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Articolo 2198 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Minori, interdetti e inabilitati

Dispositivo dell'art. 2198 Codice Civile

I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale [2195] da parte di un minore emancipato [397] o di un inabilitato [425] o nell'interesse di un minore non emancipato [320, 371, n. 3] o di un interdetto [397, 424, 425, 774] e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio [2194] a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.

Ratio Legis

La norma mira alla tutela delle categorie di soggetti elencati.

Spiegazione dell'art. 2198 Codice Civile

I provvedimenti di autorizzazione vanno dati non genericamente ma in relazione ad una determinata impresa, di cui non è quindi possibile, senza autorizzazione, effettuare variazioni.

Per quanto riguarda le autorizzazioni, il codice civile distingue la disciplina a seconda del soggetto da tutelare:
  1. Per l'autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte del minore emancipato, v. art. 397;
  2. Per l'autorizzazione alla sola continuazione dell'esercizio di un'impresa commerciale da parte dell'inabilitato, v. art. 425;
  3. Per l'autorizzazione alla sola continuazione dell'esercizio di un'impresa commerciale nell'interesse del minore non emancipato e dell'interdetto, v. art. 320, 5° comma.

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