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Articolo 2332 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Nullità della società

Dispositivo dell'art. 2332 Codice Civile

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità(1) della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

  1. 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico [1418];
  2. 2) illiceità dell'oggetto sociale;
  3. 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità [2309] nomina i liquidatori [2487].

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese [1423, 2379].

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.

Note

(1) La nullità può essere dichiarata solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma in esame, peraltro ridotte rispetto alla previsione antecedente alla riforma. Tra le altre, è stata eliminata la ambigua previsione del vecchio n. 1 (mancanza dell'atto costitutivo), mentre è ancora annoverata fra le cause di nullità l'ipotesi, di più facile individuazione, della mancanza della forma dell'atto pubblico. È consentita, inoltre, la rimozione della causa di nullità anche attraverso strumenti diversi dalla modificazione dell'atto costitutivo.

Ratio Legis

La norma individua le ipotesi tassative che danno luogo a nullità della società, purché il relativo atto costitutivo risulti iscritto nel registro delle imprese: la previsione di una specifica disciplina della nullità, derogatoria rispetto a quella generale, risponde all'esigenza di tutelare il legittimo affidamento riposto dai terzi nella efficacia costitutiva riconnessa dalla legge all'iscrizione.

Spiegazione dell'art. 2332 Codice Civile

L’applicazione della disciplina in oggetto presuppone l’avvenuta iscrizione dell’atto costitutivo: nonostante una parte degli interpreti ne avesse prospettato l’applicazione anche nel periodo immediatamente antecedente l’iscrizione, è opinione condivisa che prima dell’iscrizione il contratto di società sia regolato dalla disciplina generale dei contratti.

La nullità della società segue infatti una disciplina parzialmente diversa da quella che regola la nullità contrattuale. In primo luogo, va osservato che le fattispecie che danno origine a nullità sono individuate tassativamente dal legislatore:
1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico (2328);
2) illiceità dell’oggetto sociale (2328): l’accertamento deve avere ad oggetto unicamente il dato formale risultante dall’atto costitutivo, così da appurare se le attività ivi indicate siano contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Si reputano illecite anche attività normalmente lecite, qualora la società non sia in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla legge.
3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale (2328).

In secondo luogo, la dichiarazione di nullità ha efficacia non retroattiva (ex nunc), derivandone che:
- l’efficacia degli atti compiuti dopo l'iscrizione nel registro delle imprese non è intaccata dalla nullità.
- i soci rimangono obbligati all’esecuzione del conferimento sino alla completa soddisfazione dei creditori

La nullità va dichiarata a seguito di procedimento contenzioso a contraddittorio pieno e con decisione in forma di sentenza. L'azione va proposta nei confronti della società. La sentenza che dichiara la nullità dispone che si proceda alla liquidazione e i liquidatori sono nominati nella sentenza stessa, così accostandosi nei fatti le cause di nullità alle cause di scioglimento della società.

Ai sensi del quinto comma, prima della dichiarazione giudiziale, la nullità può essere sanata mediante:
- la rinnovazione per atto pubblico dell'atto costitutivo con la partecipazione di tutti i soci;
- una deliberazione dell'assemblea straordinaria di modifica dell'oggetto sociale illecito;
- una deliberazione dell'assemblea straordinaria di modifica dell'atto costitutivo che disponga la sua integrazione con gli elementi mancanti.
Secondo un certo orientamento, alla sanatoria i soci potrebbero provvedere anche in fase di liquidazione, in seguito alla sentenza che dichiari la nullità.

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto nel registro delle imprese. La pubblicità ha la funzione di offrire maggior tutela ai terzi. Laddove la nullità non possa essere dichiarata per l’intervenuta sanatoria, sarà comunque necessaria l'iscrizione dell'atto che ha eliminato la nullità.
La norma non fissa un termine per l'iscrizione. Si ritiene applicabile, per analogia, l'art. 2383, che indica un termine di 30 giorni.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

1 Per quanto concerne la disciplina dei vizi della fase costitutiva, l'indicazione di cui all'art. 4, terzo comma, lettera b), della legge di delega, che impone di limitarne la rilevanza, è stata soddisfatta riducendo drasticamente le ipotesi previste dell'art. 2332 come modificato, in attuazione della prima direttiva comunitaria, con il d. p. r. 29 dicembre 1969, n. 1127. Si è potuto infatti osservare che la suddetta direttiva contiene un'enumerazione di un numero massimo delle possibili cause di nullità la cui previsione è consentita agli Stati membri, non certamente un obbligo comunitario di prevederle tutte; e che in realtà così è stata intesa da tutti gli ordinamenti europei, nessuno dei quali, salvo l'Italia, ha proceduto alla sua attuazione riproducendo l'elencazione della direttiva medesima. Sulla base di tali considerazioni la scelta adottata con il nuovo testo dell'art. 2332 è stata nel senso di limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva a quelli soltanto che assumono un senso alla luce della sua disciplina, escludendo quindi ipotesi in effetti di difficile se non impossibile realizzazione e che, pur in pratica mai presentatesi, avevano creato non trascurabili dubbi interpretativi di sistema e con essi l'eventualità di orientamenti interpretativi che potrebbero porre in pericolo il principio di tassatività delle cause di nullità alla base della norma. Fondamentalmente immutata, poiché conforme sia ai principi ispiratori della legge di delega sia a quelli della prima direttiva comunitaria, è invece la disciplina delle conseguenze della dichiarazione di nullità della società: essa, come tradizionale nell'ordinamento non solo italiano, comporta la liquidazione della società con salvezza di tutti gli atti compiuti e quindi dei diritti ed obblighi dei soci e dei terzi. In proposito si è soltanto precisato, con modifica dell'ultimo comma dell'art. 2332, che la eliminazione della nullità ivi prevista non è soltanto quella, come letteralmente si esprimeva il testo originario del codice, che avviene mediante modificazione dell'atto costitutivo: il che potrà consentire di avvalersi di siffatta eliminazione della nullità anche in casi nei quali il procedimento di modificazione dell'atto costitutivo non risulta tecnicamente utilizzabile (così, in particolare, nell'ipotesi di nullità per la mancanza di atto pubblico e mediante una sua ripetizione da parte dei soci).

