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Articolo 2577 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Contenuto del diritto

Dispositivo dell'art. 2577 Codice Civile

L'autore ha il diritto esclusivo [2563, 2569, 2581, 2584, 2592] di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera [2589] e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione [2579, 2582](1).

Note

(1) La violazione del diritto d'autore determina l'applicazione di sanzioni civili e penali a carico del soggetto contraffattore.

Ratio Legis

La norma evidenzia i due caratteri che compongono il diritto d'autore:
a) il diritto di utilizzazione economica che si estende a qualsiasi forma e modo di utilizzazione; che può essere acquistato, alienato o trasmesso in tutti i modi e forme consentite dalla legge. Esso durare per tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte a favore degli eredi e aventi causa;
b) il diritto morale d'autore attiene alla paternità e all'integrità dell'opera, che comprende la facoltà dell'autore di opporsi ad ogni modificazione dell'opera stessa che gli arrechi pregiudizio morale.

Spiegazione dell'art. 2577 Codice Civile

Il diritto patrimoniale d'autore
In tema di protezione del diritto di autore su un'opera dell'arte, si ha violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera e copiata integralmente, cioè quando vi sia riproduzione abusiva, ma anche nel caso di contraffazione, che ricorre quando i tratti essenziali dell'opera anteriore si ripetono in quella successiva (Cass. n. 7077/1990). In tema di diritto d'autore, l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo; la consistenza di tale apporto, la cui valutazione si risolve in un giudizio di fatto sindacabile nel giudizio di legittimità soltanto per vizio di motivazione, dev'essere apprezzata alla luce del rilievo che l'atto creativo riceve tutela ancorché sia minimo, purché suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria.

Il diritto morale d'autore
Il diritto morale d'autore ed in specie il diritto all'integrità dell'opera va risarcito, in caso di violazione da parte di terzi, soltanto con riguardo al pregiudizio patrimoniale (quale ad esempio il lucro cessante) che possa risentire a seguito dell'altrui comportamento illecito, restando risarcibili i danni non patrimoniali (morali) soltanto quando il comportamento del terzo costituisca anche reato (Cass. n. 8336/1992). La lesione del diritto di autore, come diritto alla paternità della opera, può dar luogo, al pari di ogni altro diritto della personalità, ad una duplice sanzione e cioè, da un canto, all'ordine di cessazione del fatto lesivo ed al compimento delle attività dirette ad eliminare le conseguenze nocive all'onore e alla reputazione dell'autore (quali, ad esempio, la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione del diritto d'autore o il ripristino dell'opera deformata o mutilata), ma, dall'altro canto, anche al risarcimento del danno, qualora dalla lesione del diritto sia derivato un pregiudizio economico al soggetto che ne e titolare. Quanto al risarcimento del danno, esso, in conseguenza della violazione del diritto morale di autore, può essere di due specie — a) del danno patrimoniale, quando dal pregiudizio alla reputazione dell'autore gli derivi anche un pregiudizio alla vita di relazione o all'attività produttiva oppure una diminuzione dei vantaggi economici che il soggetto avrebbe potuto trarre da altre sue attività od opere; b) del danno non patrimoniale (cd "danno morale") quando la subita violazione del suo diritto morale abbia recato all'autore anche una sofferenza sul piano psicologico. Soltanto in relazione a questa seconda categoria di danno la risarcibilità e limitata, ai sensi dell'art. 2059 ai soli casi determinati dalla legge e, cioè, — in difetto di norme specifiche - alla sola ipotesi che il fatto lesivo sia configurabile come reato, a norma dell'art. 185, comma 2, c.p. la risarcibilità e, invece, illimitata quando si tratta di danno patrimoniale, anche se prodotto dalla lesione non del diritto alla utilizzazione dell'opera, ma del diritto alla paternità dell'opera, ossia del diritto di autore come diritto della personalità. La prova di tale danno ben può essere tratta anche da presunzioni (purché adeguate ed univoche), ed esso può essere liquidato anche con valutazione equitativa (Cass. n. 1274/1968). La lesione del diritto d'autore, pur nella componente di diritto della personalità riferito alla paternità ed integrità dell'opera e non all'utilizzazione della stessa, può dar luogo al risarcimento del danno patrimoniale, qualora dalla sua lesione sia derivato un pregiudizio economico al soggetto che ne e titolare, ed in tal caso la risarcibilità del danno e illimitata, non restando soggetta alla restrizione ai soli casi determinati dalla legge, la quale riguarda, invece, il danno non patrimoniale, alla stregua dell'art. 2059, secondo la sua interpretazione costituzionalmente orientata.

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