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Articolo 2213 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Poteri dei commessi preposti alla vendita

Dispositivo dell'art. 2213 Codice Civile

I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute [1199, 2210], salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.

Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.

Ratio Legis

Tale disposizione prevede l' ipotesi in cui i commessi possano riscuotere somme di denaro per le vendite effettuate.

Spiegazione dell'art. 2213 Codice Civile

La norma in commento pone un problema di coordinamento con l'art. 2210.
Secondo un primo orientamento, un commesso preposto alla vendita, se in concreto opera nei locali dell'impresa, può esigere il prezzo a condizione che consegni la merce e sempre che non vi sia una cassa speciale, se, invece, opera al di fuori dei locali dell'impresa, può esigere il prezzo alle condizioni di cui al secondo comma della norma in commento.

Secondo un altro orientamento (FERRARA-CORSI), preferibile, vanno distinti i commessi preposti alla vendita in generale da quelli le cui mansioni devono svolgersi solo nei locali dell'impresa: ai primi si applica l'art. 2210, ai secondi l'art. 2213.

Può essere anche previsto che l'incaricato alle vendite abbia solo la mansione di raccogliere le proposte e di trasmetterle all'imprenditore affinché ne valuti la convenienza ed, eventualmente, le accetti. In questo caso l'incaricato è legittimato a ricevere le somme che gli vengano affidate contestualmente alla proposta, a titolo di anticipo del prezzo, con l'effetto di obbligare l'imprenditore alla restituzione nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la proposta non sia accettata ed il contratto non si concluda.

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