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Articolo 2308 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Scioglimento della società

Dispositivo dell'art. 2308 Codice Civile

La società si scioglie [2250, 2304, 2305, 2710, 2711], oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale(1).

Note

(1) Così modificato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 389, comma 1).

Spiegazione dell'art. 2308 Codice Civile

Oltre che le cause tipiche di scioglimento previste dall'art. 2272, la società può cessare di esistere anche per mezzo di un provvedimento dell'autorità governativa, oppure per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Il riferimento ai provvedimenti dell’autorità è tuttavia da considerarsi superato, posto che con esso il legislatore alludeva alla liquidazione coatta amministrativa e che a simile procedura possono essere assoggettate oramai solo imprese (bancarie; finanziarie; assicurative) costituite in forma di società di capitali.

Massime relative all'art. 2308 Codice Civile

Cass. civ. n. 20671/2016

Lo scioglimento di una società di persone (nella specie, una società in accomandita semplice) non determina la cessazione della responsabilità illimitata dei soci illimitatamente responsabili, pur quando non siano nominati liquidatori, e non esclude, pertanto, che siano dichiarati personalmente falliti per effetto del fallimento della società.

Cass. civ. n. 8849/2005

La società di persone costituita nelle forme previste dal codice civile ed avente ad oggetto un'attività commerciale è assoggettabile al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività, poiché acquista la qualità d'imprenditore commerciale dal momento della sua costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, dovendo ritenersi sussistente il requisito della professionalità richiesto dall'art. 2082 c.c. per il solo fatto della costituzione per l'esercizio di un'attività commerciale, che segna l'irreversibile scelta per il suo svolgimento, come peraltro si desume anche dagli artt. 2308 e 2323 c.c., essendo irrilevante che la società di persone non abbia la personalità giuridica, in quanto costituisce nelle relazioni esterne un gruppo solidale ed inscindibile, ed assume la struttura di un soggetto di diritti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2308 Codice Civile

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A. C. chiede
giovedì 21/09/2023
“Buongiorno, chiedo consulenza per eventuale scioglimento società snc composta da due soci.

A sua conoscenza faccio breve premessa.

Sono socio al 50% di una società s.n.c. creata nel 2006 per attività di ristorazione che ha come scadenza Dicembre 2025. La società da visura camerale aggiornata risulta inattiva dall'anno 2009 (anno in cui è stata ceduta l'attività di ristorazione) e purtroppo, fino ad oggi, su questa società pende un debito di circa 50000 euro nei confronti della banca che ci accese il mutuo per intraprendere l'attività commerciale.

Ovviamente l'attività dello scopo societario non viene più svolta da 14 anni e non vi è alcun tipo di entrata. Io e l'altro socio vorremmo sciogliere la società e cancellarla dal registro delle imprese senza aspettare la scadenza del 2025. Siamo coscienti di essere comunque illimitatamente responsabili e che i debiti della società cancellata (e dunque estinta) si trasferiscono ai soci tramite una successione “pro quota” nel lato passivo della medesima obbligazione originariamente sorta in capo alla società.

La necessità di estinguere la società a scopo di lucro nasce prevalentemente per il fatto che, essendo in graduatorie come futuro dipendente pubblico, vorrei liberami di ogni incompatibilità assoluta (divieto per il dipendente pubblico di ricoprire cariche societarie di amministrazione e gestione nelle società a scopo di lucro) nel momento in cui venga chiamato per l'assunzione nel pubblico impiego. Per me sono stati anni molto duri e prolungati di disoccupazione e non sono disposto ad aspettare ancora due anni e precludermi la possibilità di lavorare con uno stipendio regolare dopo ulteriori sacrifici nello studio.

