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Articolo 2214 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Libri obbligatori e altre scritture contabili

Dispositivo dell'art. 2214 Codice Civile

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2195, 2205] deve tenere il libro giornale [2215, 2216; 634 c.p.c.] e il libro degli inventari [2217].

Deve altresì tenere le altre scritture contabili [1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [2220, 2560, 2709, 2711].

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori [2083, 2221].

Ratio Legis

In capo all'imprenditore incombe l'obbligo di tenere i libri contabili, i quali possono fare prova a suo favore solo se tenuti in maniera regolare e completa. La tenuta degli stessi assolve l'effetto probatorio nei confronti dei terzi.

Spiegazione dell'art. 2214 Codice Civile

L'imprenditore commerciale è obbligato a tenere, oltre alle scritture contabili previste dalle leggi civili, anche le scritture previste dalle leggi tributarie ai fini fiscali (es: registri IVA).

Secondo la dottrina si deve distinguere tra scritture contabili e scritture giuridiche:
  1. le scritture contabili hanno lo scopo di rappresentare da un punto di vista quantitativo le operazioni economiche e gli elementi patrimoniali dell'impresa (es: i libri contabili);
  2. le scritture giuridiche riflettono le vicende di carattere giuridico dell'impresa o sono idonee comunque ad assumere rilevanza giuridica (es: lettere, fatture, ecc.).
Le scritture contabili vanno distinte in:
  1. obbligatorie per tutti: libro giornale, libro degli inventari, fascicolo della corrispondenza;
  2. obbligatorie solo per alcuni tipi di imprenditori: es. società;
  3. facoltative.
L'obbligo di tenere le scritture contabili non è un obbligo cui corrisponda un diritto altrui. Le sanzioni alla violazione dell'obbligo sono di vari natura.

La tenuta della contabilità è subordinata all'osservanza di formalità intrinseche, riguardanti il modo di esecuzione delle scritturazioni, ed estrinseche, riguardanti la tenuta dei registri.

Le scrittura contabili possono essere sempre oggetto di sequestro conservativo ex art. 670, n. 2, c.p.c.

Massime relative all'art. 2214 Codice Civile

C. giust. UE n. 15996/2022

Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, adempimenti che sono invece prescritti per i creditori "sine titulo" titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.

Cass. civ. n. 2481/1981

I libri contabili, vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti, possono fornire, con le loro annotazioni, al di fuori delle ipotesi in cui fanno prova contro l'imprenditore o nei rapporti fra lui ed altri imprenditori, elementi indiziari atti a dar vita, in concorso con ulteriori elementi, ad una valida prova per presunzioni.

Cass. civ. n. 1359/1977

L'art. 2214 c.c., che sancisce per l'imprenditore l'obbligo della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nonché della corrispondenza commerciale, risponde all'esigenza di consentire i controlli di legge (ad es.: per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo) agli organi all'uopo predisposti, ovvero agli ufficiali di polizia tributaria o agli uffici provinciali del lavoro per i fini da essi perseguiti istituzionalmente. Tale norma, pertanto, non può essere intesa come un divieto per l'imprenditore di avvalersi di altri mezzi di prova per la tutela giudiziaria dei suoi diritti, ovvero come una preclusione per il giudice di far ricorso ad altri mezzi di prova.

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