Massime relative all'art. 2332 Codice Civile

Cass. civ. n. 20181/2022

In tema di società di capitali, la nozione di abuso della personalità giuridica assume rilievo al fine di contrastare lo schermo dietro cui si cela il "socio tiranno", in modo tale da accollargli la responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società di capitali, da lui diretta e controllata, consentendo l'aggressione del suo patrimonio personale da parte dei creditori della società. Non è, invece, configurabile al fine di eludere l'esistenza di un soggetto dotato di personalità giuridica e di patrimonio separato, in modo tale da consentire l'aggressione di tale patrimonio (e non della sola quota di pertinenza) da parte dei creditori personali del socio, poiché si finirebbe con il legittimare un'azione di nullità dell'atto costitutivo della società di capitali, in violazione dell'art. 2332 c.c., o con il consentire un'accertamento della simulazione assoluta dello stesso, in contrasto con la "ratio" sottesa a tale disposizione.

Cass. civ. n. 29700/2019

In tema di società di capitali, non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell'ente, sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità previste dall'art. 2332 c.c. (nel testo modificato in attuazione della direttiva n. 68/151/CE), la cui clausola di chiusura esclude, al di fuori dei casi previsti, l'assoggettamento della società a cause di nullità assoluta o relativa, d'inesistenza o d'annullabilità; conseguentemente la reale volontà dei contraenti, dopo la nascita dell'ente, non può più influire su atti ed iniziative tipiche di tale nuovo autonomo soggetto giuridico che, una volta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria ed opera compiendo la propria attività per realizzare lo scopo sociale, a prescindere dall'intento preordinato dei suoi fondatori; l'atto di costituzione dell'ente non può perciò essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti, restando consacrato secondo la volontà che risulta iscritta ed in tal modo portata a conoscenza dei terzi.

Cass. civ. n. 20888/2019

La simulazione assoluta dell'atto costitutivo di una società di capitali, iscritta nel registro delle imprese, non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, donde l'irrilevanza, dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico, della reale volontà dei contraenti manifestata nella fase negoziale; tale fondamento, espressione del valore organizzativo dell'ente, è sotteso all'art. 2332 c.c., imponendosi dunque una lettura restrittiva dei casi di nullità della società da essi previsti, in nessuno dei quali è, quindi, riconducibile la simulazione.

Cass. civ. n. 9124/2015

La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, "quoad effectum", allo scioglimento della stessa, sicchè la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote.

Cass. civ. n. 30020/2011

Non è configurabile la simulazione dell'atto costitutivo di società di capitali (nella specie, società a responsabilità limitata), in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e l'organizzazione dell'ente, in forza di un contratto sociale non solo regolatore degli interessi dei soci ma, nel contempo, atteggiato come norma programmatica dell'agire sociale, la cui sfera è destinata ad interferire con interessi estranei ai contraenti, donde il rilievo preminente della tutela dei terzi e l'irrilevanza, dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico, della reale volontà dei contraenti manifestata nella fase negoziale. Tale fondamento, espressione del valore organizzativo dell'ente, è sotteso all'art. 2332 c.c., imponendosi dunque una lettura restrittiva dei casi di nullità della società da esso previsti, in nessuno dei quali è, quindi, riconducibile la simulazione. (Principio enunciato in fattispecie anteriore alla riforma di cui al d.l.vo n. 6 del 2003).

Cass. civ. n. 7/1995

Il principio posto per le società di capitali dall'art. 2332 cod. civ. secondo cui le cause di nullità del contratto di società si convertono in cause di scioglimento con conseguente efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese non può essere esteso per analogia alle società di persone, atteso che detta norma è imperniata su un procedimento formale (l'iscrizione nel registro delle imprese) che è assente, nel suo valore costitutivo, nelle società di persone.

Cass. civ. n. 12302/1992

Il principio che non è configurabile la simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese, in considerazione delle particolari e inderogabili formalità che presiedono alla sua organizzazione, non trova deroga con riguardo alla disposizione di cui all'art. 2332 c.c. (cui rinvia l'art. 2519 c.c. in tema di società cooperative), nel testo modificato dall'art. 3, D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127 emanato in attuazione della direttiva CEE n. 68/151 di armonizzazione della disciplina societaria, atteso che tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente, alla stregua della direttiva stessa, la quale esclude, al di fuori dei casi elencati, l'assoggettamento delle società «ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa e annullabilità» (articolo secondo).

Cass. civ. n. 5735/1992

In tema di nullità del contratto sociale, l'ultimo comma dell'art. 2332 c.c. - in base al quale la nullità stessa non può essere dichiarata quando sia stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese - non osta, ove difetti detta sanatoria, all'applicabilità, in presenza di una clausola nulla che non infici l'intero contratto, del principio di cui all'art. 1419 c.c., per effetto del quale il negozio rimane valido con l'esclusione della clausola nulla (nella specie, previsione della partecipazione ad una società cooperativa anche di società commerciali).

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