Vorrei sapere, ad oggi vi è la possibilità di sciogliere una snc indebitata andando "semplicemente" da un notaio? I tempi di scioglimento e poi quelli di cancellazione dal registro delle imprese della società, nel caso fosse possibile, sono lunghi o si parla di pochi mesi? Come dovrei muovermi per riuscire a liberarmi almeno della società pur sapendo che per i debiti verranno a bussare alla porta comunque? Cordiali saluti e grazie per il tempo dedicatomi.”
Consulenza legale i 26/09/2023
Il combinato disposto degli artt. 2308 e 2272 del c.c. individua le cause di scioglimento di una s.n.c. nelle seguenti circostanze:
  • decorso del termine;
  • conseguimento dell'oggetto sociale o
  • per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; volontà di tutti i soci;
  • mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
  • altre cause previste dal contratto sociale; apertura della procedura di liquidazione controllata;
  • provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge;
  • apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Nel caso in esame pare sussista la volontà di tutti i soci, pertanto non vi sono ostacoli particolari allo scioglimento della società ed alla cancellazione dal Registro delle Imprese.

La società può procedere allo scioglimento senza messa in liquidazione quando non esistono più rapporti attivi e passivi, nonché quando si verifica al contempo una delle cause di scioglimento (ad es.: volontà di tutti i soci).
In tal caso, sarà sufficiente recarsi da un Notaio per la stipula di un atto di scioglimento senza messa in liquidazione, nel quale i soci attestano il verificarsi della causa di scioglimento e la mancanza di attività e passività, nonché contestualmente deliberano lo scioglimento della stessa con richiesta di cancellazione al Registro delle imprese.
Il Notaio, in seguito, provvederà a presentare lo stesso al Registro delle Imprese, contestualmente al deposito dell’istanza di cancellazione, da effettuarsi entro 30 giorni dall’atto notarile.

Quando, invece, sono presenti attività e passività ed occorre, quindi, adempiere alle obbligazioni nei confronti di creditori, è necessario predisporre la fase di liquidazione, nella quale si procede a liquidare i beni, riscuotere i crediti e pagare i debiti della società.
In questa fase, viene a tal fine nominato un liquidatore, che si occuperà altresì degli adempimenti connessi allo scioglimento.
Anche in questo caso, è necessario stipulare un atto notarile di scioglimento con apertura della fase di liquidazione e nomina del liquidatore.
Il Notaio presenterà al Registro delle Imprese in primo luogo la richiesta di iscrizione dello scioglimento con apertura della fase di liquidazione e nomina del liquidatore; in secondo luogo la richiesta di cancellazione della società (che può presentata anche dal liquidatore stesso).

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto (art. 2311 del c.c.); una volta che sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione, devono chiedere la cancellazione della società dal registro imprese (2312, comma 1, del c.c.).
L’art. 2312, comma 2, del c.c. stabilisce che, una volta disposta la cancellazione della società, i creditori rimasti insoddisfatti possono far valere i propri diritti nei confronti dei soci (nonché dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa).
A conferma di ciò, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza, qualora alla cancellazione della società non corrisponda la definizione di ogni rapporto giuridico, si realizza un fenomeno di tipo successorio, in base al quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono illimitatamente (Cass. Sez. Unite 12 marzo 2013, n. 6070).
La condizione prevista per la cancellazione della società è quindi l’approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci.

Nel caso in esame, la fase di liquidazione sarà certamente di breve durata, posto che sembra che la società non abbia molti beni da liquidare (si accennava nel quesito al fatto che l’azienda sarebbe stata ceduta nel 2009) e i debiti peserebbero per intero in capo ai soci.

Si fa presente, tuttavia, che per le società di persone vi è una certa concordia nel ritenere possibile con un solo atto accertare lo scioglimento della società e, senza nomina dei liquidatori, procedere contestualmente all’approvazione del bilancio, tipicamente sostituito dalla dichiarazione degli amministratori e soci che non vi è più nulla da liquidare, e alla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
La giurisprudenza è molto permissiva e consente che si proceda alla cancellazione anche quando residuino passività non soddisfatte e vi sia contestuale assegnazione del residuo in natura ai soci.

I tempi per lo svolgimento di tutte le attività descritte sono potenzialmente piuttosto brevi (anche di pochi mesi) e dipendono in larga parte dalla solerzia dei soci amministratori.