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Articolo 2205 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Obblighi dell'institore

Dispositivo dell'art. 2205 Codice Civile

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto [2203], l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese [2188, 2190, 2194, 2195, 2196, 2197] e la tenuta delle scritture contabili [2214].

Ratio Legis

La norma assoggetta l'institore, per le sedi cui questo è preposto, al rispetto delle norme dettate per l'imprenditore.

Spiegazione dell'art. 2205 Codice Civile

La norma prescrive gli obblighi cui il preponente e l'institore sono tenuti in via concorrente, la cui violazione comporta l'applicazione ad entrambi delle medesime sanzioni.
Tale responsabilità concorrente non esclude che, nei rapporti interni, l'institore possa rispondere nei confronti dell'imprenditore per eventuali danni causati all'impresa.
Gli obblighi oggetto della norma non sussistono se l'institore è preposto soltanto ad un ramo particolare dell'impresa.

Per il concetto di sede secondaria v. art. 2197.

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