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Articolo 2147 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Obblighi del mezzadro

Dispositivo dell'art. 2147 Codice Civile

Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e(1) le necessità della coltivazione [2145], il lavoro proprio e quello della famiglia colonica [2173].

È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative](2), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere [2149].

Note

(1) L'articolo 3 della L. 15 settembre 1964, n. 756 vieta la stipula di nuovi contratti di mezzadria a far data della sua entrata in vigore.
(2) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Ratio Legis

La norma precisa che la famiglia colonica deve contribuire con il suo lavoro alla mezzadria determinando l'entità di tale apporto.

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