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Articolo 2202 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Piccoli imprenditori

Dispositivo dell'art. 2202 Codice Civile

Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori [2083, 2188, 2195, 2214, 2221](1).

Note

(1) Pur non sussistendo un obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, ai fini di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, essi sono comunque iscritti in una sezione speciale del registro.

Spiegazione dell'art. 2202 Codice Civile

Per il concetto di piccolo imprenditore si veda l'art. 2083.
La norma è da considerarsi abrogata ad opera della nuova disciplina del registro delle imprese, che prevede l'iscrizione anche per i piccoli imprenditori (v. art. 2188).

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