni
Sino all’esito del procedimento, il socio in mora non potrà esercitare il diritto di voto.

Massime relative all'art. 2344 Codice Civile

Cass. civ. n. 5154/1992

La norma di cui all'ultimo comma dell'ari. 2344 c.c., secondo cui i soci in mora nei versamenti delle quote dovute non possono esercitare il diritto di voto, si riferisce esclusivamente ai versamenti iniziali necessari per la costituzione del capitale sociale e non a qualsiasi diversa richiesta di pagamento o di restituzione, o di nuovo versamento in caso di indebita restituzione, al fine della ricostituzione del capitale sociale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2344 Codice Civile

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A. P. I. chiede
martedė 23/08/2022 - Marche
“Nel caso di una Spa in cui esistono utili realmente conseguiti e siano rispettati tutti i requisiti di legge (Riserva Legale già al 20% del C.S., Riserva Statutaria Accantonata, Riserve disponibili maggiori di Imm.ni Imm.li quali Costi d'Impianto e Costituzione + R&D,...) in cui esistono 3 Soci di cui 1 deve ancora versare parte dei decimi del Capitale Sociale di Costituzione, l'Assemblea dei Soci può decidere comunque di distribuire gli Utili ai Soci "adempienti" (posto che gli amministratori abbiamo regolarmente richiamato i decimi non Versati al Socio "Debito") e non al Socio che ancora deve versare i decimi?
Se i Decimi di Capitale Sociale da Versare valgono 100 e gli utili sono 120, la Società può "compensare" e versare dividendi al Socio "ritardatario" per differenza e quindi 20? grazie”
Consulenza legale i 14/09/2022
L’art. 2329 del c.c. prevede, come condizione per la costituzione di una Spa, la sottoscrizione dell’intero capitale sociale.
Al contempo, ai sensi dell’art. 2343 del c.c., alla sottoscrizione dell'atto costitutivo di una Spa deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in danaro; nel caso di costituzione con atto unilaterale, invece, deve essere versato l’intero ammontare.

Non esiste un termine legislativamente determinato per il versamento del residuo 75%; tuttavia si ritiene che gli amministratori possano discrezionalmente richiamare il versamento del capitale sociale sottoscritto e non versato.
Con la sottoscrizione del capitale sociale, infatti, il socio assume l’obbligo di liberare tutte le azioni sottoscritte; la determinazione del tempo dell’adempimento per la quota non ancora liberata è rimessa alla discrezionalità degli amministratori; la dottrina maggioritaria, infatti, ritiene che detta decisione non debba neppure essere motivata e non sia impugnabile dai soci (si veda sul punto altresì Trib. Roma, Sez. Spec. Impresa, 28.11.2017).

Tanto premesso, gli amministratori potranno rivolgere al socio inadempiente il richiamo dei “decimi” mancanti entro un termine determinato, ingiungendo di versare quella parte del capitale sociale sottoscritto e non versato al momento della costituzione della società stessa; tale diffida dovrà essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Così si aprirà il procedimento di cui all’art. 2344 del c.c., il quale prevede che se il socio non esegue i pagamenti dovuti decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere un’azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.
In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio inadempiente, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato.
Se non sono presenti compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale, salvo che non possano essere rimesse in circolazione entro l'esercizio della pronuncia di decadenza del socio moroso (il quale, peraltro, non può esercitare diritto di voto).

Altra questione, invece, è quella relativa alla distribuzione degli utili.
Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti sono contenute nell’atto costitutivo, così come previsto dall’art. 2328 del c.c..
In linea generale, ai sensi dell’art. 2350 del c.c. ogni azione attribuisce il diritto a una quota proporzionale degli utili netti, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.

Considerando rispettati i requisiti di legge imposti per la distribuzione degli utili, così come prospettato nel quesito, allo stato non si ritiene di poter compensare quanto dovuto dal socio in forza della distribuzione degli utili con quanto dovuto a titolo di capitale sottoscritto e non versato.
L’obbligo di versamento del socio, infatti, ad oggi non ha un termine determinato per il versamento; termine che viene ad esistenza in seguito al momento di invio della diffida di richiamo dei “decimi” e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da cui decorrono i 15 giorni di cui all’art. 2344 del c.c..
Esauriti tali adempimenti, si ritiene di poter compensare le reciproche spettanze, eventualmente nell’ambito del procedimento per l’esecuzione del conferimento di cui alla norma citata.