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Articolo 2217 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Redazione dell'inventario

Dispositivo dell'art. 2217 Codice Civile

L'inventario [365, 2214] deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa [2196] e successivamente ogni anno [2364], e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite [2423]. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili [2425].

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette [2214](1).

Note

(1) Comma prima modificato dall'art. 8, L. 30 dicembre 1990, n. 413 e poi sostituito dall'art. 7 bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con L. 8 agosto 1994, n. 489.

Ratio Legis

La norma disciplina il contenuto dell'inventario ed enuncia il principio della verità del bilancio.

Spiegazione dell'art. 2217 Codice Civile

Nel libro degli inventari devono figurare, nell'ordine ed in successione cronologica annuale:
  1. l'inventario;
  2. il bilancio;
  3. il conto dei profitti e delle perdite.
L'inventario forma la base essenziale per la redazione del bilancio, il quale, però, comprende anche voci (c.d. chiusura) che non sono comprese nelle attività o passività da inventario, ma che sono essenziali per accertare la situazione patrimoniale dell'impresa e il risultato di esercizio (es: voci di ammortamento annuale).

L'inventario si chiude:
  1. con il bilancio (o conto patrimoniale) che serve a precisare la situazione patrimoniale dell'imprenditore ad una certa data indicando i relativi utili o perdite;
  2. e con il conto dei profitti e delle perdite (o conto economico) che serve a chiarire come gli utili o le perdite hanno avuto origine.
L'indicazione anche delle attività e passività estranee all'impresa è richiesta in relazione alla responsabilità assunta dall'imprenditore per le obbligazioni dell'impresa con tutto il suo patrimonio e non soltanto con quello investito nell'impresa.

La norma richiama per tutti i bilanci i criteri imposti alla s.p.a. per la determinazione delle poste attive e passive, in quanto applicabili.

Anche se la legge parla di libro degli inventari, la dottrina ritiene che, in relazione alle finalità perseguite, l'inventario possa essere redatto all'interno dello stesso libro giornale.

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