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Articolo 2324 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione

Dispositivo dell'art. 2324 Codice Civile

Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione [31, 2313, 2456].

Ratio Legis

La norma, nel regolare la posizione dei soci di s.a.s. nei confronti dei creditori insoddisfatti all'esito della liquidazione, detta regole distinte per l'accomandante e l'accomandatario, coerentemente con la diversità del regime di responsabilità gravante sulle due categorie di soci che contraddistinguono la società in accomandita semplice.

Spiegazione dell'art. 2324 Codice Civile

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 2312, lo scioglimento e la successiva cancellazione della società determina la successione dei soci nei rapporti attivi e passivi rimasti pendenti ed intestati alla società. Ciononostante, i soci accomandanti continueranno a rispondere direttamente nei confronti dei creditori sociali nei limiti di quanto conferito alla società.

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